Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0632

    Regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione, del 24 aprile 2006 , recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    GU L 111 del 25.4.2006, p. 5–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 28.11.2006, p. 373–376 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogato da 32018R0196

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/632/oj

    25.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 632/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 2006

    recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l’articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CSDOA.

    (2)

    I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2005 (dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 36,91 milioni di USD.

    (3)

    Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è aumentata, i primi otto prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbero essere aggiunti all’elenco di cui all’allegato I del medesimo regolamento.

    (4)

    L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui al modificato allegato I rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 36,91 milioni di USD.

    (5)

    L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 contempla esenzioni specifiche dai dazi supplementari all'importazione. Poiché l’applicabilità di tali esenzioni è subordinata al fatto che alcune condizioni siano rispettate prima della data di entrata in vigore o di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, in pratica le esenzioni non possono applicarsi alle importazioni degli otto prodotti aggiunti all’elenco di cui all’allegato I. Dovrebbero pertanto adottarsi disposizioni specifiche per rendere effettive tali esenzioni per le importazioni di detti prodotti.

    (6)

    Al fine di evitare l'elusione dei dazi supplementari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    1.   I prodotti classificati ai codici NC 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 e 8467 21 99, per i quali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è stata rilasciata una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari.

    2.   I prodotti classificati ai codici NC 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 e 8467 21 99, per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità alla data di applicazione del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.


    ALLEGATO I

    I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

     

    4820 10 90

     

    4820 50 00

     

    4820 90 00

     

    4820 30 00

     

    4820 10 50

     

    6204 63 11

     

    6204 69 18

     

    6204 63 90

     

    6104 63 00

     

    6203 43 11

     

    6103 43 00

     

    6204 63 18

     

    6203 43 19

     

    6204 69 90

     

    6203 43 90

     

    0710 40 00

     

    9003 19 30

     

    8705 10 00

     

    6301 40 10

     

    6301 30 10

     

    6301 30 90

     

    6301 40 90

     

    4818 50 00

     

    9009 11 00

     

    9009 12 00

     

    8467 21 99


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).


    ALLEGATO II

    I prodotti elencati nel presente allegato sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

     

    4803 00 31

     

    4818 30 00

     

    4818 20 10

     

    9403 70 90

     

    6110 90 10

     

    6110 19 10

     

    6110 19 90

     

    6110 12 10

     

    6110 11 10

     

    6110 30 10

     

    6110 12 90

     

    6110 20 10

     

    6110 11 30

     

    6110 11 90

     

    6110 90 90

     

    6110 30 91

     

    6110 30 99

     

    6110 20 99

     

    6110 20 91

     

    9608 10 10

     

    6402 19 00

     

    6404 11 00

     

    6403 19 00

     

    6105 20 90

     

    6105 20 10

     

    6106 10 00

     

    6206 40 00

     

    6205 30 00

     

    6206 30 00

     

    6105 10 00

     

    6205 20 00

     

    9406 00 11

     

    9406 00 38

     

    6101 30 10

     

    6102 30 10

     

    6201 12 10

     

    6201 13 10

     

    6102 30 90

     

    6201 92 00

     

    6101 30 90

     

    6202 93 00

     

    6202 11 00

     

    6201 13 90

     

    6201 93 00

     

    6201 12 90

     

    6204 42 00

     

    6104 43 00

     

    6204 49 10

     

    6204 44 00

     

    6204 43 00

     

    6203 42 31

     

    6204 62 31


    Top