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Document 32005R1972

Regolamento (CE, Euratom) n. 1972/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005 , che adegua, a partire dal 1 o luglio 2005 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

GU L 317 del 3.12.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 175M del 29.6.2006, p. 118–118 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1972/oj

3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1972/2005 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

che adegua, a partire dal 1o luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2005 Eurostat ha presentato la relazione relativa alla valutazione attuariale 2005 del regime pensionistico la quale attualizza i parametri oggetto di tale allegato. Da questa valutazione emerge che l’aliquota di contributo necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3 % dello stipendio di base.

(2)

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XII, l’adeguamento con effetto a decorrere dal 1o luglio 2005 non può tradursi in un contributo superiore al 10,25 %.

(3)

Occorre pertanto procedere a un adeguamento dell’aliquota di contributo, necessario per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nei limiti del 10,25 % dello stipendio di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2005, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,25 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JOHNSON


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.


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