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Document 32007D0628
2007/628/EC: Commission Decision of 19 September 2007 concerning the non-inclusion of methomyl in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2007) 4258) (Text with EEA relevance)
2007/628/CE: Decisione della Commissione, del 19 settembre 2007 , concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 4258] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/628/CE: Decisione della Commissione, del 19 settembre 2007 , concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 4258] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 255 del 29.9.2007, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2007
concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2007) 4258]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/628/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metomil. |
(3) |
Gli effetti del metomil sulla salute dell'uomo e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il metomil lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 maggio 2004. |
(4) |
La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 23 giugno 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva metomil (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(5) |
Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. In particolare, l'esposizione dell'operatore supererebbe, secondo i dati disponibili, l'AOEL (livello ammissibile di esposizione dell'operatore) e non è stato dimostrato che quella dei lavoratori e degli astanti sia di livello ammissibile. Esistono inoltre preoccupazioni sotto il profilo ecotossicologico, dato il rischio elevato per gli uccelli e i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio. |
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sull'esito del riesame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Peraltro, nonostante le argomentazioni addotte, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti il metomil possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Il metomil non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il metomil siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il metomil non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti il metomil rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi dall'adozione della presente decisione. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta di iscrizione del metomil nell'allegato 1. |
(11) |
Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il metomil non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metomil siano ritirate entro il 19 marzo 2008; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metomil a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade entro il 19 marzo 2009.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006) 83, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of methomyl.