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Document 32006R1203

    Regolamento (CE) n. 1203/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

    GU L 219 del 10.8.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 314M del 1.12.2007, p. 158–159 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1203/oj

    10.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 219/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2006

    che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004 (1), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell’Ucraina hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) (di seguito «l’accordo»).

    (2)

    L’articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 10 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato III dell’accordo.

    (3)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra i gruppi di prodotti sono possibili fino al 15 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti.

    (4)

    L’Ucraina ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i limiti posti dall’accordo. In seguito alla richiesta dell’Ucraina è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2006.

    (5)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1440/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I limiti quantitativi per il 2006 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 sono sostituiti da quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 42.


    ALLEGATO

    LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2006

    (tonnellate)

    Prodotti

    2006

    SA. Prodotti laminati piatti

    SA1. Arrotolati

    168 750

    SA2. Lamiera pesante

    364 320

    SA3. Altri prodotti laminati piatti

    109 125

    SB. Prodotti lunghi

    SB1. Barre

    32 639

    SB2. Vergella

    138 592

    SB3. Altri prodotti lunghi

    251 554

    Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

    Da SA1 a SA3 e da SB1 a SB3 sono gruppi di prodotti.


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