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Document 32006H0794

Raccomandazione della Commissione, del 16 novembre 2006 , sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari [notificata con il numero C(2006) 5425] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 322 del 22.11.2006, p. 24–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 600–607 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/794/oj

22.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/24


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2006

sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari

[notificata con il numero C(2006) 5425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/794/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (1) stabilisce tenori massimi per le diossine e per la somma di diossine e bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili nelle derrate alimentari.

(2)

È necessario produrre dati affidabili in tutta la Comunità europea riguardo alla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nella più ampia gamma di derrate alimentari al fine di ottenere un quadro chiaro sull’andamento temporale della presenza di base di tali sostanze nelle derrate alimentari.

(3)

La raccomandazione 2006/88/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (2) raccomanda agli Stati membri di eseguire un monitoraggio casuale della presenza di diossine, PCB diossina-simili e, se possibile, PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari, in conformità della raccomandazione 2004/705/CE della Commissione (3).

(4)

La raccomandazione 2004/705/CE raccomanda agli Stati membri la frequenza minima dei campioni da analizzare annualmente per le diverse categorie di derrate alimentari e il formato per riportare i risultati del monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004, è stato previsto un meccanismo di transizione.

(5)

È opportuno modificare l’attuale programma di monitoraggio tenendo conto delle esperienze acquisite. La raccomandazione 2004/705/CE dovrebbe pertanto essere sostituita da una raccomandazione nuova.

(6)

È importante che i dati raccolti a norma della raccomandazione vengano regolarmente comunicati alla Commissione, la quale ne assicurerà l’inserimento in un database. Occorre fornire anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 30 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari (4) e che riflettano i livelli di base corrispondenti,

RACCOMANDA:

1)   Che gli Stati membri assicurino, a partire dall’anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, il monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili nelle derrate alimentari, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente di cui alla tabella nell’allegato I.

2)   Che gli Stati membri, se possibile, procedano anche all’analisi dei PCB non diossina-simili nei medesimi campioni.

3)   Che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione i dati del monitoraggio con le informazioni e nel formato di cui all’allegato II, affinché siano inseriti in un database. Occorre fornire anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/69/CE e che riflettano i livelli di base corrispondenti.

La raccomandazione 2004/705/CE è abrogata. I riferimenti alla raccomandazione abrogata si intendono fatti alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).

(2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 26.

(3)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 45.

(4)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/44/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

Tabella

:

Riepilogo del numero minimo raccomandato di campioni alimentari da analizzare annualmente. La distribuzione dei campioni è basata sulla produzione in ciascun paese. Particolare attenzione viene prestata alle derrate alimentari per le quali si ritiene probabile un’ampia variazione nei livelli di base di diossina, furani e PCB diossina-simili. È il caso soprattutto del pesce.


Prodotto, compresi anche i prodotti derivati

Acquacoltura

(*)

Pesce selvatico

(**)

Carne

(***)

Latte

(****)

Uova

(*****)

Altre

(******)

Totale

N. di campioni

250

483

500

250

250

267

2 000

Belgio

4

8

18

8

7

7

52

Danimarca

4

20

14

7

4

6

55

Germania

16

28

55

34

25

36

194

Grecia

6

8

14

8

4

7

47

Spagna

26

36

36

13

24

21

156

Francia

25

30

55

28

28

27

193

Irlanda

8

15

15

7

5

4

54

Italia

22

24

46

20

26

26

164

Lussemburgo

2

3

6

3

3

3

20

Paesi Bassi

7

18

26

13

20

8

92

Austria

3

3

15

8

6

7

43

Portogallo

4

12

12

6

5

6

45

Finlandia

4

10

10

6

4

6

40

Svezia

4

12

10

6

4

6

42

Regno Unito

15

30

40

19

20

20

144

Repubblica ceca

6

3

11

5

5

5

35

Estonia

2

6

7

3

2

4

24

Cipro

2

6

4

3

2

3

20

Lettonia

2

6

7

3

2

4

24

Lituania

2

6

7

3

2

4

24

Ungheria

3

3

11

5

10

5

37

Malta

2

3

4

3

2

3

17

Polonia

10

18

25

13

16

20

102

Slovenia

2

3

7

3

2

4

21

Slovacchia

2

3

7

3

2

4

21

Bulgaria

4

3

9

5

5

4

30

Romania

6

3

11

9

9

10

48

Islanda

3

69

7

3

2

3

87

Norvegia

54

94

11

3

4

4

170

Totale

250

483

500

250

250

267

2 000

Note relative alla tabella

Le cifre menzionate nella tabella sono cifre minime. Si invitano gli Stati membri a raccogliere un numero di campioni superiore.

(*)

:

Acquacoltura

:

I campioni per l’acquacoltura si dovrebbero suddividere per specie, proporzionalmente alla produzione. Come orientamento si possono utilizzare i dati sulla produzione di pesce e prodotti della pesca (suddivisi per singole specie) disponibili nell’opuscolo «La PCP in cifre — Dati essenziali sulla politica comune della pesca» (1), Comunità europee, 2006, e la mappa «L’acquacoltura nell’Unione europea» (2). Occorre rivolgere un’attenzione particolare a ostriche, cozze e anguille.

(**)

:

Pesce selvatico

:

I campioni per il pesce selvatico si dovrebbero suddividere per specie, proporzionalmente alla cattura. Come orientamento si possono utilizzare i dati sulla produzione di pesce e prodotti della pesca (suddivisi per singole specie) disponibili nell’opuscolo «La PCP in cifre — Dati essenziali sulla politica comune della pesca», Comunità europee, 2006. Occorre rivolgere un’attenzione particolare alle anguille selvatiche.

(***)

:

Carne

:

Oltre alla carne e ai prodotti derivati dalla carne ottenuti da bovini, suini, pollame e ovini, occorre prelevare un numero significativo di campioni di carne di cavallo, di renna, di capra, di coniglio, cervo o daino e selvaggina.

(****)

:

Latte

:

Una gran parte dei campioni di latte dovrebbe essere prelevata da latte di fattoria (soprattutto latte vaccino). Inoltre è appropriato prelevare campioni di latte e prodotti lattiero-caseari non vaccini (latte di capra, ecc.)

(*****)

:

Uova

:

Occorre rivolgere un’attenzione particolare alle uova di gallina ruspante e si dovrebbero prelevare anche campioni di uova di anatra, oca e quaglia.

(******)

:

Varie

:

In questa categoria occorre rivolgere un’attenzione particolare:

agli integratori alimentari (in particolare quelli a base di olio marino),

agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia,

agli alimenti provenienti da regioni in cui, a causa di condizioni climatiche che causano inondazioni, vi sono stati mutamenti nelle condizioni produttive che potrebbero avere effetti sulla concentrazione di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari della regione.


(1)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_it.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_fr.pdf


ALLEGATO II

A.   Note esplicative sul modulo relativo ai risultati analitici sulla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB negli alimenti

1.   Informazioni generali sui campioni analizzati

Codice del campione: codice di identificazione del campione.

Paese: nome dello Stato membro in cui è stato realizzato il monitoraggio.

Anno: anno di svolgimento del monitoraggio.

Prodotto: prodotto alimentare analizzato — descrivere il prodotto alimentare nella maniera più precisa possibile.

Stadio di commercializzazione: luogo in cui il (campione di) prodotto è stato raccolto.

Tessuto: parte di prodotto analizzata.

Espressione dei risultati: i risultati vanno espressi sulla stessa base su cui sono espressi i livelli massimi stabiliti. In caso di analisi di PCB non diossina-simili, è fortemente raccomandato esprimere i livelli adottando il medesimo parametro.

Tipo di campione: campione casuale — è ammissibile anche una relazione sui risultati analitici di campionamenti mirati, a condizione che si specifichi chiaramente che si trattava di un campionamento mirato che non rispecchia necessariamente i normali livelli di base.

Numero di sottocampioni: se il campione analizzato è un campione raggruppato, deve essere specificato il numero di sottocampioni (numero di singoli campioni). Qualora il risultato analitico si basi su un solo campione, 1 dovrebbe essere notificato. Il numero di sottocampioni in un campione raggruppato può variare, quindi si invita a specificarlo per ciascun campione.

Metodo di produzione: convenzionale/biologico (il più dettagliatamente possibile).

Area: se del caso, specificare il distretto o la regione di raccolta del campione, se possibile specificando se si tratta di un territorio rurale, urbano, di zona industriale, portuale, di mare aperto, ecc. Per esempio: Bruxelles — territorio urbano, Mediterraneo — mare aperto.

È particolarmente importante indicare chiaramente l’area qualora il campione sia stato raccolto da alimenti prodotti in regioni che hanno subito un’inondazione.

Contenuto di grassi (%): la percentuale di grassi contenuti nel campione.

Contenuto di umidità (%): la percentuale di umidità contenuta nel campione (se disponibile).

2.   Informazioni generali sul metodo di analisi utilizzato

Metodo di analisi: fare riferimento al metodo adottato.

Accreditamento: specificare se il metodo di analisi è accreditato o meno.

Incertezza: il limite di decisione o la percentuale dell’incertezza di misura estesa insita nel metodo di analisi.

Metodo di estrazione dei lipidi: specificare il metodo di estrazione dei lipidi utilizzato per determinare il contenuto di grassi del campione.

3.   Risultati analitici

Diossine, furani, PCB diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppt — picogrammi/grammo (pg/g).

PCB non diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppb — nanogrammi/grammo o microgrammi/chilo (ng/g o μg/kg).

LOQ: limite di quantificazione in pg/g (per diossine, furani e PCB diossina-simili) o μg/kg — ng/g (per PCB non diossina-simili).

Per i congeneri identificati ma risultati al di sotto del LOQ (limite di quantificazione) nella casella dei risultati dovrebbe essere inserita la menzione < LOQ (il LOQ dovrebbe essere espresso in forma di valore).

Per i congeneri PCB analizzati in aggiunta ai PCB-6 ed ai PCB diossina-simili, è necessario menzionare nel modulo il numero del congenere PCB (per esempio: 31, 99, 110, ecc.). Qualora il campione venga analizzato per un numero di congeneri superiore alle righe prestampate, è sufficiente aggiungere nuove righe in fondo al modulo.

4.   Note generali relative alla tabella

Indicazione del tasso di recupero

È facoltativo riportare il tasso di recupero quando questo per i singoli congeneri è compreso nell’intervallo 60-120 %. È obbligatorio riportare il tasso di recupero quando questo per i singoli congeneri si trova al di fuori di tale intervallo.

Indicazione del LOQ

Non è necessario riportare il LOQ ma, nella colonna dei risultati, i congeneri non quantificati devono essere riportati come < LOQ (cifra effettiva).

Indicazione del valore TEQ per i singoli congeneri

La colonna dei valori TEQ per i singoli congeneri è facoltativa.

B.   Modulo per riportare i risultati specifici delle analisi dei congeneri relative a diossine, furani, PCB diossina-simili e altri PCB nei prodotti alimentari

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