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Document 32006R1217

    Regolamento (CE) n. 1217/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante sessantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    GU L 220 del 11.8.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1217/oj

    11.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 220/9


    REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 2006

    recante sessantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 2 agosto 2006 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

    (3)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Eneko LANDÁBURU

    Direttore generale delle Relazioni esterne


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1210/2006 (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 14).


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

    Le voci seguenti vengono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

    (1)

    Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di nascita: 10.3.1977. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 0003684 (documento di viaggio egiziano), (b) 981354 (passaporto egiziano). Altre informazioni: in custodia cautelare presso il carcere di Weiterstadt, Germania, dal 22 maggio 2005.

    (2)

    Jamal Housni [alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data di nascita: 22.2.1983. Luogo di nascita: Marocco. Indirizzo: (a) via Ucelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Altre informazioni: contro di lui è stato spiccato dal Tribunale di Milano l’ordine di custodia n. 5236/02 R.G.N.R. del 25 novembre 2003 — 1511/02 R.G.GIP. Condannato.

    (3)

    Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Data di nascita: 3.8.1973. Luogo di nascita: Bizerta, Tunisia. Altre informazioni: contro di lui è stato spiccato dal Tribunale di Milano l’ordine di custodia n. 36601/2001 R.G.N.R. del 17 maggio 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Espulso dall’Italia nel 2002. Latitante.

    (4)

    Merai Zoghbai [alias (a) F’raji di Singapore, (b) F’raji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah Zgbye, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag Faraj, (g) Larzg Ben Ila (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed El Besir]; Data di nascita: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960 (Fredj). Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), Indirizzo: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia, (b) Senis, Oristano, Sardegna, Italia. Altre informazioni: contro di lui è stato spiccato dal Tribunale di Milano l’ordine di custodia n. 36601/2001 R.G.N.R. del 17 maggio 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Latitante.


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