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Document 32008D0153

2008/153/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007 — Aiuto di Stato C 37/2006 (ex NN 91/2005) — Regime di ammodernamento dei pescherecci applicato nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5395] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 48 del 22.2.2008, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/153/oj

22.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

Aiuto di Stato C 37/2006 (ex NN 91/2005) — Regime di ammodernamento dei pescherecci applicato nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5395]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/153/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 14,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 giugno 2004 la Commissione è stata informata da un cittadino del Regno Unito che lo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), autorità pubblica del Regno Unito nelle isole Shetland, aveva concesso un aiuto al settore della pesca che poteva configurarsi come un aiuto di Stato illegale. Con lettere datate 24 agosto 2004, 4 febbraio 2005, 11 maggio 2005 e 16 dicembre 2005, la Commissione ha invitato il Regno Unito a trasmettere informazioni al riguardo. Il Regno Unito ha trasmesso complementi di informazione alla Commissione con lettere datate 10 dicembre 2004, 6 aprile 2005, 8 settembre 2005 e 31 gennaio 2006.

(2)

Con lettera del 13 settembre 2006 la Commissione ha informato il Regno Unito della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all’aiuto considerato. Il Regno Unito ha presentato le proprie osservazioni al riguardo con lettere datate 16 ottobre 2006 e 6 febbraio 2007.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito all’aiuto.

(4)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dagli interessati.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA

(5)

Lo Shetland Islands Council ha effettuato pagamenti a favore del settore della pesca nell’ambito di due misure di aiuto generali denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aiuto all’industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (aiuto all’industria della piscicoltura), che di fatto comprendevano vari regimi di aiuto in vigore sin dagli anni ‘70, tra cui il «Fishing Vessel Modernisation Scheme» (regime di ammodernamento dei pescherecci, di seguito denominato «il regime»). Nell’ambito di tale regime, applicato almeno dagli anni ‘80 fino al 14 gennaio 2005, potevano essere concessi aiuti a favore dell’ammodernamento delle navi da pesca intesi a consentire miglioramenti sostanziali, quali un migliore magazzinaggio delle catture, la sostituzione del motore o miglioramenti delle condizioni di lavoro o di sicurezza dell’equipaggio.

(6)

L’aiuto poteva coprire fino al 10 % del costo totale del progetto di miglioramento, per un massimo di 40 000 GBP per peschereccio. Poteva essere accolta una sola domanda all’anno. Non erano ammissibili al regime i progetti di miglioramento che superavano il 50 % del costo di un peschereccio nuovo dello stesso tipo nonché interventi su pescherecci di età inferiore a cinque anni. Gli interventi dovevano inoltre soddisfare tutti i requisiti fissati dallo Shetland Seafood Quality Control (controllo qualità dei prodotti ittici delle Isole Shetland).

(7)

I richiedenti dovevano essere in possesso di una «pressure stock licence» e di altri certificati di competenza pertinenti ed essere membri della Shetlands Fishermen’s Association (associazione dei pescatori delle Shetland).

(8)

I beneficiari dell’aiuto dovevano impegnarsi a mantenere le navi in servizio a tempo pieno, a conservarne la proprietà e ad impiegare a tempo pieno gli equipaggi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dal ricevimento dell’aiuto. Infine i beneficiari erano tenuti a presentare una relazione annuale volta a comprovare il rispetto di tutte le condizioni; in caso di mancata osservanza di una qualsiasi condizione, era previsto il rimborso dell’aiuto.

(9)

La Commissione nutriva seri dubbi circa il fatto che l’aiuto concesso nell’ambito del regime successivamente al 1o luglio 2001 potesse essere considerato compatibile con i requisiti fissati dalle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura del 2001 (4) (di seguito denominate «linee direttrici del 2001»), in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (5), e segnatamente con il divieto di concedere aiuti per l’ammodernamento dei pescherecci che incidano sulla capacità in termini di stazza o di potenza.

III.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(10)

Nelle sue lettere datate 16 ottobre 2006 e 6 febbraio 2007 il Regno Unito ha fornito complementi di informazione sugli aiuti individuali concessi nell’ambito del regime successivamente al 1o luglio 2001. Nel periodo compreso tra agosto 2002 e giugno 2005 erano stati concessi 23 aiuti all’ammodernamento di pescherecci, riguardanti, tra l’altro, sistemi di manipolazione del pesce, attrezzature antincendio, verricelli o gru di coperta e sostituzioni di motori. L’ammontare degli aiuti variava tra 403 GBP e 7 090 GBP per beneficiario.

(11)

Per quanto riguarda l’osservanza dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999, che vieta la concessione di aiuti all’ammodernamento che riguardino la capacità in termini di stazza o di potenza, il Regno Unito ha affermato che in nessun caso gli interventi sovvenzionati hanno inciso sulla stazza lorda o sulla potenza delle navi.

(12)

Inoltre il Regno Unito ha fornito informazioni dalle quali risulta che nessuno degli aiuti concessi superava il 40 % dei costi ammissibili.

(13)

Infine il Regno Unito ha affermato che un’eventuale decisione negativa della Commissione non avrebbe dovuto comportare il recupero degli aiuti concessi anteriormente al 3 giugno 2003, in quanto ciò sarebbe stato in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento. A tale riguardo il Regno Unito ha fatto riferimento alla decisione 2003/612/CE della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l’acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito) (6) e alla decisione 2006/226/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa ad investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito) (7), affermando che, fino al 3 giugno 2003, lo Shetland Islands Council aveva legittimamente considerato che i fondi utilizzati per gli aiuti in questione fossero privati e non pubblici.

IV.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(14)

In primo luogo occorre stabilire se la misura va considerata un aiuto di Stato e, in caso affermativo, se è compatibile con il mercato comune. L’aiuto è stato concesso a un numero limitato di imprese del settore della pesca e ha pertanto carattere selettivo. Esso è stato concesso dallo Shetland Islands Council mediante risorse statali, a favore di beneficiari che sono in concorrenza diretta con altre imprese del settore della pesca, sia nel Regno Unito che in altri Stati membri. Ne consegue che la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza e si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(15)

Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (8) del 2004 (di seguito «orientamenti del 2004»), che al punto 5.3, secondo paragrafo, recitano: «Gli «aiuti illegali» ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’atto amministrativo che istituisce l’aiuto». Ciò è altresì conforme alle norme generali formulate nella comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (9). L’aiuto deve quindi essere valutato in funzione della sua compatibilità con le linee direttrici del 2001 e con gli orientamenti del 2004.

(16)

In conformità del punto 2.2.3.2 delle linee direttrici del 2001, applicabili agli aiuti esistenti a partire dal 1o luglio 2001, gli aiuti per l’ammodernamento di navi da pesca in esercizio possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(17)

A norma degli articoli 6, 7, 9 e 10 e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999, l’entrata di nuova capacità deve essere compensata da un ritiro di capacità senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta nei segmenti in questione. Fino al 31 dicembre 2001, se non erano stati rispettati gli obiettivi in materia di dimensioni della flotta il ritiro di capacità doveva superare almeno del 30 % la nuova capacità introdotta.

(18)

L’aiuto può essere concesso solo se lo Stato membro ha trasmesso le informazioni riguardanti l’attuazione del programma di orientamento pluriennale («POP»), si è conformato agli obblighi ad esso imposti dal regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (10), ha attuato le misure permanenti previste dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2792/1999 in materia di rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca e ha rispettato gli obiettivi generali del POP.

(19)

Inoltre gli aiuti all’ammodernamento delle navi da pesca possono essere concessi solo se non riguardano la capacità in termini di stazza o potenza.

(20)

Le navi devono infine essere iscritte nel registro della flotta, al quale vanno notificate eventuali modifiche delle loro caratteristiche. Non può essere sovvenzionata la sostituzione di attrezzi da pesca.

(21)

Poiché le Isole Shetland sono una regione dell’obiettivo I, la concessione degli aiuti è limitata al 40 % dei costi totali ammissibili.

(22)

Il 1o gennaio 2003 le disposizioni applicabili (articoli e allegato) del regolamento (CE) n. 2792/1999 sono stati modificate dal regolamento (CE) n. 2369/2002 (11). Fatti salvi i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2792/1999, la concessione di aiuti all’ammodernamento dei pescherecci è stata ulteriormente subordinata alla condizione che tali aiuti non servano ad aumentare l’efficacia degli attrezzi da pesca.

(23)

Le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 2369/2002 hanno introdotto una deroga al divieto di concedere aiuti riguardanti la capacità in termini di stazza o di potenza: tali aiuti sono infatti autorizzati purché conformi all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (12), in base al quale gli interventi di ammodernamento del ponte principale intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti sono sovvenzionabili anche se comportano un aumento di capacità.

(24)

Con riguardo alle condizioni applicabili alla sostituzione di attrezzi da pesca, il regolamento (CE) n. 2792/1999 è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (13), entrato in vigore il 26 agosto 2004. A norma del regolamento (CE) n. 2792/1999, quale modificato, la sostituzione degli attrezzi da pesca può essere considerata ammissibile se il peschereccio è soggetto a un piano di recupero ed è tenuto a cessare la partecipazione all’attività di pesca in questione e a pescare altre specie con attrezzi diversi. In tal caso la Commissione può decidere che la prima sostituzione degli attrezzi da pesca, nel caso in cui le possibilità di pesca siano notevolmente ridotte da un piano di recupero, può essere considerata una spesa ammissibile.

(25)

Gli orientamenti del 2004 si applicano a tutti i regimi esistenti a decorrere dal 1o gennaio 2005. Nel caso degli aiuti all’ammodernamento dei pescherecci, tali orientamenti rimandano agli articoli 9 e 10 e all’allegato III, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 2792/1999; restano quindi applicabili le medesime condizioni.

(26)

Dalle informazioni trasmesse dal Regno Unito si deduce che nel periodo compreso tra agosto 2002 e giugno 2005 sono stati concessi 23 aiuti all’ammodernamento dei pescherecci, di cui cinque per la sostituzione del motore ed uno per un progetto relativo al motore ausiliario, gruppo pompa-frizione.

(27)

Le autorità del Regno Unito hanno affermato che nessuno di questi interventi sovvenzionati ha inciso sulla stazza lorda o sulla potenza motrice dei pescherecci e che di conseguenza gli aiuti erano conformi ai requisiti stabiliti dalle linee direttrici o dagli orientamenti applicabili.

(28)

Per i restanti 17 interventi di ammodernamento sovvenzionati, diversi da quelli per la sostituzione del motore o per il progetto relativo al motore ausiliario, gruppo pompa-frizione, il Regno Unito ha trasmesso informazioni atte a dimostrare la conformità degli aiuti ai requisiti stabiliti dalle linee direttrici e dagli orientamenti applicabili al momento della concessione.

(29)

Tuttavia, per quanto riguarda i sei casi restanti, il regolamento (CE) n. 2792/1999 dispone all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i), che l’aiuto non deve incidere sulla «capacità in termini di stazza o di potenza». La sostituzione del motore di un peschereccio incide sulla capacità in termini di potenza e non costituisce quindi un intervento sovvenzionabile. Ciò è stato confermato a tutti gli Stati membri con lettera del 5 maggio 2003 (riferimento D(2003)37148) del signor Holmquist, direttore generale della Pesca. Per la stessa ragione non può essere autorizzato l’aiuto per il progetto relativo al motore ausiliario, gruppo pompa-frizione.

(30)

Per quanto riguarda le modifiche del regolamento (CE) n. 2792/1999 citate nel considerando 23, tutti e sei i progetti di ammodernamento summenzionati riguardavano interventi realizzati sottocoperta e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(31)

Tenuto conto di quanto esposto nei considerando 26-30, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi nell’ambito del regime per i sei progetti di ammodernamento riguardanti la capacità dei pescherecci in termini di stazza o di potenza siano incompatibili con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 2792/1999 e, di conseguenza, con le linee direttrici del 2001 e con gli orientamenti del 2004. Tuttavia gli altri aiuti concessi nell’ambito del regime sono compatibili con tali disposizioni.

(32)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario.

(33)

Il Regno Unito ha obiettato che la Commissione non può esigere il recupero dell’aiuto se ciò è in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento, affermando che tale principio si applica al caso in questione.

(34)

Il regime è stato finanziato con gli stessi fondi utilizzati per gli aiuti che hanno formato oggetto di una decisione negativa della Commissione (decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE), come specificato nel considerando 13 della presente decisione. Nei casi suddetti la Commissione ha stabilito che i fondi in questione dovevano essere considerati risorse statali ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE. Nel contempo essa ha riconosciuto che nelle circostanze specifiche dei casi in questione era stato creato un legittimo affidamento circa il carattere privato dei fondi da parte dello Shetland Islands Council e degli organismi interessati, per il concorso di una serie di elementi concomitanti che precludeva il recupero degli aiuti di Stato incompatibili.

(35)

Nel caso presente, tuttavia, si ritiene che gli elementi presi in conto nelle due decisioni citate della Commissione non possano essere applicati allo stesso modo e che non sia stato creato un legittimo affidamento. In particolare la Commissione osserva che dai fatti e dalle dichiarazioni del Regno Unito emerge chiaramente che, al momento della concessione degli aiuti, le autorità competenti erano convinte che il regime costituisse, di fatto, un regime di aiuti di Stato e che fossero quindi applicabili le norme che disciplinano gli aiuti di Stato.

(36)

A conferma di tale conclusione la Commissione osserva che, diversamente dagli aiuti cui fanno riferimento le decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, il regime in questione è stato istituito come un normale regime di aiuto, che prevedeva sovvenzioni dirette a favore dei pescatori, concesse direttamente dallo Shetland Islands Council. Inoltre dalle circostanze specifiche del caso in esame si evince chiaramente che le stesse autorità britanniche ritenevano applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato, come dimostra il fatto che le spese sostenute nell’ambito del regime venissero regolarmente incluse nelle relazioni annuali sugli aiuti di Stato presentate dal Regno Unito alla Commissione in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria. In effetti, in risposta ai quesiti formulati dalla Commissione, nella loro lettera del 10 dicembre 2004 le autorità britanniche affermavano che: «i pagamenti effettuati nell’ambito dei regimi sono stati inclusi nell’inventario annuale degli aiuti di Stato e comunicati ogni anno alla Commissione, secondo quanto prescritto, per diversi anni»; inoltre la lettera del Regno Unito del 6 aprile 2005 recita che: «le autorità britanniche hanno sempre agito in buona fede, convinte della conformità dei regimi alle linee direttrici e agli orientamenti applicabili agli aiuti di Stato».

(37)

Tenuto conto di tali affermazioni e delle circostanze del caso, la Commissione ritiene che il fatto di esigere il recupero dell’aiuto non possa essere considerato contrario ad un principio fondamentale del diritto comunitario. Pertanto, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ritiene che il Regno Unito debba adottare tutte le misure necessarie per procedere al recupero dell’aiuto presso i beneficiari del regime, fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (14).

(38)

A questo riguardo vale la pena ricordare che, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, affinché siano ripristinate condizioni di effettiva concorrenza il recupero degli aiuti deve comprendere gli interessi. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto in conformità del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (15).

(39)

La Commissione invita le autorità del Regno Unito a trasmetterle il questionario allegato relativo allo stato attuale della procedura di recupero e a stilare un elenco dei beneficiari interessati da tale procedura.

V.   CONCLUSIONI

(40)

Alla luce della valutazione formulata nella sezione IV, la Commissione constata che il Regno Unito, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha concesso aiuti illegalmente nell’ambito del regime di ammodernamento dei pescherecci.

(41)

La Commissione giudica compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi nell’ambito del regime, ad eccezione di quelli destinati a progetti di ammodernamento che incidono sulla capacità in termini di stazza o di potenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli aiuti di Stato attuati dal Regno Unito nell’ambito del regime di ammodernamento dei pescherecci sono compatibili con il mercato comune se riguardano progetti di ammodernamento che non incidono sulla capacità dei pescherecci, in termini di stazza o di potenza.

2.   Gli aiuti di Stato attuati dal Regno Unito nell’ambito del regime di ammodernamento dei pescherecci sono incompatibili con il mercato comune se riguardano progetti di ammodernamento che incidono sulla capacità dei pescherecci, in termini di stazza o di potenza.

Articolo 2

Gli aiuti individuali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione non costituiscono una misura di aiuto se soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 875/2007.

Articolo 3

1.   Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione degli aiuti di cui all’articolo 2.

2.   Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in essere degli aiuti nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno Unito garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’elenco dei beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione che non soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 875/2007, con l’indicazione dell’importo totale percepito da ciascun beneficiario;

b)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché

d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare gli aiuti.

2.   Il Regno Unito informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1.

Trasmette immediatamente le informazioni richieste dalla Commissione in relazione alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Fornisce inoltre informazioni particolareggiate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Bruxelles, 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 293 del 2.12.2006, pag. 9.

(3)  GU C 293 del 2.12.2006, pag. 9.

(4)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(5)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(6)  GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

(7)  GU L 81 del 18.3.2006, pag. 36.

(8)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(9)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(10)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(11)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.

(12)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 del Consiglio (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(13)  GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1.

(14)  GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

(15)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006).


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