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Document 32006R1789
Commission Regulation (EC) No 1789/2006 of 5 December 2006 opening and providing for the administration of the tariff quota for the import of bananas falling under CN code 08030019 originating in ACP countries for the period 1 January to 31 December 2007
Regolamento (CE) n. 1789/2006 della Commissione, del 5 dicembre 2006 , recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 08030019 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007
Regolamento (CE) n. 1789/2006 della Commissione, del 5 dicembre 2006 , recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 08030019 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007
GU L 339 del 6.12.2006, p. 3–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 312M del 22.11.2008, p. 160–164
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
6.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1789/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2006
recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005, dal 1o gennaio di ogni anno è aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP. |
(2) |
Occorre pertanto aprire il contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 per il 2007 e stabilirne le modalità di gestione per il periodo che termina il 31 dicembre 2007. |
(3) |
Analogamente a quanto previsto per le importazioni non preferenziali, è opportuno adottare un metodo di gestione del suddetto contingente tariffario atto a favorire lo sviluppo del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi. A tal fine risulta più appropriato il metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», in base al quale l'accesso al contingente è determinato dall'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP e un congruo approvvigionamento del mercato comunitario ed evitare nel contempo perturbazioni dei flussi commerciali, il regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione (2) ha riservato, a titolo provvisorio, parte del contingente tariffario agli operatori che hanno approvvigionato il mercato comunitario di banane ACP nell'ambito del regime di importazione precedentemente in vigore. È opportuno eliminare progressivamente tale provvedimento di carattere transitorio e garantire per il 2007 un incremento sostanziale della parte del contingente tariffario gestita secondo il principio «primo arrivato, primo servito», portando dal 60 % all'81 % le importazioni realizzate nell'ambito di tale regime. |
(4) |
Occorre pertanto stabilire che, nell'ambito del contingente tariffario, sia riservato un quantitativo totale di 146 848 tonnellate agli operatori che hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP nel corso del 2006. Tale quota del contingente tariffario dovrebbe essere gestita mediante titoli di importazione rilasciati agli operatori proporzionalmente ai quantitativi importati sulla base dei titoli ad essi assegnati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 219/2006. |
(5) |
In considerazione dei quantitativi disponibili, è opportuno limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titoli di ciascun operatore per il periodo che termina il 31 dicembre 2007. |
(6) |
L'accesso alla parte restante del contingente tariffario dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità in base al metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», secondo quanto previsto agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(7) |
Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
È aperto, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, il contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005.
Articolo 2
Quantitativi disponibili
I quantitativi disponibili del contingente tariffario sono fissati a 775 000 tonnellate, ripartite come segue:
a) |
un quantitativo di 146 848 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo II con il numero d'ordine 09.4164; |
b) |
un quantitativo di 628 152 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo III con i numeri d'ordine seguenti: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644. |
CAPO II
IIMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
Articolo 3
Titoli di importazione
1. Le importazioni nell'ambito del quantitativo fissato all'articolo 2, lettera a), sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), eccetto l'articolo 8, paragrafi 4 e 5.
Articolo 4
Presentazione delle domande di titoli
1. Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2006, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP sulla base dei titoli rilasciati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 219/2006.
2. I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 110 % del quantitativo importato sulla base dei titoli rilasciati a tale operatore a norma del capo II del regolamento (CE) n. 219/2006.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore l'8 e il 9 gennaio 2007 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2006 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2.
Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti dei singoli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione su richiesta degli Stati membri interessati.
4. La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2006 per l'importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l'origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (5). L'importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata.
5. Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo non sono ricevibili.
6. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 1789/2006 — capo II».
Articolo 5
Rilascio dei titoli
1. Entro il 15 gennaio 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli.
2. Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera a), la Commissione stabilisce entro il 18 gennaio 2007 un coefficiente di assegnazione da applicare ad ogni domanda di titolo.
3. Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 22 gennaio 2007, applicando, se del caso, il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 2.
4. In caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione, se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è immediatamente svincolata relativamente al quantitativo non assegnato.
Articolo 6
Periodo di validità dei titoli e comunicazioni degli Stati membri
1. I titoli di importazione rilasciati in conformità al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, sono validi fino al 31 dicembre 2007.
2. Dal mese di febbraio 2007 al mese di gennaio 2008 incluso, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immessi in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 26 gennaio 2007, l'elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell'ambito del presente regolamento.
La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.
Articolo 7
Formalità per l'immissione in libera pratica
1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell'immissione in libera pratica di banane:
a) |
conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo di importazione, imputato all'atto dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica; e |
b) |
trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell'allegato del presente regolamento. |
2. Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.
3. In caso di dubbi sull'autenticità del titolo, dell'estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull'identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.
4. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell'ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l'autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.
CAPO III
IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA B)
Articolo 8
Modalità di gestione
1. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera b), è suddiviso in sei quote di 104 692 tonnellate ciascuna, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:
Numero d'ordine |
Periodo contingentale |
09.1634 |
Dal 1o gennaio al 28 febbraio |
09.1638 |
Dal 1o marzo al 30 aprile |
09.1639 |
Dal 1o maggio al 30 giugno |
09.1640 |
Dal 1o luglio al 31 agosto |
09.1642 |
Dal 1o settembre al 31 ottobre |
09.1644 |
Dal 1o novembre al 31 dicembre |
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.
(2) GU L 38 del 9.2.2006, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2006 (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 3).
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).
(5) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).
ALLEGATO
Autorità competenti degli Stati membri:
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Belgio
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Repubblica ceca
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Danimarca
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Germania
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Estonia
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Grecia
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Spagna
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Francia
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Irlanda
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Italia
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Cipro
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Lettonia
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Lituania
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Lussemburgo
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Ungheria
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Malta
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Paesi Bassi
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Austria
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Polonia
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Portogallo
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Slovenia
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Slovacchia
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Finlandia
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Svezia
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Regno Unito
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Bulgaria
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Romania
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