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Document 32007D0628

2007/628/CE: Decisione della Commissione, del 19 settembre 2007 , concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 4258] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 255 del 29.9.2007, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/628/oj

29.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2007

concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 4258]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/628/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metomil.

(3)

Gli effetti del metomil sulla salute dell'uomo e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il metomil lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 maggio 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 23 giugno 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva metomil (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. In particolare, l'esposizione dell'operatore supererebbe, secondo i dati disponibili, l'AOEL (livello ammissibile di esposizione dell'operatore) e non è stato dimostrato che quella dei lavoratori e degli astanti sia di livello ammissibile. Esistono inoltre preoccupazioni sotto il profilo ecotossicologico, dato il rischio elevato per gli uccelli e i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sull'esito del riesame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Peraltro, nonostante le argomentazioni addotte, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti il metomil possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il metomil non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il metomil siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il metomil non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti il metomil rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi dall'adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta di iscrizione del metomil nell'allegato 1.

(11)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l'atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il metomil non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metomil siano ritirate entro il 19 marzo 2008;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metomil a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade entro il 19 marzo 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 83, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of methomyl.


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