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Document 32006R1203
Commission Regulation (EC) No 1203/2006 of 9 August 2006 amending Annex V to Council Regulation (EC) No 1440/2005 as regards the quantitative limits of certain steel products
Regolamento (CE) n. 1203/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio
Regolamento (CE) n. 1203/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio
GU L 219 del 10.8.2006, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 158–159
(MT)
In force
10.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2006
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004 (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell’Ucraina hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) (di seguito «l’accordo»). |
(2) |
L’articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 10 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato III dell’accordo. |
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra i gruppi di prodotti sono possibili fino al 15 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti. |
(4) |
L’Ucraina ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i limiti posti dall’accordo. In seguito alla richiesta dell’Ucraina è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2006. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1440/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I limiti quantitativi per il 2006 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 sono sostituiti da quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 1.
(2) GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 42.
ALLEGATO
LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2006
(tonnellate) |
|
Prodotti |
2006 |
SA. Prodotti laminati piatti |
|
SA1. Arrotolati |
168 750 |
SA2. Lamiera pesante |
364 320 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
109 125 |
SB. Prodotti lunghi |
|
SB1. Barre |
32 639 |
SB2. Vergella |
138 592 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
251 554 |
Nota: SA e SB sono categorie di prodotti. Da SA1 a SA3 e da SB1 a SB3 sono gruppi di prodotti. |