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Document 32006D0859

    2006/859/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2006 , che concede a Malta una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5642]

    GU L 332 del 30.11.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 5.6.2007, p. 646–647 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/859/oj

    30.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2006

    che concede a Malta una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2006) 5642]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2006/859/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,

    vista la richiesta presentata da Malta il 15 novembre 2005,

    dopo aver informato gli Stati membri della richiesta,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 novembre 2005 Malta ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga a tempo indeterminato alle disposizioni del capitolo IV, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE. Un'esplicita autorizzazione alla presentazione di tale richiesta è contenuta nell'articolo 26, paragrafo 1, della predetta direttiva.

    (2)

    Malta può essere definita un «piccolo sistema isolato» ai sensi dell'articolo 2, punto 26, della direttiva 2003/54/CE. Ai sensi di detta disposizione, per «piccolo sistema isolato» si intende un sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti. Nel 1996 Malta ha consumato 1 695 GWh. Malta è un sistema elettrico isolato non interconnesso, e la deroga viene chiesta per tutto il tempo in cui rimarrà un sistema isolato.

    (3)

    I documenti allegati alla richiesta bastano a dimostrare che, per il momento, è impossibile o impraticabile conseguire l'obiettivo di un mercato competitivo nel settore dell'elettricità date le dimensioni e la struttura del mercato dell'elettricità sull'isola. In tali circostanze l'apertura del mercato potrebbe creare notevoli problemi in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, e determinerebbe maggiori costi per i consumatori. Inoltre, non vi è un sistema di trasmissione e pertanto non può essere designato un operatore; in assenza di condizioni di concorrenza nell'offerta, perdono di fondamento i requisiti imposti dalla direttiva 2003/54/CE in materia di accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione.

    (4)

    Dopo aver esaminato le motivazioni alla base della richiesta di Malta, la Commissione ritiene che la concessione della deroga e le condizioni della sua applicazione non pregiudichino in ultima analisi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2003/54/CE.

    (5)

    È opportuno pertanto concedere a Malta la deroga richiesta.

    (6)

    Pur offrendo una descrizione corretta della situazione attuale, la richiesta di Malta non tiene conto dei possibili sviluppi tecnologici a medio e lungo termine, che potrebbero determinare cambiamenti significativi. È pertanto opportuno verificare periodicamente la situazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    A Malta è concessa la deroga alle disposizioni del capitolo IV, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.

    Articolo 2

    La deroga può essere ritirata dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell'energia elettrica a Malta.

    A tal fine, Malta controlla l'evoluzione del settore dell'energia elettrica e riferisce alla Commissione di ogni eventuale cambiamento significativo nello stesso; in particolare, comunica informazioni circa le nuove licenze di generazione, i nuovi entranti nel mercato, le variazioni dei prezzi e i nuovi piani infrastrutturali che potrebbero richiedere un riesame della deroga.

    Inoltre, Malta trasmette alla Commissione una relazione generale ogni due anni, a partire dal 31 dicembre 2008 al più tardi. La relazione illustra la politica di tariffazione e di fissazione dei prezzi e i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei consumatori alla luce della deroga concessa.

    Articolo 3

    La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Andris PIEBALGS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).


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