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Document 32006R1755
Council Regulation (EC) No 1755/2006 of 23 November 2006 on the import of certain steel products originating in Ukraine
Regolamento (CE) n. 1755/2006 del Consiglio, del 23 novembre 2006 , sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina
Regolamento (CE) n. 1755/2006 del Consiglio, del 23 novembre 2006 , sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina
GU L 332 del 30.11.2006, p. 1–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 218–238
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R1755R(01) | (SL) |
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1755/2006 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2006
sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell’Ucraina hanno concluso un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio (1) (di seguito «l’accordo»). Le misure d’attuazione necessarie sono state adottate dal regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dall’Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004 (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1440/2005 fissa limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità. |
(3) |
Le autorità ucraine hanno indicato che, a partire dal settembre 2006, le licenze d’esportazione emesse per i gruppi di prodotti SA1, SA3 e SB1 hanno superato il 90 % dei quantitativi disponibili e hanno richiesto che fossero tenute consultazioni, come previsto dall’accordo. In seguito a tali consultazioni, le parti hanno deciso un aumento dei limiti quantitativi per questi gruppi di prodotti relativamente all’anno 2006. |
(4) |
È importante che le quantità aggiuntive siano disponibili il prima possibile. La rinegoziazione dell’accordo e la sua successiva attuazione nella versione modificata richiederebbero troppo tempo e, per questo, è preferibile ricorrere a una misura autonoma. |
(5) |
È preferibile che i mezzi di amministrazione del regime all’interno della Comunità siano identici a quelli adottati per l’attuazione dell’accordo. |
(6) |
È necessario garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa. |
(7) |
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione. |
(8) |
L’effettiva attuazione del presente regolamento richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione. |
(9) |
Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, è necessario definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del limite quantitativo in questione. |
(10) |
In ragione della durata limitata del presente regolamento, è opportuno che lo stesso entri in vigore quanto prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1440/2005, l’importazione nella Comunità delle quantità aggiuntive dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è autorizzata fino a 52 000 tonnellate, come stabilito dall’allegato V.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (3).
4. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 è determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
Articolo 2
1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è soggetta ai limiti quantitativi indicati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 4.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.
3. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto. La spedizione deve avere luogo entro il 31 dicembre 2006.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato V.
Articolo 4
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d’importazione le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d’importazione, corredate delle licenze d’esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.
4. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati a norma degli articoli da 12 a 16.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti ucraine della revoca o dell’annullamento di una licenza d’esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
Articolo 5
1. Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che prodotti elencati nell’allegato I originari dell’Ucraina sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all’Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati.
3. Se la Comunità e l’Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell’Ucraina.
Articolo 6
1. Una licenza d’esportazione (emessa dalle autorità competenti ucraine) è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’articolo 12.
Articolo 7
1. La licenza d’esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza d’esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.
Articolo 8
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza d’esportazione sono stati spediti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3.
Articolo 9
1. La licenza d’esportazione di cui all’articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie e il certificato d’origine e le sue copie sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:
— |
due lettere che identificano il paese esportatore:
|
— |
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
|
— |
un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «6» per il 2006, |
— |
un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
— |
un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione. |
Articolo 10
La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura «Issued retrospectively».
Articolo 11
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso.
I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura «Duplicate» e la data della licenza originale.
Articolo 12
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione deve contenere:
a) |
il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore; |
b) |
il nome e l’indirizzo completo dell’importatore; |
c) |
la denominazione esatta delle merci e il o i codici TARIC; |
d) |
il paese di origine delle merci; |
e) |
il paese di provenienza; |
f) |
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; |
g) |
il peso netto per ogni voce TARIC; |
h) |
il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC; |
i) |
se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; |
j) |
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto; |
k) |
la data e il numero della licenza d’esportazione; |
l) |
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; |
m) |
la data e la firma dell’importatore. |
5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.
Articolo 13
La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle autorità competenti ucraine in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.
Articolo 14
Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 15
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.
Articolo 16
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all’articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’allegato III.
2. I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «Esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «Esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10 le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 43.
(2) GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 1.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (Arrotolati)
|
7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA3. (Altri prodotti laminati piatti)
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208908010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209908010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211908010 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
SB Prodotti lunghi
SB1. (Barre)
|
7207198010 |
|
7207208010 |
|
7216311000 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
DANMARK
|
|
DEUTSCHLAND
|
|
EESTI
|
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
|
ESPAÑA
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALIA
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
LATVIJA
|
|
LIETUVA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
MALTA
|
|
NEDERLAND
|
|
ÖSTERREICH
|
|
POLSKA
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIJA
|
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
|
SUOMI/FINLAND
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SVERIGE
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UNITED KINGDOM
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ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI
(in tonnellate)
Prodotti |
Anno 2006 |
SA. Prodotti laminati piatti |
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SA1. Arrotolati |
30 000 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
20 000 |
SB. Prodotti lunghi |
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SB1. Barre |
2 000 |