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Document 32007D0512

    2007/512/CE: Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 2007 , relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria della convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

    GU L 188 del 20.7.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/512/oj

    Related international agreement

    20.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 188/15


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 15 febbraio 2007

    relativa alla conclusione, a nome della Comunità, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

    (2007/511/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 66, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (2), i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen devono prendere parte all'Agenzia. Le modalità della loro partecipazione devono essere disciplinate in accordi successivi che devono essere conclusi tra la Comunità e tali paesi.

    (2)

    In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 7 ottobre 2004, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

    (3)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla. Poiché la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

    (4)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla.

    (5)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (4). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,

    (6)

    A norma della decisione 2007/512/CE del Consiglio (5), e con riserva della sua conclusione definitiva in una data successiva, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità il 1o febbraio 2007.

    (7)

    La convenzione dovrebbe essere conclusa,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea è approvata a nome della Comunità.

    Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione (6).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione, allo scopo di impegnare la Comunità medesima.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SCHÄUBLE


    (1)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

    (4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (5)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6)  Per l'accordo cfr. 19 documento 10945/1/06.


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