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Document 32006R0847

Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell’ 8 giugno 2006 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci

GU L 156 del 9.6.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 21–22 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/847/oj

9.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/8


REGOLAMENTO (CE) N. 847/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, approvato dal Consiglio con la decisione 2006/324/CE, prevede l’istituzione di due nuovi contingenti tariffari annui per determinate preparazioni e conserve di pesci.

(2)

L’accordo prevede inoltre di accordare un determinato volume di ciascun contingente tariffario al Regno di Thailandia mentre la parte restante di ciascun contingente tariffario deve essere aperta alle importazioni da tutti i paesi.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), ha codificato le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari che devono essere utilizzati seguendo l’ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana.

(4)

Il regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica ed integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), stabilisce che i nuovi contingenti tariffari entrano in vigore quattro settimane dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pertanto il presente regolamento di attuazione della Commissione deve essere applicabile a partire dalla stessa data.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Un contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 70.

2.   Un contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.

Articolo 2

Ai contingenti tariffari di cui all’articolo 1 si applicano i seguenti criteri:

1)

del contingente tariffario di 2 558 tonnellate previsto all’articolo 1, paragrafo 1, 1 816 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0704 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 742 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0705 alle importazioni originarie di tutti i paesi;

2)

del contingente tariffario di 2 275 tonnellate previsto all’articolo 1, paragrafo 2, 1 410 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 865 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi.

Articolo 3

1.   L’origine è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2.   L’ammissione al beneficio della quota dei contingenti tariffari attribuita alla Thailandia è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine che soddisfi le condizioni previste all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(3)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 1.


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