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Dokument 32006R1041

    Regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 187 del 8.7.2006, lk 10—13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 314M del 1.12.2007, lk 135—138 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Dokumendi õiguslik staatus Kehtivad

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1041/oj

    8.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 2006

    che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini.

    (2)

    L’8 marzo 2006 un gruppo di esperti sulle TSE nei piccoli ruminanti, presieduto dal rappresentante del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE ha confermato che l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) non può essere esclusa in detti animali, in seguito ai risultati della seconda fase dei test di differenziazione effettuati su campioni del cervello di due pecore originarie della Francia e di una pecora originaria di Cipro. Per escludere la presenza della BSE in tali animali occorrono ulteriori analisi.

    (3)

    Nell’aprile 2002 l’ex comitato scientifico direttivo della Commissione europea (CSD) ha adottato un parere sulla sicurezza dell’approvvigionamento di materiali di piccoli ruminanti, qualora la presenza della BSE diventasse probabile in detti animali. Nel parere adottato nel novembre 2003 il gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha approvato le raccomandazioni contenute nel parere del CSD in tema di sicurezza dei prodotti provenienti da piccoli ruminanti relativamente alle TSE.

    (4)

    È opportuno valutare il significato dei casi di TSE registrati in Francia e a Cipro, in cui non si può escludere la presenza della BSE. A tale fine è essenziale disporre dei risultati di una più ampia sorveglianza delle TSE negli ovini. Conformemente ai pareri del CSD e dell'EFSA, occorre pertanto estendere la sorveglianza sugli ovini al fine di migliorare i programmi di eradicazione della Comunità. Tali programmi rafforzano inoltre il livello di protezione dei consumatori oltre alla sicurezza dell'approvvigionamento dei materiali provenienti dagli ovini, garantita da misure già in vigore, segnatamente dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione dei materiali specifici a rischio.

    (5)

    L'estensione della sorveglianza deve essere sostenuta da un’indagine statisticamente valida onde determinare quanto prima la probabile prevalenza della BSE negli ovini e migliorare la conoscenza della distribuzione geografica della malattia.

    (6)

    Data l’elevata presenza delle TSE nella popolazione ovina e caprina a Cipro, l’estensione della sorveglianza sugli ovini può limitarsi alle greggi non infette.

    (7)

    Il programma di sorveglianza degli ovini va riesaminato dopo un periodo minimo di sei mesi di vigilanza effettiva.

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

    (9)

    Al fine di garantire il massimo livello di protezione dei consumatori valutando la possibile prevalenza della BSE negli ovini, le modifiche introdotte dal presente regolamento devono entrare in vigore al più presto.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).


    ALLEGATO

    Nel regolamento (CE) n. 999/2001, allegato III, capitolo A, parte II, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Sorveglianza sugli ovini e caprini macellati per il consumo umano

    a)   Ovini

    Gli Stati membri sottopongono a test gli ovini sani macellati in conformità delle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A del presente punto e delle norme sul campionamento di cui al punto 4.

    Tabella A

    Stato membro

    Dimensioni minime del campione di ovini sani macellati (1)

    Germania

    37 500

    Grecia

    23 000

    Spagna

    41 800

    Francia

    42 400

    Irlanda

    40 500

    Italia

    43 700

    Paesi Bassi

    23 300

    Austria

    14 300

    Polonia

    23 300

    Portogallo

    14 300

    Regno Unito

    44 000

    Altri Stati membri

    Tutti

    In deroga alle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A, Cipro può decidere di sottoporre a test solo un campione minimo di due ovini macellati ai fini del consumo umano per ogni gregge in cui non siano stati registrati casi di TSE.

    b)   Caprini

    Gli Stati membri sottopongono a test i caprini sani macellati in conformità delle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A del presente punto e delle norme sul campionamento di cui al punto 4.

    Tabella B

    Stato membro

    Dimensioni minime del campione di caprini sani macellati (2)

    Grecia

    20 000

    Spagna

    125 500

    Francia

    93 000

    Italia

    60 000

    Cipro

    5 000

    Austria

    5 000

    Altri Stati membri

    Tutti

    c)   Qualora uno Stato membro incontri difficoltà nel riunire un numero di ovini o caprini sani macellati sufficiente per raggiungere la dimensione minima del campione assegnatogli di cui alle lettere a) e b), può decidere di sostituire al massimo il 50 % del suo campione minimo effettuando test su ovini o caprini morti di età superiore ai 18 mesi, in ragione di uno ad uno, e in aggiunta al campione minimo di cui al punto 3. Uno Stato membro può inoltre decidere di sostituire al massimo il 10 % del campione minimo assegnatogli effettuando test su ovini o caprini abbattuti nel contesto di una campagna di eradicazione a un’età superiore a 18 mesi, in ragione di uno a uno.

    3.   Sorveglianza degli ovini e dei caprini non macellati per il consumo umano

    Gli Stati membri sottopongono a test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 e delle dimensioni minime del campione indicate alle tabelle C e D, gli ovini e i caprini morti o abbattuti, ma:

    che non sono stati abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia, o

    che non sono stati macellati per il consumo umano.

    Tabella C

    Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato membro

    Dimensioni minime del campione di ovini morti (3)

    > 750 000

    20 000

    100 000-750 000

    3 000

    40 000-100 000

    100 % fino a 1 000

    < 40 000

    100 % fino a 200


    Tabella D

    Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate nello Stato membro

    Dimensioni minime del campione di caprini morti (4)

    > 750 000

    10 000

    250 000-750 000

    3 000

    40 000-250 000

    100 % fino a 1 000

    < 40 000

    100 % fino a 200


    (1)  Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto del numero di ovini sani macellati e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 30 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,003 %, con un'affidabilità del 95 %.

    (2)  Le dimensioni minime del campione sono calcolate tenendo conto del numero di caprini sani macellati e della prevalenza della BSE nello Stato membro interessato. Esse sono definite inoltre in modo tale da indicare obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 60 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,0017 %, con un'affidabilità del 95 %.

    (3)  Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini e caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.

    (4)  Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini e caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.»


    Üles