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Document 32006R0600
Commission Regulation (EC) No 600/2006 of 18 April 2006 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 600/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 600/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 106 del 19.4.2006, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 342–343
(MT)
In force
19.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 600/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
Descrizione del prodotto |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Prodotto liquido, di colore rosso scuro, non spumante, senza sedimenti, con un titolo alcolometrico volumico acquisito di circa 16 %, di cui almeno la metà non proviene da uve secondo le analisi effettuate dal laboratorio. Il prodotto è ottenuto a partire da un mosto di uva al quale, durante il processo di fermentazione, sono aggiunti zucchero di barbabietola e alcol etilico ottenuto dal mais. Valore dei parametri:
Il prodotto ha un gusto dolce, leggermente acidulo, aspro, aromatico e leggermente speziato. Il prodotto è destinato al consumo diretto come bevanda. È presentato in bottiglie da 0,75 l. |
2206 00 59 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 5, lettera c), del capitolo 22 e del testo dei codici NC 2206 00 e 2206 00 59. Il prodotto rimane classificato alla voce 2206, benché sia arricchito di alcol, poiché conserva le caratteristiche dei prodotti di tale voce (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2206, terzo comma). Il prodotto non può essere classificato come altri vini della voce 2204, in quanto l’alto livello di acido citrico e di zucchero alterano le caratteristiche di un vino di uve fresche di cui alla voce 2204. Il testo delle note esplicative del SA alla voce 2204, paragrafo 1, punto 4, descrive i vini da dessert (o liquorosi) talvolta ottenuti dall’aggiunta di alcol. Il prodotto in questione non può nemmeno essere considerato come un vino liquoroso nell’ambito della voce 2204, poiché la nota complementare 5, lettera c), del capitolo 22 ammette solo l’aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino. |