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Document 32006R1491

Regolamento (CE) n. 1491/2006 del Consiglio, del 10 ottobre 2006 , concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

GU L 279 del 11.10.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 21–22 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1491/oj

11.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2006 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2006

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 17 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau (2), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.

(2)

Il protocollo vigente è stato approvato con il regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio (3), quale modificato in virtù dell’accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004 del Consiglio (4). In attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, le parti contraenti hanno deciso di prorogare di un anno il protocollo, mediante accordo in forma di scambio di lettere.

(3)

È nell’interesse della Comunità approvare tale proroga.

(4)

Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 (5).

Articolo 2

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

pesca di gamberetti:

Italia

1 776 TSL tonnellate di stazza lorda

Spagna

1 421 TSL

Portogallo

1 066 TSL

Grecia

137 TSL

b)

pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna

3 143 TSL

Italia

786 TSL

Grecia

471 TSL

c)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

20 unità

Francia

19 unità

Italia

1 unità

d)

pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

21 unità

Francia

5 unità

Portogallo

4 unità.

2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (6).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HEINÄLUOMA


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34. Accordo modificato da ultimo dal protocollo relativo al periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35).

(3)  GU L 40 del 12.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 25.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 9.

(6)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


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