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Document 32008R0153

    Regolamento (CE) n. 153/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

    GU L 48 del 22.2.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/153/oj

    22.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 48/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 153/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 2008

    recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

    (2)

    Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la restituzione per i prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

    (4)

    È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

    (5)

    Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

    (3)  GU L 139, del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.


    ALLEGATO

    Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 22 febbraio 2008

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Ammontare delle restituzioni

    0203 11 10 9000

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 21 10 9000

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 12 11 9100

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 12 19 9100

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 19 11 9100

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 19 13 9100

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 19 55 9110

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 22 11 9100

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 22 19 9100

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 29 11 9100

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 29 13 9100

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 29 55 9110

    A00

    EUR/100 kg

    31,10

    0203 19 15 9100

    A00

    EUR/100 kg

    19,40

    0203 19 55 9310

    A00

    EUR/100 kg

    19,40

    0203 29 15 9100

    A00

    EUR/100 kg

    19,40

    0210 11 31 9110

    A00

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 11 31 9910

    A00

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 19 81 9100

    A00

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 19 81 9300

    A00

    EUR/100 kg

    54,20

    1601 00 91 9120

    A00

    EUR/100 kg

    19,50

    1601 00 99 9110

    A00

    EUR/100 kg

    15,20

    1602 41 10 9110

    A00

    EUR/100 kg

    29,00

    1602 41 10 9130

    A00

    EUR/100 kg

    17,10

    1602 42 10 9110

    A00

    EUR/100 kg

    22,80

    1602 42 10 9130

    A00

    EUR/100 kg

    17,10

    1602 49 19 9130

    A00

    EUR/100 kg

    17,10

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.


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