Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0663

2007/663/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2007 , che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 4660] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 270 del 13.10.2007, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/663/oj

13.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 4660]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/663/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al recente manifestarsi di focolai dell’afta epizootica in Gran Bretagna è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito (3), allo scopo di rafforzare le misure di controllo della malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (4).

(2)

La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione, dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna, di prodotti ritenuti sicuri che sono stati fabbricati prima che il Regno Unito varasse le restrizioni, da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l’inattivazione dell’eventuale virus dell’afta epizootica.

(3)

Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno riformulare il primo e il secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione 2007/554/CE.

(4)

È opportuno consentire, a specifiche condizioni di certificazione, la rispedizione di sperma ed embrioni congelati di animali delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito in conformità della legislazione comunitaria e immagazzinati separatamente da sperma, ovuli ed embrioni dei quali non è autorizzata la spedizione dalle aree ad alto e basso rischio elencate agli allegati I e II della decisione 2007/554/CE. Occorre introdurre condizioni supplementari relative alla certificazione e l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) di tale decisione dovrebbe pertanto essere modificato.

(5)

È anche opportuno modificare i requisiti di certificazione di cui alla decisione 2007/554/CE per quanto riguarda i prodotti di origine animale, compresi gli alimenti per animali da compagnia, che sono stati sottoposti a trattamento termico efficace nell’inattivare il virus dell’afta epizootica eventualmente presente in un determinato prodotto. L’articolo 8, paragrafi 4 e 6 di tale decisione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Inoltre, è necessario un chiarimento rispetto alle parti del territorio del Regno Unito interessate dalle misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri in relazione agli animali di specie esposte alla malattia e spediti durante il periodo in cui gli animali avrebbero potuto essere spediti dalle parti del Regno Unito non comprese nella zona di sorveglianza istituita nella contea del Surrey in relazione ai due focolai confermati nell’agosto 2007. L’articolo 13, paragrafo 2 della decisione 2007/554/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo da essere riferito specificamente alla Gran Bretagna.

(7)

La decisione 2007/554/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CE è modificata come segue:

(1)

All’articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, in un macello situato in un’area elencata nell’allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche siano immesse sul mercato solo nelle aree di cui agli allegati I e II e soddisfino le seguenti condizioni:

a)

queste carni fresche recano tutte il bollo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2002/99/CE o alla decisione 2001/304/CE;

b)

il macello opera sotto rigoroso controllo veterinario;

c)

le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.»

(2)

L’articolo 6 è modificato come segue:

a)

Al paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b)

allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma congelato della specie suina e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE o 92/65/CEE, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1.»

b)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

“Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito.”

7.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni ovini o caprini congelati spediti dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

“Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito”.»

(3)

L’articolo 8 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) ed f) del presente articolo, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.»

b)

Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.»

(4)

All’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti dalla Gran Bretagna fra il 15 luglio 2007 e il 13 settembre 2007, compresi isolamento e ispezione clinica, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un’infezione dovuta al virus dell’afta epizootica, e se necessario le misure di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/85/CE.»

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/608/CE (GU L 241 del 14.9.2007, pag. 26).

(4)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


Top