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Document 32007R0954

Regolamento (CE) n. 954/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007 , che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

GU L 210 del 10.8.2007, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/954/oj

10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/30


REGOLAMENTO (CE) N. 954/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 20 luglio 2007, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 851/2007 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 851/2007 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 851/2007 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 188 del 20.7.2007, pag. 7.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 10 agosto 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

36,75

36,75


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


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