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Document 32007D0329

2007/329/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2007 , che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp. [notificata con il numero C(2007) 1822] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 122 del 11.5.2007, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/329/oj

11.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2007

che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp.

[notificata con il numero C(2007) 1822]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/329/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’Atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), la commercializzazione di sementi delle varietà delle specie delle piante agricole accettate ai sensi di tale direttiva o di principi analoghi a quelli di tale direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione. Tali varietà sono pubblicate in un catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nel prosieguo denominato «catalogo comune», compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri.

(2)

La resistenza alle Orobanche spp. di varietà di Helianthus annus rappresenta un fattore importante per la coltivazione di questa specie in Bulgaria e le varietà non resistenti vanno considerate inadatte. Ma non è noto se le varietà che altri Stati membri hanno accettato di includere nei loro cataloghi nazionali siano resistenti alle Orobanche spp.

(3)

È perciò opportuno autorizzare la Bulgaria a vietare la commercializzazione sul suo territorio, fino al 31 dicembre 2009, delle sementi delle varietà elencate nel catalogo comune che non siano state ritenute resistenti alle Orobanche spp. Tale periodo consentirà alla Bulgaria di valutare, con prove e raccogliendo informazioni, se le varietà di Helianthus annuus elencate nel catalogo comune siano resistenti alle Orobanche spp. e, se necessario, di prendere opportuni provvedimenti ai sensi della direttiva 2002/53/CE.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2002/53/CE, la Bulgaria è autorizzata a vietare la commercializzazione sul suo territorio, fino al 31 dicembre 2009, di sementi delle varietà di Helianthus annus elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che, nel quadro dell’ammissione della varietà al catalogo nazionale, non siano state ritenute resistenti alle Orobanche spp.

2.   Entro e non oltre i 20 giorni successivi alla notifica della presente decisione, gli Stati membri invieranno perciò agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco delle varietà che siano state ritenute resistenti alle Orobanche spp. Essi aggiorneranno regolarmente tale elenco.

Il catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole indicherà le varietà di Helianthus annus ritenute resistenti alle Orobanche spp.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).


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