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Document 32008D0200

    2008/200/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2008 , che chiude la procedura d’esame relativa alle pratiche commerciali applicate dall’Argentina alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento

    GU L 60 del 5.3.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/200/oj

    5.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 60/34


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2008

    che chiude la procedura d’esame relativa alle pratiche commerciali applicate dall’Argentina alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento

    (2008/200/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), e in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    A.   CONTESTO DELLA PROCEDURA

    (1)

    L’11 ottobre 1999, Euratex (European Apparel and Textile Organisation) ha presentato una denuncia ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito «il regolamento») per conto dei suoi membri che esportano verso l’Argentina o desiderano farlo.

    (2)

    La società denunziante sosteneva che le vendite comunitarie di prodotti tessili e dell’abbigliamento in Argentina erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento («qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto ad agire»). I presunti ostacoli agli scambi erano:

    a)

    ispezioni prima dell’imbarco e valori doganali minimi;

    b)

    eccessivi requisiti relativi ai certificati d’origine;

    c)

    richiesta di presentazione di una dichiarazione di composizione del prodotto;

    d)

    disposizioni in materia di etichettatura eccessivamente onerose;

    e)

    diritto statistico e aliquota IVA discriminatoria.

    (3)

    Il denunciante lamentava inoltre che tali pratiche comportano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

    (4)

    Dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, la Commissione ha deciso che esistevano prove sufficienti tali da giustificare l’avvio di una procedura d’esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. Pertanto, in data 27 novembre 1999 (2) è stata aperta una procedura d’esame.

    B.   RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ESAME

    (5)

    Secondo le conclusioni cui è giunta l’inchiesta nel 2000, gli onerosi requisiti relativi al certificato d’origine configuravano una violazione degli articoli VIII, paragrafo 3 e X del GATT 1994, nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo OMC sui tessili e sull’abbigliamento e contravvenivano alle raccomandazioni dell’articolo VIII, paragrafo 1, lettera c), del GATT del 1994. I requisiti di etichettatura costituivano una violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e contravvenivano alle raccomandazioni dell’articolo VIII, paragrafo 1, lettera c), del GATT del 1994. I requisiti relativi alla dichiarazione di composizione del prodotto costituivano una violazione dell’articolo 2, dell’accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze di importazione. Per quanto riguarda la procedura di controllo dei valori doganali, la Commissione non ha potuto esprimere una posizione definitiva a causa della recente introduzione di una nuova regolamentazione in proposito. Relativamente all’ispezione preimbarco, non è stata riscontrata alcuna violazione degli obblighi previsti dall’accordo OMC, ma non è stata ritenuta conforme allo scopo e allo spirito dell’accordo. Per finire, non sono state riscontrate violazioni delle norme OMC per quanto riguarda il diritto statistico, e la questione dell’aliquota IVA discriminante era già stata risolta nel contesto di un’altra procedura TBR relativa all’importazione di cuoio rifinito in Argentina (3).

    (6)

    L’inchiesta ha anche concluso che le misure esaminate avevano cumulativamente causato o minacciato di causare effetti negativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

    C.   SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL’INCHISTA

    (7)

    In seguito all’inchiesta sono state condotte nel corso degli anni discussioni con le autorità argentine allo scopo di raggiungere una soluzione amichevole per eliminare o risolvere in modo graduale i suddetti ostacoli al commercio.

    (8)

    Per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana, la situazione è migliorata negli ultimi anni. C’è maggiore trasparenza e i fabbricanti e gli esportatori europei possono partecipare alla determinazione dei valori indicativi. L’ispezione prima dell’imbarco è stata eliminata e la richiesta di una dichiarazione della composizione del prodotto non sembra creare problemi per gli esportatori.

    (9)

    Per quanto riguarda il certificato di origine, sono stati fatti notevoli passi in avanti con l’adozione dell’Instruccion General No 9/2002 de la Direccion General de Aduanas l’8 febbraio 2002. Sino a qualche tempo fa il principale ostacolo al commercio restava la richiesta all’industria europea, in caso di triangolazione commerciale, di fornire alle autorità argentine non solo il certificato d’origine ma anche la fattura tra il produttore delle merci originarie di un paese terzo e l’esportatore nel paese di spedizione, sollevando in tal modo il problema della confidenzialità relativa alla transazione originale. Con l’adozione della Nota External No 3/07 della Administracion Federal de Ingresos Publicos (Subdireccion general tecnico legal aduanera), l’Argentina ha effettivamente abrogato la richiesta relativa alla copia della fattura originale, che è ora sostituita da un certificato emesso dall’autorità competente del paese di spedizione, ad esempio una Camera di Commercio, e quindi autenticata nel paese di spedizione dal consolato argentino.

    (10)

    Per quanto riguarda le norme sull’etichettatura collegate all’utilizzo obbligatorio di bolli fiscali, le autorità argentine hanno fornito informazioni secondo cui i costi relativi a tale requisito, comparati al valore della spedizione, sono molto ridotti. Sembrerebbe quindi che i possibili effetti negativi causati da questo ostacolo agli scambi non abbiano e non possano avere un impatto concreto sull’economia della Comunità o di una regione della Comunità, o sul suo settore tessile.

    D.   CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONE

    (11)

    Sulla base della suddetta analisi si ritiene che la procedura di esame abbia portato ad una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli al commercio denunciati da Euratex, o che, nel caso dell’obbligo dei bolli fiscali, la misura non sembra avere di per sé un impatto concreto sulle regioni che producono prodotti tessili nella Comunità europea. La procedura di esame deve quindi essere chiusa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento.

    (12)

    Il Comitato consultivo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo unico

    È chiusa la procedura d’esame concernente le misure imposte dall’Argentina relativamente alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

    (2)  GU C 340 del 27.11.1999, pag. 70.

    (3)  GU L 295 del 4.11.1998, pag. 46.


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