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Document 32008R0150
Council Regulation (EC) No 150/2008 of 18 February 2008 amending the scope of the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 130/2006 on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China
Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese
GU L 48 del 22.2.2008, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2011
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0130 | sostituzione | articolo 1.1 | 28/01/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008R0150R(01) | (EL) |
22.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 150/2008 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 130/2006 (2) («il regolamento iniziale») il Consiglio aveva imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (RPC). |
2. INCHIESTA ATTUALE
2.1. Procedura
(2) |
Alla Commissione è pervenuta una richiesta dell’importatore tedesco CU Chemie Uetikon GmbH («il richiedente») per un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente sosteneva che il cosiddetto tipo «D-(-)», per la sua specifica struttura molecolare e le conseguenti specifiche caratteristiche chimiche, non riscontrabili in altri tipi del prodotto in esame, è una sostanza diversa da altri tipi di acido tartarico che non dovrebbe essere perciò soggetta alle suddette misure. |
(3) |
Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di elementi di prova sufficienti per aprire un riesame intermedio parziale, il 17 marzo 2007 la Commissione ha avviato un’inchiesta (3) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L’inchiesta si limitava alla definizione del prodotto soggetto alle misure in vigore. |
(4) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame l’importatore richiedente, le autorità del paese esportatore e tutte le parti notoriamente interessate. Sono stati inviati questionari a produttori, importatori, utenti e produttori esportatori della Comunità che avevano cooperato all’inchiesta sfociata nelle misure in vigore. Le parti interessate hanno potuto notificare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(5) |
Sono state ricevute due risposte al questionario e a una parte ha ottenuto un’udienza. |
(6) |
La Commissione ha raccolto e verificato ogni informazione ritenuta necessaria per valutare l’esigenza di modificare la portata delle misure e ha effettuato indagini presso gli stabilimenti delle seguenti società:
|
(7) |
Il periodo dell’inchiesta si è esteso dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. |
2.2. Prodotto in esame
(8) |
Il prodotto in esame così come definito dal regolamento originale, è acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00. Tale prodotto è usato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Può essere ottenuto da sottoprodotti della vinificazione, come fanno tutti i produttori comunitari o per sintesi chimica da composti petrolchimici, come fanno tutti i produttori esportatori cinesi. |
2.3. Risultati
(9) |
L’acido tartarico è una molecola «chirale», esiste cioè in varie configurazioni geometriche. Particolare rilievo hanno i tipi «L-(+)» e «D-(-)» (di seguito acido L-tartarico e acido D-tartarico, rispettivamente), le cui molecole sono un’immagine speculare l’una dell’altra. Questi tipi di acido tartarico sono distinti in repertori industriali ampiamente accettati come il Chemical Abstract Services («CAS») o l’European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances («EINECS»). Possono essere facilmente distinti l’uno dall’altro con un test che misuri la rotazione della luce polarizzata. La direzione di rotazione dell’acido L-tartarico è positiva mentre quella dell’acido D-tartarico è negativa. |
(10) |
L’inchiesta sfociata nelle misure in vigore si è concentrata sulla forma naturale dell’acido tartarico naturale, che è di tipo «L». È emerso che il prodotto fabbricato e venduto dai produttori cinesi aveva le stesse caratteristiche di fondo del prodotto dell’industria comunitaria ed era in concorrenza con quest’ultimo per gran parte delle suddette applicazioni. |
(11) |
L’acido D-tartarico, invece, non è naturale e può essere ottenuto solo per sintesi chimica. Questo tipo di acido tartarico non è prodotto dall’industria comunitaria e non è riconosciuto dalla Comunità come additivo alimentare. Ne sono note le applicazioni nell’industria farmaceutica, nella produzione di talune sostanze ausiliarie usate poi per produrre ingredienti attivi di alcuni medicinali. Nelle suddette applicazioni farmaceutiche si può usare sia l’acido L-tartarico che quello D-tartarico a seconda delle caratteristiche da conferire al prodotto finale. Le forme «L» e «D» non possono tuttavia essere sostituite l’una all’altra in seno a una singola applicazione. Queste conclusioni sono state confermate dal fatto che il richiedente, un’impresa che produce sostanze ausiliarie per l’industria farmaceutica, ha acquistato e usato nella fabbricazione dei suoi prodotti sia l’acido L-tartarico che quello D-tartarico invece di limitarsi a usarne un solo tipo (quello meno costoso). |
(12) |
L’inchiesta ha inoltre accertato che il prezzo dell’acido D-tartarico è da 4 a 5 volte più elevato di quello di altri tipi d’acido tartarico perché richiede un diverso processo di produzione. Questo prezzo più elevato limita il mercato dell’acido D-tartarico alle applicazioni di cui sopra nelle quali non si possono usare altri tipi meno costosi di acido tartarico. Per queste differenze di applicazione e di costo, si stima che la dimensione del mercato dell’acido D-tartarico sia meno dell’1 % del mercato totale dell’acido tartarico. |
(13) |
Ricapitolando, l’inchiesta ha accertato che l’acido D-tartarico ha caratteristiche fisiche e chimiche molto diverse da quelle dell’acido L-tartarico prodotto dall’industria comunitaria e che i due tipi non sono intercambiabili e non si fanno concorrenza sul mercato della Comunità. Date le differenze tra l’acido D-tartarico e il prodotto in esame, si conclude che l’acido D-tartarico non deve rientrare tra i prodotti colpiti dalle misure. |
(14) |
Le conclusioni di cui sopra si fondano sulle caratteristiche dell’acido D-tartarico puro, e non si applicano dunque ad alcuna miscela di acido D-tartarico con altre sostanze. |
(15) |
Le parti interessate sono state informate di queste conclusioni. |
(16) |
L’industria comunitaria, pur non mettendo in discussione i risultati dell’inchiesta, ha espresso la preoccupazione che l’esenzione di un tipo di prodotto possa facilitare l’elusione delle misure. |
(17) |
Date le differenze di prezzo e di quantità coinvolte, si ritiene tuttavia che l’elusione possa essere individuata prontamente attraverso i dati statistici. Inoltre, come già detto, con una prova ottica si può facilmente distinguere l’acido D-tartarico da altri tipi. |
(18) |
La Commissione sorveglierà i dati sulle importazioni di acido D-tartarico e d’altro tipo soggetti alle misure. Se le quantità e/o i prezzi delle importazioni di acido D-tartarico in uno Stato membro si scostassero dall’andamento normale, la Commissione allarmerà immediatamente le competenti autorità doganali. |
3. APPLICAZIONE RETROATTIVA
(19) |
Dato quanto precede, è opportuno modificare il regolamento originale per chiarire la definizione del prodotto ed escludere l’acido D-tartarico dalle misure. |
(20) |
Dato che questa inchiesta di riesame si limita a chiarire la definizione del prodotto e che le misure originali non intendevano coprire questo tipo di prodotto, è opportuno, per impedire ogni possibile pregiudizio agli importatori del prodotto, che i risultati dell’inchiesta siano applicati dalla data di entrata in vigore del regolamento originale, comprese tutte le importazioni soggette a dazi provvisori tra il 30 luglio 2005 e il 28 gennaio 2006. Dato che il regolamento iniziale è entrato in vigore in data relativamente recente e che il numero delle domande di rimborso sarà limitato, non esistono ragioni impellenti che ne sconsiglino un’applicazione retroattiva. |
(21) |
Per i prodotti non coperti dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati ai sensi della versione iniziale dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006 vanno pertanto rimborsati o sgravati. |
(22) |
Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali. |
(23) |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 130/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 130/2006, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l’acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090), originario della Repubblica popolare cinese.»
Articolo 2
Per i prodotti non coperti dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006, versione iniziale, vanno rimborsati o sgravati in conformità dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4). La domanda di rimborso o di sgravio va presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.
(3) GU C 63 del 17.3.2007, pag. 2.
(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).