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Document 32006D0956

    2006/956/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico

    GU L 386 del 29.12.2006, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; abrog. impl. da 32015Q0423(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/956/oj

    29.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 386/45


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2006

    recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico

    (2006/956/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto l’articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

    secondo la procedura di cui all’articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

    vista la richiesta della Corte di giustizia,

    visto il parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006,

    visto il parere della Commissione del 12 dicembre 2006,

    considerando che con l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania il bulgaro e il romeno diventano lingue ufficiali dell’Unione europea e che è opportuno inserire tali lingue tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il regolamento di procedura del tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1), modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6; rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108) e il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15.11.2005, pag. 1) è modificato come segue:

    l’articolo 35, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1.   Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore contemporaneamente al trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

    I testi del regolamento di procedura del tribunale nelle lingue bulgara e romena saranno adottati dopo l’entrata in vigore del trattato di cui al comma precedente.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-E. ENESTAM


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