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Document 32006D0591

2006/591/CE: Decisione della Commissione, del 1 o settembre 2006 , che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 3947] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 240 del 2.9.2006, p. 15–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 7–11 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. impl. da 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/591/oj

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2006

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2006) 3947]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/591/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1) in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE fissa norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(3)

Rispettivamente il 17, 19 e 21 agosto 2006, i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania hanno informato la Commissione di una serie di casi clinici sospetti di febbre catarrale in aziende di ovini e bovini ubicate in aree dei tre paesi, in prossimità del Lussemburgo e della Francia e comprese entro un raggio di 50 km da Kerkrade nei Paesi Bassi, dove è stato segnalato il primo caso sospetto.

(4)

Per evitare la diffusione della febbre catarrale dalle aree colpite, la Commissione ha adottato la decisione 2006/577/CE, del 22 agosto 2006, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale (4), che stabilisce norme sui movimenti in uscita dalle aree colpite di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

(5)

Successivamente il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini di Pirbright (Regno Unito) ha confermato l'insorgenza della febbre catarrale, precisando che il virus in questione è di sierotipo 8. Tale sierotipo non è mai stato segnalato prima in Europa.

(6)

Alla luce di tale dato è opportuno modificare la decisione 2005/393/CE in modo da prevedere una nuova zona soggetta a restrizioni comprendente l'area colpita, nonché abrogare la decisione 2006/577/CE.

(7)

Tenuto conto delle pratiche di allevamento, possono essere consentiti — sotto il controllo delle autorità competenti — determinati movimenti degli animali a rischio senza che ciò comprometta la lotta contro la malattia.

(8)

Per evitare l'ulteriore diffusione della malattia, è opportuno applicare la presente decisione con la massima urgenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/393/CE è così modificata:

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D ed E.

Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.

Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

Articolo 2 bis

Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CEE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:

gli animali destinati direttamente alla macellazione, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente;

gli animali provenienti dal di fuori della zona compresa nel raggio di 20 km e destinati a un'azienda ubicata all'interno di tale zona;

gli animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente e fissazione delle condizioni di polizia sanitaria da parte della medesima autorità»

2)

L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2006/577/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/572/CE (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 60).

(4)  GU L 229 del 23.8.2006, pag. 10.


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE è aggiunta la seguente zona F:

«Zona F

(sierotipo 8)

Belgio:

l'intero territorio

Francia:

 

Aisne: arrondissements di Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

 

Ardenne: arrondissements di Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers

 

Marna: arrondissements di Châlons-sur-Marne, Reims, Sainte-Menehould

 

Meurthe e Mosella: arrondissement di Briey

 

Mosa: arrondissements di Bar-le-Duc, Commercy, Verdun

 

Mosella: arrondissements di Boulay-Moselle, Metz-Campagne, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Metz-Ville

 

Nord: arrondissements di Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes

Germania:

Renania Settentrionale — Vestfalia

comune di Aquisgrana

distretto di Aquisgrana

comune di Bochum

comune di Bonn

distretto di Borken

comune di Bottrop

distretto di Coesfeld

comune di Dortmund

distretto di Düren

comune di Düsseldorf

comune di Duisburg

distretto di Ennepe-Ruhr

distretto dell'Erft

distretto di Euskirchen

comune di Essen

comune di Gelsenkirchen

comune di Hagen

comune di Hamm

distretto di Heinsberg

comune di Herne

Hochsauerlandkreis (distretto dell'Alto Sauerland)

distretto di Kleve

comune di Colonia

comune di Krefeld

comune di Leverkusen

Märkischer Kreis

distretto di Mettmann

comune di Mönchengladbach

comune di Mülheim a. d. Ruhr

distretto di Neuss

Oberbergischer Kreis (distretto di Oberberg)

comune di Oberhausen

distretto di Olpe

distretto di Recklinghausen

comune di Remscheid

Rheinisch-Bergischer Kreis (distretto di Rhein-Berg)

distretto di Rhein-Sieg

distretto di Siegen-Wittgenstein

distretto di Soest

comune di Solingen

distretto di Unna

distretto di Viersen

distretto di Wesel

comune di Wuppertal

Renania — Palatinato

distretto di Ahrweiler

distretto di Altenkirchen

distretto di Bernkastel-Wittlich

nel distretto di Birkenfeld la zona a nord della B41

distretto di Bitburg-Prüm

distretto di Cochem-Zell

distretto di Daun

comune di Coblenza

nel distretto di Magonza-Bingen le località di Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

distretto di Mayen-Coblenza

distretto di Neuwied

distretto di Rhein-Hunsrück

distretto di Rhein-Lahn

comune di Treviri

distretto di Treviri-Saarburg

distretto di Westerwald

Saarland

nel distretto di Merzig-Wadern i comuni di Mettlach e Perl

Assia

nel distretto di Lahn-Dill i comuni di Breitscheid, Diedorf, Haiger

nel distretto di Limburg-Weilburg i comuni di Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

nel distretto di Rheingau-Taunus il comune di Heidenrod

Lussemburgo:

l'intero territorio

Paesi Bassi:

1)

dal confine belga lungo la Tractaatweg (N253) in direzione nord con passaggio nella Guido Gezellestraat in direzione ovest con passaggio nella Willem de Zwijgerlaan in direzione nord fino alle acque

2)

lungo le acque in direzione nord-est con passaggio nella Veerweg N60 in direzione nord fino alla A58 (E312)

3)

A58 in direzione ovest fino alla Deltaweg (A256)

4)

Deltaweg (A256) in direzione nord fino alle acque

5)

le acque in direzione nordest fino alla Philipsdam (N257)

6)

Philipsdam (N257) lungo le acque in direzione est fino all'Hellegatsplein (A29/A59)

7)

Hellegatsplein (A29/A59) in direzione nord con passaggio nella Rijksweg (A29) in direzione nord fino al ring di Rotterdam (A15)

8)

ring di Rotterdam (A15) in direzione ovest fino alla A16/E19

9)

A16/E19 in direzione nord con passaggio nella A20/E25 in direzione est con passaggio nella A12/E30 in direzione nordest fino alla A27/E231

10)

A27/E231 in direzione nord fino alla A28/E30

11)

A28/E30 in direzione est-nordest fino alla A1/E30

12)

A1/E30 in direzione est fino al confine con la Germania

13)

confine con la Germania in direzione sud, poi confine con il Belgio in direzione nord-nordovest fino alla Tractaatweg.»


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