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Document 32006R1930
Council Regulation (EC) No 1930/2006 of 20 December 2006 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 1930/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 1930/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 406 del 30.12.2006, p. 9–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | modifica | allegato 1 | 01/01/2007 |
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 406/9 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1930/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
In esito ai negoziati svoltisi nell'ambito dell'Uruguay Round la nomenclatura combinata (NC), che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), ha stabilito l'esenzione da dazi doganali per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC. |
(2) |
Le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili, e i dispositivi per stomia sono attualmente classificati in capitoli diversi della NC e sono soggetti a un dazio del 6,5 %. A decorrere dal 1o gennaio 2007, tuttavia, essi dovranno essere classificati nel capitolo 30 della NC a seguito delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione doganale. |
(3) |
Per motivi di sanità pubblica è pertanto nell'interesse della Comunità estendere a questi prodotti, a titolo autonomo, l'esenzione per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC. Tale esenzione dovrebbe essere attuata tramite una sospensione dei dazi per un periodo indeterminato. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(5) |
Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la NC per il 2007, stabilita dal regolamento (CE) n. 1549/2006 (2), è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1o gennaio 2007. |
(6) |
In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato dell'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi doganali), sezione VI, capitolo 30 del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:
1) |
la voce della terza colonna del codice NC 3006 10 30 è sostituita dalla seguente: «6,5 (3) |
2) |
la voce della terza colonna del codice NC 3006 91 00 è sostituita dalla seguente: «6,5 (4) |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).
(2) GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.
(3) Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.»;
(4) Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.».