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Document 32007R0894

    Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

    GU L 205 del 7.8.2007, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/894/oj

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    7.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 205/35


    REGOLAMENTO (CE) N. 894/2007 DEL CONSIGLIO

    del 23 luglio 2007

    relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.

    (2)

    È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

    (3)

    Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea.

    Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

    Categoria di pesca

    Tipo di nave

    Stato membro

    Licenze o contingente

    Pesca del tonno

    Tonniere congelatrici con reti a circuizione

    Spagna

    13

    Francia

    12

    Pesca del tonno

    Pescherecci con palangari di superficie

    Spagna

    13

    Portogallo

    5

    Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. AMADO


    (1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


    ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

    tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

    LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

    in appresso denominata «São Tomé e Príncipe»,

    e

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    in appresso denominata «Comunità»,

    in appresso denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e São Tomé e Príncipe, segnatamente nell’ambito della Convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

    CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

    TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT»;

    CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

    DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

    CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

    DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo concernente la politica settoriale della pesca adottata dal governo di São Tomé e Príncipe e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo;

    DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca;

    RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

    la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca a São Tomé e Príncipe,

    le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe,

    la cooperazione per quanto riguarda le modalità di controllo delle attività alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

    le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a)

    «autorità di São Tomé e Príncipe», il governo di São Tomé e Príncipe;

    b)

    «autorità comunitarie», la Commissione europea;

    c)

    «zona di pesca di São Tomé e Príncipe», le acque che rientrano, in materia di pesca, nella sovranità o nella giurisdizione di São Tomé e Príncipe;

    d)

    «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;

    e)

    «nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

    f)

    «commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e di São Tomé e Príncipe, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

    g)

    «trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;

    h)

    «circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe;

    i)

    «marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. In tal senso, un marinaio di São Tomé e Príncipe è un marinaio ACP;

    j)

    «catture accessorie», i quantitativi catturati di specie non elencate all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982.

    Articolo 3

    Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

    1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

    2.   Le parti cooperano all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca adottata dal governo di São Tomé e Príncipe e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all’adozione di eventuali misure in questo settore.

    3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

    4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi di corretta governance economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

    5.   In particolare, l’ingaggio di marinai di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

    Articolo 4

    Cooperazione in campo scientifico

    1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e São Tomé e Príncipe cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

    2.   Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

    3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente, anche a livello locale nell’ambito del COREP (Comitato regionale della pesca del Golfo di Guinea) o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

    Articolo 5

    Accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe

    1.   São Tomé e Príncipe si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

    2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore a São Tomé e Príncipe. Le autorità di São Tomé e Príncipe notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

    3.   São Tomé e Príncipe si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità cooperano con le autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca.

    4.   La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 6

    Licenze

    1.   Possono svolgere attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo e del protocollo ad esso allegato.

    2.   La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo.

    Articolo 7

    Contropartita finanziaria

    1.   La Comunità concede a São Tomé e Príncipe una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e nell’allegato. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

    a)

    l’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche di São Tomé e Príncipe e

    b)

    il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di São Tomé e Príncipe.

    2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità delle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di São Tomé e Príncipe in base a una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

    3.   La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l’eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

    a)

    circostanze anomale;

    b)

    una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

    c)

    un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

    d)

    riesame delle condizioni del sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca a São Tomé e Príncipe, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;

    e)

    denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

    f)

    sospensione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12.

    Articolo 8

    Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

    1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

    2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

    3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

    4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune nel rigoroso rispetto della legislazione vigente a São Tomé e Príncipe e nella Comunità.

    Articolo 9

    Commissione mista

    1.   È istituita una commissione mista incaricata di verificare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

    a)

    controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione;

    b)

    coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca e in particolare l’analisi statistica dei dati riguardanti le catture;

    c)

    funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

    d)

    riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

    e)

    svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

    2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a São Tomé e Príncipe e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

    Articolo 10

    Zona geografica di applicazione

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 11

    Durata

    Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente prorogato per ulteriori periodi di quattro anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 13.

    Articolo 12

    Sospensione

    1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

    2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 13

    Denuncia

    1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

    3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

    4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

    Articolo 14

    Protocollo e allegato

    Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

    Articolo 15

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

    Articolo 16

    Abrogazione

    Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, entrato in vigore il 25 febbraio 1984.

    Tuttavia, il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010 rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

    PROTOCOLLO

    che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

    Articolo 1

    Periodo di applicazione e possibilità di pesca

    1.   A decorrere dal 1o giugno 2006 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

    Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982):

    tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità,

    pescherecci con palangari di superficie: 18 unità.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

    3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

    Articolo 2

    Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

    1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 552 500 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 500 tonnellate annue, e dall’altro un importo specifico di 1 105 000 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca di São Tomé e Príncipe. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

    3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 663 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

    4.   Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque di São Tomé e Príncipe superano le 8 500 tonnellate annue, l’importo di 552 500 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo equivalente al quantitativo di riferimento (vale a dire 1 105 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo (17 000 tonnellate), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

    5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 15 maggio 2007 per il primo anno ed entro il 31 luglio 2007, 2008 e 2009 per gli anni successivi.

    6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità di São Tomé e Príncipe.

    7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di São Tomé e Príncipe aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 3

    Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica

    1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

    2.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e le autorità di São Tomé e Príncipe cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

    3.   Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello subregionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito del COREP.

    4.   Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello subregionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

    Articolo 4

    Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

    1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di São Tomé e Príncipe. In tal caso la contropartita finanziaria di 552 500 EUR di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea per il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell’importo di 552 500 EUR. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio di 8 500 tonnellate (vale a dire 17 000 tonnellate), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

    2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

    3.   Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

    Articolo 5

    Nuove possibilità di pesca

    Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà São Tomé e Príncipe per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

    Articolo 6

    Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

    1.   In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di São Tomé e Príncipe, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

    2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

    3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

    Articolo 7

    Promozione di una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe

    1.   Sull’importo totale della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 (663 000 EUR), una quota pari al 50 % (331 500 EUR) è destinata ogni anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di São Tomé e Príncipe.

    Tale importo sarà gestito da São Tomé e Príncipe in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in base alle priorità della politica nazionale della pesca ai fini di una gestione sostenibile e responsabile del settore, nonché della corrispondente programmazione annuale e pluriennale ai sensi del paragrafo 2.

    2.   Su proposta di São Tomé e Príncipe e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le parti concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

    a)

    gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;

    b)

    gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da São Tomé e Príncipe nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

    c)

    i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale;

    d)

    un’eventuale revisione della quota dell’importo totale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, applicabile negli anni successivi al primo anno d’applicazione del protocollo.

    3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

    4.   São Tomé e Príncipe procede ogni anno all’assegnazione del valore corrispondente alla quota di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo São Tomé e Príncipe notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.

    5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una revisione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

    Articolo 8

    Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

    1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

    2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte, se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

    3.   Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

    4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 9

    Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

    a)

    le autorità competenti di São Tomé e Príncipe notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

    b)

    in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

    c)

    l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

    Articolo 10

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

    Articolo 11

    Abrogazione

    L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

    2.   Essi si applicano a decorrere dal 1o giugno 2006.


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