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Dokumentas 32008E0632
Council Common Position 2008/632/CFSP of 31 July 2008 amending Common Position 2004/161/CFSP renewing restrictive measures against Zimbabwe
Posizione comune 2008/632/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2008 , recante modifica della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Posizione comune 2008/632/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2008 , recante modifica della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 205 del 1.8.2008, p. 53—54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 14/02/2011; abrog. impl. da 32011D0101
Sąsaja | Aktas | Pastaba | Susijęs padalinys | Nuo | iki |
---|---|---|---|---|---|
įstatymo pataisa | 32004E0161 | modifica | articolo 4.3 | 31/07/2008 | |
įstatymo pataisa | 32004E0161 | modifica | articolo 4.5 | 31/07/2008 | |
įstatymo pataisa | 32004E0161 | modifica | articolo 4.6 | 31/07/2008 | |
įstatymo pataisa | 32004E0161 | modifica | articolo 5.1 | 31/07/2008 | |
įstatymo pataisa | 32004E0161 | modifica | articolo 4.1 | 31/07/2008 | |
įstatymo pataisa | 32004E0161 | modifica | articolo 4.7 | 31/07/2008 |
Sąsaja | Aktas | Pastaba | Susijęs padalinys | Nuo | iki |
---|---|---|---|---|---|
netiesiogiai panaikino | 32011D0101 | 15/02/2011 |
1.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/53 |
POSIZIONE COMUNE 2008/632/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 luglio 2008
recante modifica della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la posizione comune 2004/161/PESC (1) il Consiglio ha prorogato le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, intese in particolare ad incoraggiare le persone che ne sono oggetto a respingere le politiche che conducono alla soppressione dei diritti umani, della libertà di espressione e del buon governo. |
(2) |
A seguito delle violenze organizzate e commesse dalle autorità dello Zimbabwe durante la campagna per le elezioni presidenziali nel 2008, che hanno finito col trasformare questa votazione in una negazione della democrazia, il Consiglio ha deciso di aggiungere talune persone ed entità all'elenco che figura nell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC, adottando il 22 luglio 2008 la decisione 2008/605/PESC. |
(3) |
È opportuno inoltre rafforzare le misure restrittive relative al divieto di ingresso o transito, nel territorio degli Stati membri, delle persone fisiche elencate nell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/161/PESC è modificata come segue:
1) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del governo dello Zimbabwe e delle persone fisiche ad essi associate, nonché di altre persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. Le persone di cui trattasi nel presente paragrafo sono elencate nell'allegato.»; |
2) |
all'articolo 4, paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera:
|
3) |
all'articolo 4, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti e imperative o, in via eccezionale, dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente, immediatamente e significativamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. 6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, la deroga non è concessa, salvo qualora uno Stato membro intenda concederla per ragioni umanitarie urgenti e imperative. In tal caso il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.»; |
4) |
all'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3 a 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata rigorosamente ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate dall'autorizzazione stessa.»; |
5) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati ovvero ad altre persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. L'elenco delle persone ed entità di cui trattasi nel presente paragrafo figura nell'allegato.» |
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2008/605/PESC (GU L 194 del 23.7.2008, pag. 34).