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Document 32006D0370
2006/370/EC: Council Decision of 8 November 2005 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on certain aspects of air services
2006/370/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2005, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
2006/370/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2005, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 136 del 24.5.2006, p. 31–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 294M del 25.10.2006, p. 120–120
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/370/oj
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2005
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/370/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/32 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA (di seguito «Croazia»)
dall’altra
(di seguito «le parti»)
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Croazia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione comunitaria recepita da tali Stati membri della Comunità europea,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,
RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Croazia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Croazia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Croazia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Croazia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,
CONSTATANDO che, poiché la maggior parte degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Croazia non prevedono restrizioni di capacità, il volume del traffico da ambo le parti potrebbe aumentare al di sopra del livello attuale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Croazia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Croazia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria, |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione, e |
iii) |
il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato. |
3. La Croazia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore aereo non sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria, |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione, o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato. |
La Croazia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
4. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Croazia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Croazia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Croazia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Croazia in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Croazia che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Europsku zajednicu
Por la República de Croacia
Za Chorvatskou republiku
For Republikken Kroatien
Für die Republik Kroatien
Horvaatia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κροατίας
For the Republic of Croatia
Pour la République de Croatie
Per la Repubblica di Croazia
Horvātijas Republikas vārdā
Kroatijos Respublikos vardu
A Horvát Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kroazja
Voor de Republiek Kroatië
W imieniu Republiki Chorwacji
Pela República da Croácia
Za Chorvátsku republiku
Za Republiko Hrvaško
Kroatian tasavallan puolesta
För Republiken Kroatien
Za Republiku Hrvatsku
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei tra la Croazia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Croazia e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei:
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei). |