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Document 32006R1930

Regolamento (CE) n. 1930/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 406 del 30.12.2006, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1930/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 406/9


REGOLAMENTO (CE) n. 1930/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In esito ai negoziati svoltisi nell'ambito dell'Uruguay Round la nomenclatura combinata (NC), che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), ha stabilito l'esenzione da dazi doganali per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC.

(2)

Le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili, e i dispositivi per stomia sono attualmente classificati in capitoli diversi della NC e sono soggetti a un dazio del 6,5 %. A decorrere dal 1o gennaio 2007, tuttavia, essi dovranno essere classificati nel capitolo 30 della NC a seguito delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione doganale.

(3)

Per motivi di sanità pubblica è pertanto nell'interesse della Comunità estendere a questi prodotti, a titolo autonomo, l'esenzione per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC. Tale esenzione dovrebbe essere attuata tramite una sospensione dei dazi per un periodo indeterminato.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(5)

Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la NC per il 2007, stabilita dal regolamento (CE) n. 1549/2006 (2), è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1o gennaio 2007.

(6)

In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato dell'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi doganali), sezione VI, capitolo 30 del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1)

la voce della terza colonna del codice NC 3006 10 30 è sostituita dalla seguente:

«6,5 (3)

2)

la voce della terza colonna del codice NC 3006 91 00 è sostituita dalla seguente:

«6,5 (4)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).

(2)  GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.

(3)  Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.»;

(4)  Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.».


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