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Document 32007R1066

    Regolamento (CE) n. 1066/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica

    GU L 243 del 18.9.2007, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1066/oj

    18.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 243/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 17 settembre 2007

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Apertura

    (1)

    Il 10 novembre 2006 alla Commissione è pervenuta una denuncia presentata conformemente all’articolo 5 del regolamento di base da parte di Tosoh Hellas AIC («il denunciante»), che rappresenta una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di biossido di manganese.

    (2)

    La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole che ne è derivato, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

    (3)

    Il 21 dicembre 2006 il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    2.   Parti interessate dal procedimento

    (4)

    La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunciante, l’altro produttore comunitario, il produttore esportatore, l’importatore, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del Sudafrica. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (5)

    Il produttore all’origine della denuncia, il produttore esportatore, l’importatore e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

    (6)

    Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Hanno risposto il produttore esportatore in Sudafrica, il produttore all’origine della denuncia, l’importatore del prodotto in esame dal Sudafrica e quattro utilizzatori del prodotto in esame.

    (7)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori comunitari

    Tosoh Hellas AIC, Thessaloniki, Grecia e il suo agente di vendita collegato Mitsubishi International GmbH, Düsseldorf, Germania

    b)

    Produttore esportatore in Sudafrica

    Delta E.M.D. (Pty) Ltd, Nelspruit, Sudafrica (Delta)

    c)

    Fornitore collegato del produttore esportatore in Sudafrica

    Manganese Metal Company (Pty) Ltd, Nelspruit, Sudafrica

    d)

    Importatore indipendente nella Comunità

    Traxys France SAS, Courbevoie, Francia

    e)

    Utilizzatori nella Comunità

    Panasonic Battery Belgium NV, Tessenderlo, Belgio

    VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Sulzbach, Germania

    Duracell Batteries BVBA, Aarschot, Belgio.

    3.   Periodo dell’inchiesta

    (8)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (9)

    Il prodotto in esame è costituito da biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico, non sottoposti a trattamento termico dopo tale processo (EMD) originari del Sudafrica, dichiarati di norma al codice NC ex 2820 10 00.

    (10)

    Il prodotto in esame comprende due tipi principali: gli EMD di tipo carbonio-zinco e gli EMD di tipo alcalino. Entrambi i tipi sono prodotti mediante un processo elettrolitico, adattando alcuni parametri nel processo per ottenere EMD al carbonio-zinco o EMD di tipo alcalino. Entrambi sono di norma caratterizzati da manganese di elevata purezza e vengono generalmente utilizzati come prodotti intermedi nella fabbricazione di batterie a secco destinate ai consumatori.

    (11)

    Dall’inchiesta è emerso che, malgrado alcune differenze a livello di determinate caratteristiche specifiche fisiche e chimiche quali la densità, il valore medio delle dimensioni delle particelle, la superficie dell’area di Brunauer-Emmet-Teller (BET) e il potenziale alcalino, entrambi i tipi di prodotto in esame presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono utilizzati per i medesimi impieghi. Sono quindi considerati come un solo prodotto ai fini del presente procedimento.

    (12)

    Va osservato che esistono altri tipi di biossido di manganese che non presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e/o tecniche di base degli EMD e sono utilizzati per impieghi sostanzialmente differenti. Essi non rientrano pertanto nella definizione di prodotto in esame. Questi prodotti distinti comprendono: i) biossidi di manganese naturali, che contengono notevoli impurità e sono di norma classificati con un diverso codice NC (2602 00 00); ii) biossidi di manganese chimici, che vengono fabbricati mediante un processo chimico e presentano una densità notevolmente più ridotta e una superficie dell’area BET considerevolmente superiore rispetto agli EMD; e iii) biossidi di manganese elettrolitici trattati a caldo, i quali, pur essendo fabbricati mediante un processo elettrolitico come gli EMD, si differenziano da questi ultimi per una serie di caratteristiche fondamentali quali il tenore di umidità, la struttura cristallina e il potenziale alcalino. Questo li rende adatti ad essere utilizzati nelle batterie al litio, che si basano su sistemi non acquosi e usano il litio metallico come anodo, ma, a differenza degli EMD, non in quelle al carbonio-zinco o in quelle alcaline, che si basano su sistemi acquosi e utilizzano lo zinco metallico come anodo.

    (13)

    Va inoltre osservato che nessuna delle parti interessate ha contestato la definizione di cui sopra o la distinzione fra i due tipi principali di prodotto in esame.

    2.   Prodotto simile

    (14)

    Dall’inchiesta è emerso che gli EMD prodotti e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità e gli EMD prodotti e venduti nel mercato interno sudafricano e/o importati nella Comunità a partire dal Sudafrica presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono utilizzati per i medesimi impieghi.

    (15)

    È stato quindi concluso a titolo provvisorio che si tratta di prodotti simili ai termini dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   DUMPING

    1.   Valore normale

    (16)

    Per determinare il valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali di EMD effettuate da Delta sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative, poiché il volume delle vendite interne complessive del produttore esportatore è risultato pari a più del 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità.

    (17)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotti venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative, che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

    (18)

    Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume delle vendite sul mercato interno del tipo di prodotto in questione a clienti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite per l’esportazione verso la Comunità del tipo di prodotto comparabile.

    (19)

    Per nessun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato possibile trovare un tipo di prodotto identico o direttamente comparabile venduto sul mercato interno in quantità rappresentative. Per tutti i tipi di prodotti esportati, il valore normale ha dovuto quindi essere costruito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (20)

    Il valore normale è stato costruito sommando ai costi di fabbricazione dell’esportatore per i tipi di prodotti esportati, eventualmente adeguati, un congruo importo relativo a spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un equo margine di profitto. Le SGAV e i profitti sono stati stabiliti secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati da Delta sul mercato interno fossero attendibili.

    (21)

    Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state ritenute attendibili dal momento che, come indicato sopra, il volume totale delle vendite interne della società interessata risultava rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l’esportazione nella Comunità.

    (22)

    Per stabilire se i profitti realizzati da Delta sul mercato interno costituissero dati attendibili, la Commissione ha dapprima analizzato se le vendite di ciascun tipo di prodotto in esame sul mercato interno effettuate in quantità rappresentative potessero essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata stabilita la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti nel mercato interno.

    (23)

    Poiché per nessun tipo di prodotto il volume di vendite remunerative rappresentava più del 10 % del volume totale di vendite di tale tipo sul mercato interno, si è ritenuto che i prezzi sul mercato interno non costituissero una base adeguata per stabilire il margine di profitto da utilizzare per costruire il valore normale.

    (24)

    Poiché Delta è l’unico produttore noto di EMD in Sudafrica, l’equo margine di profitto necessario per costruire il valore normale non poteva basarsi sui profitti effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno come descritto nell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

    (25)

    Inoltre, poiché gli EMD sono il solo prodotto fabbricato e venduto da Delta, l’equo margine di profitto necessario per costruire il valore normale non poteva basarsi sui profitti effettivi del produttore esportatore in questione, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale come descritto nell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base.

    (26)

    L’equo margine di profitto necessario per costruire il valore normale è stato quindi stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

    (27)

    A tale proposito, sono state raccolte informazioni sulla redditività di tutti gli altri produttori noti di EMD negli altri paesi. Fonti pubblicamente accessibili hanno permesso di ottenere informazioni riguardo a un produttore stabilito in India, due in Giappone e due negli USA. Per uno dei produttori degli USA e per i due produttori giapponesi non erano tuttavia disponibili informazioni sulla redditività della produzione di EMD o di una divisione della società in cui gli EMD risultassero significativi.

    (28)

    Un margine di profitto medio è stato calcolato per il PI in base ai dati disponibili al pubblico per un produttore indiano e per l’altro produttore statunitense nonché alle informazioni fornite da Delta in merito alla redditività della società collegata Delta EMD Australia Proprietary Ltd, stabilita in Australia, sul mercato interno. Il margine di profitto medio così calcolato è risultato pari al 9,2 %. Considerate le informazioni disponibili, la metodologia è stata ritenuta appropriata ai termini dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base e il risultato prudenziale. Le informazioni disponibili al pubblico hanno mostrato che tale margine di profitto non superava i profitti realizzati da altri produttori noti della stessa categoria generale di prodotti (prodotti chimici speciali) in Sudafrica durante il PI.

    2.   Prezzi all’esportazione

    (29)

    Delta ha esportato nella Comunità esclusivamente tramite un agente indipendente, Traxys France SAS.

    (30)

    I prezzi all’esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l’esportazione dal Sudafrica nella Comunità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.   Confronto

    (31)

    Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello di franco fabbrica. Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per commissioni, costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, costi accessori, spese relative all’imballaggio, spese di credito e bancarie ogniqualvolta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova sottoposti a verifica.

    4.   Margini di dumping

    (32)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente.

    (33)

    Su questa base il margine di dumping provvisorio ponderato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Delta E.M.D. (Pty) Ltd

    14,9 %

    (34)

    Per poter calcolare il margine di dumping unico per l’intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori del Sudafrica, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. È stato effettuato un confronto tra i dati di Eurostat e le risposte al questionario del produttore esportatore del Sudafrica che ha collaborato. Da tale confronto è emerso che, sulla base delle informazioni disponibili, le esportazioni di Delta nella Comunità rappresentavano il 100 % delle esportazioni del prodotto in esame dal Sudafrica. È stato quindi riscontrato un livello di collaborazione assai elevato e il margine di dumping per l’intero paese è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping calcolato per Delta.

    D.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

    (35)

    L’inchiesta ha stabilito che all’inizio del periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da tre produttori nella Comunità. Uno di questi produttori ha tuttavia cessato la produzione nel 2003; pertanto nel PI erano solo due i produttori nella Comunità.

    (36)

    La denuncia è stata presentata da un solo produttore, il quale ha collaborato pienamente all’inchiesta. L’altro produttore, pur non avendo collaborato, non si è opposto alla denuncia. Dal momento che soltanto una società ha compilato interamente il questionario, tutti i dati relativi all’industria comunitaria saranno presentati in maniera indicizzata o sotto forma di gamma, in modo da tutelare la riservatezza.

    (37)

    Il volume della produzione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base è stato quindi calcolato a titolo provvisorio sommando la produzione dell’unico produttore comunitario che ha collaborato al volume della produzione dell’altro produttore, sulla base dei dati forniti nella denuncia. La produzione comunitaria totale nel PI è stata dell’ordine delle 20 000-30 000 tonnellate.

    (38)

    La produzione del produttore comunitario che ha collaborato ha rappresentato più del 50 % degli EMD fabbricati nella Comunità. Si ritiene quindi che tale società rappresenti l’industria comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.   Consumo comunitario

    (39)

    Il consumo comunitario apparente è stato stabilito sulla base del volume di vendite del produttore all’origine della denuncia nel mercato comunitario, delle vendite degli altri produttori comunitari, stabilite sulla base degli acquisti dichiarati dagli utilizzatori, nonché delle importazioni dal paese interessato, dichiarate nelle risposte verificate al questionario, e da altri paesi terzi ottenute a partire dai dati Eurostat.

    (40)

    Su tale base, nel periodo in esame il consumo comunitario è diminuito del 7 %. Un aumento particolarmente consistente è stato registrato nel 2003 e nel 2004, in coincidenza con il maggiore incremento del volume di EMD importati dal Sudafrica a prezzi assai ridotti (– 35 %) e con la cessazione delle attività di un importante produttore comunitario. Nel 2005 il consumo è tornato al livello precedente e un’altra diminuzione significativa si è verificata nel corso del PI. Le tendenze relative al consumo sembrano essere state influenzate dalla cessazione delle attività, nel 2003, di un importante produttore che rappresentava un terzo della produzione comunitaria.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Consumo comunitario Indice 2002 = 100

    100

    102

    113

    102

    93

    3.   Importazioni nella Comunità dal paese interessato

    (41)

    Il volume delle importazioni dal Sudafrica è stato calcolato in base a dati verificati forniti dall’unico produttore esportatore. Come indicato prima, per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda un’unica società, la maggior parte degli indicatori è presenta in forma indicizzata ovvero nell’ambito di una gamma variabile.

    (42)

    In termini di volume e quota di mercato, l’andamento delle importazioni è stato il seguente:

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Volumi di importazioni dal Sudafrica (tonnellate), 2002 = 100

    100

    129

    156

    185

    169

    Quota di mercato del Sudafrica

    30-40 %

    40-50 %

    44-54 %

    60-70 %

    60-70 %

    Quota di mercato del Sudafrica, 2002 = 100

    100

    126

    139

    181

    181

    (43)

    Se il consumo di EMD è calato del 7 % nel periodo in esame, le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 69 % nel corso del medesimo periodo. La quota di mercato del Sudafrica è quindi aumentata vertiginosamente nel periodo in esame (dell’81 % circa), passando da una quota compresa fra il 30-40 % a una quota compresa fra il 60-70 %.

    (44)

    Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni è diminuito del 31 %, malgrado l’incremento del prezzo della materia prima principale.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Prezzi all’importazione dal Sudafrica, EUR/tonnellate, 2002 = 100

    100

    70

    65

    66

    69

    (45)

    Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, i prezzi di vendita dell’industria comunitaria da prendere in considerazione sono stati i prezzi netti praticati ad acquirenti indipendenti, con un eventuale adeguamento franco fabbrica, vale a dire escludendo le spese di trasporto nella Comunità e dopo deduzione di eventuali sconti e riduzioni. I prezzi in questione sono stati confrontati ai prezzi di vendita praticati dal produttore esportatore sudafricano, al netto di sconti, adeguati se del caso per considerarli franco frontiera comunitaria, con un adeguamento appropriato relativo ai costi di sdoganamento e ai costi post importazione.

    (46)

    Dal confronto è emerso che durante il PI la media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria, era compresa fra l’11 % e il 14 %. Sono stati riscontrati livelli ancora più elevati di sottoquotazione in quanto l’industria comunitaria ha subito notevoli perdite nel corso del PI.

    4.   Situazione dell’industria comunitaria

    (47)

    Conformemente a quanto disposto all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal Sudafrica sull’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori economici e degli indicatori che hanno influito sulla situazione di tale industria a partire dal 2002 fino al PI. Come indicato prima, per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda un’unica società, la maggior parte degli indicatori è presentata in forma indicizzata ovvero nell’ambito di una gamma variabile.

    (48)

    L’evoluzione della produzione, della capacità di produzione e dell’utilizzo degli impianti dell’industria comunitaria è stata la seguente:

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Produzione, 2002 = 100

    100

    87

    128

    135

    130

    Capacità, 2002 = 100

    100

    100

    100

    100

    100

    Utilizzo degli impianti, 2002 = 100

    100

    87

    128

    135

    130

    (49)

    In tutto il periodo in esame la produzione comunitaria è aumentata del 30 %. La capacità di produzione si è tuttavia mantenuta stabile per tutto il periodo in esame. Il livello di produzione ha raggiunto un punto culminante nel 2005 in seguito al forte aumento del consumo nel mercato comunitario registrato nel 2004, associato alla liquidazione di un importante produttore e a un incremento della domanda sul mercato all’esportazione dell’industria comunitaria. Tra il 2004 e il PI, quando i prezzi della materia prima sono raddoppiati, l’industria comunitaria ha cercato di realizzare economie di scala e di ridurre il costo unitario di produzione nel PI.

    (50)

    Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 32 %, rispecchiando le crescenti difficoltà incontrate dall’industria comunitaria per vendere i propri prodotti sul mercato comunitario a causa della concorrenza delle importazioni oggetto di dumping.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Scorte, 2002 = 100

    100

    71

    48

    113

    132

    (51)

    Nella tabella qui di seguito sono riportati i dati relativi alle vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Volume vendite sul mercato comunitario 2002 = 100

    100

    80

    152

    113

    91

    Quota di mercato, 2002 = 100

    100

    78

    135

    110

    97

    Prezzi di vendita medi, 2002 = 100

    100

    76

    71

    75

    75

    (52)

    In un contesto caratterizzato da un calo del 7 % del consumo comunitario, la quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita del 3 %. In termini assoluti, il volume complessivo delle sue vendite sul mercato CE è inoltre diminuito significativamente del 9 % durante il periodo in esame, con un calo particolarmente consistente (22 %) nel corso del PI.

    (53)

    Se nel 2004 l’industria comunitaria ha potuto beneficiare brevemente dell’incremento dei consumi aumentando il volume delle proprie vendite del 52 % e la propria quota di mercato del 35 % rispetto al 2002, negli anni successivi la sua partecipazione al mercato ha subito un calo contestualmente al sensibile aumento del volume di importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica.

    (54)

    Sino al 2004 si è registrata una tendenza al ribasso nei prezzi di vendita medi ad acquirenti non collegati nel mercato comunitario. Questo mostra gli sforzi dell’industria comunitaria per mantenersi concorrenziale rispetto alle importazioni oggetto di dumping e restare sul mercato. Nel 2004 i prezzi sono tuttavia scesi a un livello insostenibile. Sono poi risaliti del 4 % nel 2005. Malgrado questo lieve incremento dei prezzi nel 2005, confermato nel PI, l’industria comunitaria non è riuscita a rispecchiare nei propri prezzi l’andamento del prezzo del minerale di manganese, che costituisce la principale materia prima, cresciuto vertiginosamente (quasi del 100 %) tra il 2004 e il 2005.

    (55)

    Il livello degli utili e il flusso di cassa derivati dalla vendita di EMD da parte dell’industria comunitaria sono fortemente negativi.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Margine operativo del prodotto in esame (intervallo in %)

    da 0 a 20

    da 0 a – 20

    da 0 a 5

    da 0 a 3

    da 0 a – 20

    Margine operativo del prodotto in esame, indice 2002 = 100

    100

    –85

    20

    13

    –72

    (56)

    La redditività si è ridotta significativamente (– 172 %) durante il periodo in esame, raggiungendo il livello più basso nel 2003 contestualmente al maggiore calo registrato nei prezzi delle importazioni (– 30 %). Essa è migliorata nel 2004 e nel 2005 con un incremento delle quantità vendute. Durante il PI la redditività è tornata al livello più basso a causa della pressione sui prezzi e del costo in aumento delle materie prime.

    (57)

    Anche il flusso di cassa si è ridotto nel periodo in esame, in parallelo alla riduzione della redditività.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Flusso di cassa, indice 2002 = 100

    100

    22

    46

    –35

    –8

    (58)

    Gli investimenti sono aumentati del 7 % nel periodo in esame. Alla metà di tale periodo l’industria comunitaria ha effettuato un certo volume di investimenti per ridurre i costi di produzione e garantire la manutenzione dei nuovi macchinari. Negli anni successivi gli investimenti sono continuati, ma in misura più ridotta.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Investimenti, 2002 = 100

    100

    67

    126

    109

    107

    (59)

    L’utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalle vendite del prodotto simile ha seguito lo stesso andamento delle vendite e della redditività ed è risultato negativo nel 2003 e alla fine del periodo in esame.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Utile sul capitale investito, 2002 = 100

    100

    –58

    18

    10

    –55

    (60)

    La capacità dell’industria comunitaria di reperire capitali non risultava seriamente compromessa durante il periodo in esame, tenuto conto del volume degli investimenti, sufficienti per finanziare i necessari investimenti di capitali.

    (61)

    Nella seguente tabella è riportata l’evoluzione dell’occupazione, della produttività e dei costi salariali nell’industria comunitaria:

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Numero di dipendenti, 2002 = 100

    100

    68

    69

    70

    67

    Produttività (ton/dipendente), 2002 = 100

    100

    129

    184

    192

    195

    Costo totale del lavoro, 2002 = 100

    100

    77

    79

    84

    82

    Costo del lavoro per dipendente, 2002 = 100

    100

    115

    114

    119

    123

    (62)

    Il numero di dipendenti è sceso del 33 % tra il 2002 e il PI, in seguito sia al calo delle vendite che agli sforzi dell’industria comunitaria di migliorare la produttività. I risultati di tale processo di razionalizzazione dell’industria comunitaria si sono in effetti rispecchiati nella produttività, che nel periodo in esame ha registrato una notevole tendenza al rialzo.

    (63)

    I costi totali del lavoro sono diminuiti considerevolmente, con un calo del 18 %. Il costo medio per dipendente è aumentato in maniera relativa, tenuto conto dell’andamento dell’inflazione. Nel complesso, tuttavia, la parte dei costi salariali all’interno dei costi totali di produzione è notevolmente diminuita, mostrando un netto miglioramento a livello di efficienza.

    (64)

    Il margine di dumping è indicato nella precedente sezione dedicata al dumping. Il margine in questione è nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

    (65)

    Nulla indica che l’industria comunitaria si stia recuperando dagli effetti di pratiche di dumping precedenti o di sovvenzioni.

    5.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (66)

    Si ricorda che le importazioni dal Sudafrica sono considerevolmente aumentate, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato. Nel periodo in esame le importazioni sono infatti aumentate del 69 % in termini assoluti e dell’81 % circa per quanto riguarda il consumo comunitario, raggiungendo una quota di mercato compresa fra il 60 % e il 70 %.

    (67)

    Nel corso del PI, inoltre, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame erano notevolmente inferiori ai prezzi alla vendita dell’industria comunitaria. In base alla media ponderata, la sottoquotazione dei prezzi durante il PI era compresa fra l’11 % e il 14 %.

    (68)

    Se nel periodo in esame il consumo comunitario è diminuito del 7 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è diminuito del 9 % e la quota di mercato del 3 %. Tali indicatori hanno subito un drastico deterioramento durante il PI, con un calo del 22 % nelle vendite e del 13 % nella quota di mercato rispetto al 2005.

    (69)

    Con un volume di vendite, una quota di mercato e prezzi in diminuzione, l’industria comunitaria non ha potuto ripercuotere sui suoi clienti l’incremento globale dei prezzi della materia prima. Questo ha comportato una situazione assai negativa in termini di redditività (perdita).

    (70)

    Malgrado i notevoli investimenti dell’industria comunitaria nel periodo in esame e i continui sforzi per incrementare la produttività e la competitività, la redditività, il flusso di cassa e gli utili sugli investimenti sono diminuiti notevolmente, fino a raggiungere livelli fortemente negativi.

    (71)

    Il deteriorarsi della situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame è inoltre confermato da un’evoluzione negativa dell’occupazione.

    (72)

    Tenuto conto di quanto esposto prima, si conclude in via provvisoria che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

    E.   NESSO DI CAUSALITÀ

    1.   Osservazione preliminare

    (73)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato valutato l’eventuale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

    2.   Impatto delle importazioni dal Sudafrica

    (74)

    Come stabilito nei considerando 43 e 44, le importazioni sono cresciute regolarmente e considerevolmente nel periodo in esame, ovvero del 69 % in termini di volume e dell’81 % in termini di quota di mercato. Il prezzo unitario di vendita delle importazioni dal Sudafrica è sceso del 31 % nel periodo in esame. Durante il PI i prezzi delle importazioni dal Sudafrica erano inferiori di un livello compreso tra l’11 % e il 14 % ai prezzi praticati dall’industria comunitaria.

    (75)

    Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono chiaramente illustrati dalla decisione di diversi importanti utilizzatori, che rappresentano oltre il 60 % del consumo totale, di acquistare il prodotto sudafricano invece di quello dell’industria comunitaria. Se all’inizio del periodo in esame questi utilizzatori acquistavano solo quantità marginali dal Sudafrica, alla fine dello stesso periodo e durante il PI essi coprivano tra il 70 % e il 100 % dei loro fabbisogni con importazioni dal Sudafrica.

    (76)

    Parallelamente, l’industria comunitaria ha dovuto ridurre in maniera drastica i propri prezzi per mantenere i propri contratti di vendita con altri utilizzatori.

    (77)

    Il calo della quota di mercato dell’industria comunitaria nel periodo in esame va visto in relazione all’aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni dal Sudafrica. Inoltre, nel 2005 e nel PI, quando il consumo comunitario è sceso del 18 % rispetto al notevole incremento del 2004, le importazioni dal Sudafrica sono aumentate dell’8 % in termini assoluti e del 31 % circa per quanto riguarda la quota di mercato. Nello stesso periodo l’industria comunitaria ha perso il 28 % della sua quota di mercato e il 40 % delle vendite.

    (78)

    Si conclude pertanto in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati in maniera spettacolare a partire dal 2002, effettuate a prezzi di dumping e a livelli significativi di sottoquotazione e di vendite sottocosto, ha svolto un ruolo determinante nella diminuzione delle vendite dell’industria comunitaria, e quindi della sua redditività, nell’andamento del flusso di cassa e nella situazione negativa a livello di utile sul capitale investito e di occupazione nonché nell’aumento delle scorte.

    3.   Effetti dovuti ad altri fattori

    (79)

    In base ai dati forniti da Eurostat le importazioni da altri paesi terzi hanno avuto il seguente andamento:

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Importazioni da altri paesi terzi

    5 541

    4 677

    5 992

    2 876

    2 878

    Indice 2002 = 100

    100

    84

    108

    52

    52

    Quota di mercato

    15 %

    12 %

    14 %

    7 %

    8 %

    Indice 2002 = 100

    100

    82

    96

    51

    56

    Prezzo medio delle importazioni

    1 527

    1 204

    1 226

    1 550

    1 537

    Indice 2002 = 100

    100

    79

    80

    101

    101

    (80)

    All’inizio del periodo in esame le importazioni di EMD da altri paesi terzi rappresentavano il 15 % della quota di mercato. Negli anni successivi tali importazioni sono diminuite notevolmente e alla fine del PI rappresentavano solo l’8 % della quota di mercato. I prezzi di queste importazioni si sono mantenuti in gran parte ad un livello più elevato dei prezzi del Sudafrica e sono addirittura aumentati dell’1 %.

    (81)

    Secondo varie osservazioni espresse, le importazioni di EMD dalla Cina, un paese che non è interessato dall’inchiesta, avrebbero contribuito considerevolmente al pregiudizio subito dal produttore comunitario. Le importazioni dalla Cina durante il PI, benché avvenute a prezzi medi inferiori a quelli del prodotto sudafricano, rappresentavano tuttavia solo lo 0,6 % di tutte le importazioni dai paesi terzi e non si può pertanto ritenere che abbiano interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    (82)

    Si è inoltre valutato se le esportazioni al di fuori della Comunità avessero o meno contribuito al pregiudizio subito durante il periodo in esame.

    (83)

    Si è riscontrato che i volumi di esportazioni dell’industria comunitaria sono aumentati del 9 % nel periodo in esame e che i prezzi all’esportazione, pur essendo diminuiti del 14 %, erano ben al di sopra dei costi unitari di produzione. Pertanto, l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria non può aver contribuito al pregiudizio da questa subito nel periodo in esame.

    (84)

    Come indicato sopra, all’inizio del periodo in esame vi erano altri due produttori nella Comunità.

    (85)

    Uno dei produttori, stabilito in Irlanda, ha cessato la sua produzione nel 2003 a causa di difficoltà finanziarie dovute a un importante calo delle vendite in un contesto di forte pressione sui prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping. L’altro produttore, stabilito in Spagna, non ha collaborato al procedimento. A causa di questa mancata collaborazione, i dati relativi alle vendite degli altri produttori sul mercato comunitario sono stati ottenuti dal questionario destinato agli utilizzatori. Secondo le conclusioni dell’inchiesta, quest’ultima società operava sia nella fabbricazione di batterie che in quella di EMD. A quanto pare la maggior parte degli EMD prodotti da tale società era utilizzata per la propria produzione di batterie. Tuttavia, la società in questione ha anche svolto un ruolo crescente sul mercato comunitario degli EMD.

    (86)

    È chiaro che il quadro generale degli altri produttori comunitari è influenzato dal fatto che il primo ha cessato la propria attività nel 2003 e che il secondo non ha venduto alcuna quantità significativa sul mercato comunitario nel periodo in esame. Dai dati ottenuti nel corso dell’inchiesta, si può tuttavia concludere che questi produttori comunitari hanno subito anch’essi gli effetti della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni dal Sudafrica e dell’andamento del mercato, poiché la loro quota di mercato è passata dal 10-25 % al 4-10 %. Le vendite degli altri produttori comunitari non possono quindi essere state la causa del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    (87)

    Si è inoltre valutato se la contrazione della domanda sul mercato comunitario avesse o meno contribuito al pregiudizio subito durante il periodo in esame. Si è constatato che non è stato così. Come stabilito nei considerando 52 e 77, le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite di più del consumo comunitario totale, mentre la corrispondente quota di mercato delle importazioni dal Sudafrica è aumentata in misura significativa.

    (88)

    Si è affermato che il pregiudizio era stato causato principalmente dall’aumento a livello mondiale dei prezzi della materia prima di base, il minerale di manganese. I prezzi del minerale di manganese, rimasti stabili sino al 2004, sono improvvisamente raddoppiati nel 2005 per poi diminuire lievemente durante il PI. Questo ha comportato un incremento del 19 % dei costi unitari di produzione dell’industria comunitaria.

    (89)

    Tuttavia, poiché i prezzi delle importazioni dal Sudafrica sono aumentati solo dell’1 % durante lo stesso periodo (2004/2005), l’industria comunitaria, che si sforzava di mantenersi competitiva nei confronti delle importazioni oggetto di dumping e di rimanere sul mercato, non ha potuto ripercuotere la totalità dell’aumento dei costi sugli utilizzatori a valle. L’industria comunitaria è riuscita ad aumentare i suoi prezzi solo del 4 %, per cui tali prezzi sono rimasti al di sotto dei costi di produzione.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PI

    Costi totali di produzione, 2002 = 100

    100

    89

    103

    110

    119

    Costi unitari totali per tonnellata, 2002 = 100

    100

    98

    80

    85

    95

    Prezzi unitari di vendita, 2002 = 100

    100

    76

    71

    75

    75

    (90)

    In tali circostanze si è ritenuto che il fattore all’origine del pregiudizio non fosse l’aumento dei costi di per sé quanto piuttosto il fatto che l’industria comunitaria non fosse riuscita a ripercuotere tale aumento sui suoi clienti a causa della pressione verso il ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica, i cui prezzi non rispecchiavano l’aumento dei prezzi delle materie prime. La richiesta è stata quindi respinta.

    (91)

    Alcune parti hanno affermato che l’eccesso di offerta mondiale di EMD causato dalla maggiore capacità di produzione della Cina aveva fatto calare i prezzi degli EMD ed era quindi all’origine del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    (92)

    Tuttavia, dato lo scarso volume di importazioni dalla Cina e benché i loro prezzi fossero relativamente bassi nel periodo in esame, tale affermazione non è stata ritenuta valida.

    (93)

    Alcune parti hanno inoltre affermato che il calo dei prezzi di vendita degli EMD praticati dall’industria comunitaria era dovuto alla crescente concorrenza fra i produttori di batterie e alla pressione esercitata sui prezzi di questi produttori e non alle importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica.

    (94)

    Dall’inchiesta è emerso che i produttori di batterie della CE avevano effettivamente subito gli effetti della pressione sui prezzi dovuta all’aumento globale dei costi delle materie prime e alla maggiore concorrenza. Si è riscontrato tuttavia che, dato il numero limitato di produttori di EMD operanti sul mercato comunitario, questi ultimi disponevano di un notevole potere per negoziare i prezzi del prodotto in esame con i produttori di batterie. Si ritiene pertanto che il calo dei prezzi di vendita comunitari degli EMD derivi direttamente dalle importazioni oggetto di dumping e dalla sottoquotazione praticata dal produttore esportatore sudafricano dall’inizio del periodo in esame e non dalla presunta pressione esercitata sui prezzi dai produttori di batterie. Alla luce di quanto precede, è stato concluso in via provvisoria che la crescente concorrenza fra produttori di batterie non ha interrotto il nesso di causalità fra importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (95)

    Dall’analisi che precede risulta che nel periodo in esame si è registrato un incremento spettacolare del volume e della quota di mercato delle importazioni dal Sudafrica, contestualmente ad una notevole diminuzione dei loro prezzi associata ad una significativa sottoquotazione dei prezzi durante il PI. L’incremento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con un notevole calo dei volumi delle vendite e della quota di mercato dell’industria comunitaria. Insieme alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi, questo ha comportato, fra l’altro, notevoli perdite per l’industria comunitaria nel corso del PI.

    (96)

    Inoltre, dall’esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all’industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto tanto negativo sull’industria come quello delle importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica.

    (97)

    Pertanto, si conclude in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un notevole pregiudizio all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1.   Considerazioni generali

    (98)

    Conformemente a quanto disposto all’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se, malgrado le conclusioni sul dumping, il pregiudizio e il nesso di causalità, esistessero motivi validi per concludere che l’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal paese interessato sarebbe stata contraria all’interesse della Comunità.

    (99)

    La Commissione ha inviato un questionario all’unico importatore di EMD dal Sudafrica e a tutti gli utilizzatori nell’industria noti o che potrebbero essere interessati dalle misure. Hanno risposto al questionario l’importatore e quattro maggiori utilizzatori del prodotto in esame nella Comunità.

    2.   Interesse dell’industria comunitaria

    (100)

    Si ricorda che l’industria comunitaria è composta da un produttore, con impianti di produzione in Grecia, le cui vendite e la cui redditività si sono deteriorate in maniera significativa durante il periodo in esame, con un conseguente impatto negativo a livello di quota di mercato, occupazione, utile sugli investimenti e flusso di cassa.

    (101)

    Qualora non vengano istituite delle misure, è probabile che, a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping, la mancata redditività costringa l’industria comunitaria a cessare la produzione di EMD nella Comunità. Si ricorda che uno dei produttori comunitari ha cessato la produzione nel periodo in esame, in coincidenza con la maggiore pressione esercitata dalle importazioni dal Sudafrica sul mercato comunitario. Il produttore comunitario all’origine della denuncia è inoltre stato costretto a interrompere temporaneamente la produzione per un mese nel 2003 e ha informato la Commissione di una situazione analoga per un periodo più lungo nel 2007.

    (102)

    Si osserva che, come il produttore esportatore sudafricano, l’industria comunitaria produce solo EMD e che le linee di produzione non possono essere utilizzate per fabbricare altri prodotti.

    (103)

    Tuttavia, in seguito all’istituzione delle misure antidumping, si prevede che i volumi di vendita e i prezzi dell’industria comunitaria sul mercato comunitario subiscano un incremento, migliorando così la redditività dell’industria comunitaria ed evitando la chiusura.

    (104)

    È pertanto chiaro che l’istituzione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

    3.   Interesse degli utilizzatori

    (105)

    La sola industria che utilizza gli EMD è rappresenta dai produttori di batterie primarie alcaline o al carbonio-zinco.

    (106)

    Come indicato sopra, sono stati inviati questionari a tutti produttori noti di batterie nella Comunità. Hanno risposto quattro società che rappresentano il 93 % del consumo comunitario; tre risposte sono state verificate in loco.

    (107)

    Come già affermato, si è riscontrato che i produttori di batterie nella CE subivano una notevole pressione dovuta agli aumenti globali dei prezzi delle materie prime (zinco, nichel, rame, acciaio) e alla crescente concorrenza a livello mondiale sul mercato delle batterie. I produttori hanno osservato che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni dal Sudafrica avrebbe aumentato la pressione sui prezzi già in atto e comportato delle perdite, in quanto essi non avrebbero potuto ripercuotere gli eventuali aumenti dei prezzi sui propri clienti. Tuttavia è stato riscontrato che la situazione finanziaria dei produttori di batterie era generalmente buona, con considerevoli utili al lordo delle imposte nel corso del PI, e che essi avevano aumentato il volume delle loro vendite nel periodo in esame grazie all’immagine pubblica positiva delle loro marche. In base alle informazioni ricevute, si è potuto verificare che il costo degli EMD nella produzione di batterie può variare (in funzione delle dimensioni della batteria) tra il 10 e il 15 % dei costi totali ed è stato possibile calcolare che l’istituzione del dazio antidumping al livello proposto non dovrebbe aumentare il livello previsto del prezzo delle batterie di più di 0,01-0,02 EUR. L’aumento del prezzo delle batterie che potrebbe derivare dall’istituzione del dazio antidumping è stato determinato applicando il livello di dazio proposto ai costi di produzione per le batterie di diverse dimensioni.

    (108)

    Pur essendo generalmente contrari all’istituzione di misure, numerosi utilizzatori hanno ammesso che qualora l’industria comunitaria dovesse scomparire ciò avrebbe probabilmente un impatto negativo sulla loro situazione e sulla concorrenza sul mercato comunitario, poiché tale industria fabbrica EMD di qualità elevata adatti alla produzione di batterie ad alte prestazioni. Se l’industria comunitaria dovesse scomparire, gli utilizzatori correrebbero quindi il rischio di dipendere esclusivamente dagli EMD del Sudafrica.

    (109)

    Alla luce di questi risultati, è possibile concludere provvisoriamente che l’istituzione delle misure antidumping non dovrebbe influire negativamente sulla situazione dell’industria degli utilizzatori.

    4.   Interesse degli importatori/commercianti indipendenti nella Comunità

    (110)

    Il solo importatore comunitario di EMD dal Sudafrica ha collaborato all’inchiesta. Dalle informazioni presentate è emerso che tale importatore è l’agente unico e indipendente della Delta. Tutti gli EMD importati dal Sudafrica sono stati venduti nella Comunità attraverso tale società. Le sue attività commerciali hanno rappresentato meno del 20 % del fatturato. L’importatore si è detto preoccupato per l’eventuale istituzione di misure. Tuttavia, anche in caso di calo delle sue vendite in seguito all’istituzione di misure e di riduzione delle commissioni dell’agente, la sua situazione finanziaria dovrebbe rimanere sana ed è improbabile che subisca in maniera significativa gli effetti delle misure. Appare evidente così che l’impatto del dazio antidumping verrebbe sostenuto dagli utilizzatori.

    (111)

    Pertanto si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere gravi conseguenze negative per gli importatori nella Comunità.

    5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

    (112)

    A seguito dell’imposizione delle misure si può ipotizzare che l’industria comunitaria recuperi le vendite e le quote di mercato perdute e migliori la propria redditività. Visto il deteriorarsi della situazione dell’industria comunitaria, esiste un elevato rischio che, in assenza di misure, l’industria sia costretta a cessare la produzione e a licenziare i dipendenti.

    (113)

    Tenuto conto dell’impiego del prodotto in esame nella fabbricazione di batterie, in cui il costo degli EMD non è significativo se confrontato con il valore del prodotto finale, l’impatto sugli utilizzatori non dovrebbe essere importante, come spiegato nel considerando 107.

    (114)

    In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non imporre dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica.

    G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (115)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuna l’istituzione di misure provvisorie onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

    (116)

    Le misure dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria da tali importazioni, senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Al momento del calcolo dell’aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione e ottenere complessivamente un utile sulle vendite nella Comunità del prodotto simile, al lordo delle imposte, pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da questa industria in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping. Il margine di utile al lordo dell’imposta utilizzato per tale calcolo è pari al profitto realizzato dall’industria comunitaria all’inizio del periodo in esame, quando i prezzi degli EMD dal Sudafrica erano allo stesso livello di quelli del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria.

    (117)

    L’aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all’importazione medio ponderato utilizzato per stabilire la sottoquotazione (cfr. il precedente considerando 45) e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dell’industria comunitaria per tenere conto delle perdite/profitti reali registrati durante il PI ed aggiungendo il margine di utile sopra indicato. L’eventuale differenza risultante dal suddetto confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all’importazione.

    (118)

    Il margine di pregiudizio è stato notevolmente superiore al margine di dumping constatato.

    2.   Misure provvisorie

    (119)

    Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, occorre istituire un dazio antidumping provvisorio al livello del margine di dumping, essendo quest’ultimo comunque risultato inferiore al margine di pregiudizio calcolato sopra.

    (120)

    Tenuto conto di quanto precede, il tasso di dazio provvisorio è il seguente:

    Delta E.M.D (Pty) Ltd

    14,9 %

    Tutte le altre società

    14,9 %

    H.   DISPOSIZIONE FINALE

    (121)

    A fini di una sana amministrazione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all’istituzione di dazi antidumping in forza del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici (biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a trattamento termico dopo tale processo, di cui al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010), originari del Sudafrica.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping

    Codice addizionale TARIC

    Delta E.M.D. (Pty) Ltd

    14,9 %

    A828

    Tutte le altre società

    14,9 %

    A999

    3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

    4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU C 314 del 21.12.2006, pag. 78.


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