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Document 32005R1891

Regolamento (CE) n. 1891/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dell’Ucraina

GU L 302 del 19.11.2005, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, p. 578–601 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1891/oj

19.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

A seguito di un’inchiesta (di seguito «inchiesta precedente»), il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 969/2000 (2), i dazi originariamente istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92 (3) sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l’altro, della Russia (di seguito «misure in vigore»).

(2)

Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure in vigore onde stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri il 1o maggio 2004 (di seguito «allargamento»).

(3)

Il risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure onde evitare che avessero, subito dopo l’allargamento, un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori e sugli utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 1002/2004 (5) nel maggio 2004 la Commissione ha quindi accettato per un anno gli impegni di due produttori esportatori russi, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali. Con il regolamento (CE) n. 858/2005 della Commissione (6), nel giugno 2005 sono stati accettati nuovi impegni dei due produttori esportatori russi, che scadranno il 13 aprile 2006. Il regolamento (CEE) n. 3068/92 è stato inoltre modificato dal regolamento (CE) n. 992/2004 (7), che esenta dai dazi antidumping istituiti con il regolamento (CEE) n. 3068/92 le importazioni effettuate nel quadro degli impegni.

(5)

Va osservato che, salvo disposizione contraria, nel presente regolamento s’intende per «Comunità» o «Comunità dei 15» la Comunità nella sua composizione subito prima dell’ampliamento.

2.   Motivazioni dei riesami in corso

(6)

Nel gennaio 2004, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali (di seguito «richiedenti») hanno presentato richieste separate di riesami intermedi parziali individuali delle misure in vigore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(7)

I richiedenti hanno dichiarato, fornendo elementi di prova a prima vista sufficienti, che un confronto tra il valore normale calcolato sui loro costi/prezzi interni e i prezzi all’esportazione nella Comunità dimostrerebbe che il dumping è stato eliminato. Pertanto, non è più necessario, per controbilanciare il dumping, mantenere le misure in vigore al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di riesami intermedi parziali, la Commissione ha pubblicato i relativi avvisi di apertura e ha avviato un’inchiesta (8).

3.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta, limitata al dumping, ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2003 al 30 marzo 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»).

4.   Parti interessate dall’inchiesta

(10)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura dei riesami intermedi i rappresentanti del paese esportatore, i richiedenti e l’industria comunitaria e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un’audizione. La Commissione ha inviato inoltre questionari ai richiedenti. Hanno risposto al questionario i richiedenti e un esportatore/operatore commerciale russo collegato a una delle società richiedenti.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha verificato le risposte al questionario presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori esportatori russi:

 

JSC Silvinit, Solikamsk, regione di Perm, Russia,

 

JSC Uralkali, Berezniki, regione di Perm, Russia;

b)

esportatore collegato alla JSC Silvinit:

 

International Potash Company, Mosca, Russia.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta precedente, vale a dire il cloruro di potassio (KCl), generalmente utilizzato come fertilizzante in agricoltura, sia direttamente, mescolato ad altri fertilizzanti, sia previa trasformazione in un fertilizzante composto noto come NPK (azoto, fosforo, potassio). Il tenore di potassio è variabile e viene espresso in percentuale di ossido di potassio (K2O) del peso del prodotto anidro allo stato secco. Il cloruro di potassio viene usato anche come materia prima per la fabbricazione di certi prodotti industriali e farmaceutici.

(13)

Il cloruro di potassio viene commercializzato generalmente sotto forma standard (polvere) o sotto altre forme, tra cui quella granulare. Di norma, il prodotto è suddiviso in tre categorie di base a seconda del tenore di K2O:

tenore di K2O inferiore o pari al 40 %, codice NC 3104 20 10,

tenore di K2O superiore al 40 % ma pari o inferiore al 62 %, codice NC 3104 20 50,

tenore di K2O superiore al 62 %, codice NC 3104 20 90.

(14)

Dall’inchiesta precedente è emerso che le importazioni di miscugli o miscele speciali con un tenore di cloruro di potassio insolitamente elevato, che non rientrano nei codici NC indicati in precedenza per il cloruro di potassio, dovevano essere considerate importazioni del prodotto in questione, in quanto avevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni delle categorie di base di cui sopra. Di conseguenza, sono stati inclusi nella presente inchiesta, in quanto parti del prodotto in esame, anche i miscugli o le miscele speciali di cui ai codici NC ex31052010, ex31052090, ex31056090, ex31059091 ed ex31059099.

2.   Prodotto simile

(15)

Non essendosi rilevate differenze tra le loro caratteristiche fisiche o chimiche, il prodotto esportato dalla Russia nella Comunità e quello prodotto in Russia e venduto sul mercato interno russo sono stati considerati prodotti simili ai fini della presente inchiesta.

C.   DUMPING RELATIVO AI RICHIEDENTI

1.   Valore normale

(16)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è accertato anzitutto se le vendite complessive del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascuno dei richiedenti fossero rappresentative rispetto al totale delle loro esportazioni rispettive nella Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascuno dei richiedenti corrispondono ad almeno il 5 % del volume totale delle loro esportazioni rispettive nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Nel caso di entrambi i richiedenti, durante il PI le vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno hanno raggiunto un volume rappresentativo.

(17)

Successivamente, definendo i diversi tipi del prodotto in base ai codici TARIC nei quali il prodotto è classificato (forma standard, granulare, ecc.) e a seconda dell’imballaggio o della forma in cui viene spedito (sfuso, in sacchi o in container), si è valutata la rappresentatività delle vendite interne di ciascun tipo di prodotto. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto paragonabile esportato nella Comunità.

(18)

Dall’esame è risultato che un unico produttore esportatore, la JSC Silvinit, aveva venduto sul mercato interno un solo tipo di prodotto esportato in quantità rappresentative. Per quanto riguarda l’altro produttore esportatore, la JSC Uralkali, si è riscontrato che tutti i tipi di prodotto esportati erano stati venduti in quantità rappresentative sul mercato interno.

(19)

È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti.

(20)

Dall’analisi è emerso che i prezzi di vendita applicati dalla JSC Uralkali sul mercato interno per il miglior tipo di prodotto esportato nella Comunità, che rappresentava oltre il 99 % delle esportazioni in questione, hanno registrato un andamento insolito durante il periodo dell’inchiesta. Si è riscontrato che, durante il periodo dell’inchiesta, il 77 % delle vendite sul mercato interno del miglior tipo di prodotto esportato era stato effettuato ad un unico cliente in Russia e che i prezzi di vendita applicati a questo cliente erano più che raddoppiati nel giro di un mese a metà del periodo dell’inchiesta. Sono aumentati contemporaneamente, ma solo del 40 % circa, anche i prezzi di vendita dello stesso tipo di prodotto applicati agli altri acquirenti sul mercato interno. Anche i prezzi di vendita sul mercato interno degli altri tipi di potassio sono aumentati del 40 % circa nel periodo dell’inchiesta.

(21)

Considerata la particolare situazione di mercato per quanto riguarda i prezzi di un tipo di prodotto chiave utilizzati per calcolare il margine di dumping, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base si ritiene che le vendite in questione non consentano un confronto adeguato. Data la rilevanza delle vendite suddette rispetto alle vendite del tipo in questione sul mercato interno e l’importanza di questo tipo di prodotto rispetto al volume globale, si ritiene opportuno tenere conto di queste vendite specifiche al cliente in oggetto. Si è inoltre appurato che le altre vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad altri clienti erano inferiori alla soglia di rappresentatività del 5 %. Il valore normale per questo tipo di prodotto è stato quindi calcolato in base al costo di produzione del produttore esportatore in questione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore oggetto dell’inchiesta, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.

(22)

La JSC Uralkali ha dichiarato che l’espressione «particolare situazione di mercato» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non si applica alle vendite del prodotto in esame all’acquirente in questione e che, per determinare il valore normale, si sarebbero quindi dovuti utilizzare i prezzi del tipo di prodotto interessato sul mercato interno. Si è affermato al riguardo che i) l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non si applicherebbe in caso di «prezzi artificialmente elevati» e che ii) le condizioni particolari applicate ad un unico cliente specifico non potevano essere equiparate a una «particolare situazione di mercato» per l’intero mercato interno russo. È stato inoltre dichiarato che i prezzi in questione derivavano dalle «forze di mercato» e rispecchiavano la «realtà del mercato».

(23)

A tale proposito, va osservato che l’espressione «particolare situazione di mercato» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non è esauriente e che la particolarità del mercato deve essere valutata, fra l’altro, in funzione delle variazioni e delle tendenze dei prezzi, anziché basandosi unicamente sul loro livello assoluto. Nel caso in esame, sono state escluse dal calcolo sia le vendite a basso prezzo sia le vendite a prezzi elevati, in quanto i loro prezzi non erano duraturi e non rispecchiavano le forze di mercato (non si sono riscontrate tendenze analoghe per nessun altro tipo di prodotto e per nessun altro cliente della JSC Uralkali). In secondo luogo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale può essere costruito «[…] se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto […]». In una situazione come quella in esame, quindi, le vendite a un determinato cliente che non permettono un valido confronto possono essere escluse dal calcolo del valore normale. Questa conclusione non riguarda l’intero mercato russo, ma solo le vendite della JSC Uralkali.

(24)

Per quanto riguarda la JSC Silvinit, allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di prodotto, effettuate a prezzi netti uguali o superiori al costo unitario, rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite di tale tipo e allorché il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era uguale o superiore al costo unitario adeguato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel prodotto sul mercato interno, remunerative o meno, realizzate durante il PI.

(25)

Si è dovuto invece applicare un altro metodo per l’altro tipo di prodotto della JSC Silvinit, il quale è stato venduto in quantità troppo modeste perché i prezzi del mercato interno potessero costituire una base adeguata per la definizione del valore normale. In questo caso è stato utilizzato il valore normale costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando al costo unitario adeguato del tipo esportato una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un congruo margine di profitto, basato sui dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore oggetto dell’inchiesta.

(26)

La Uralkali ha dichiarato che il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale non teneva debitamente conto degli adeguamenti del prezzo del gas, poiché i profitti utilizzati erano stati ricavati dalla contabilità della società prima degli adeguamenti. L’argomentazione è stata respinta perché, come risulta dalla parte iniziale dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, per la costruzione del valore normale si devono utilizzare i margini di profitto effettivi realizzati dalla società sul mercato interno.

(27)

L’inchiesta ha inoltre stabilito che il costo dell’energia, segnatamente il costo dell’elettricità e del gas utilizzati nei processi di estrazione e di produzione del prodotto in esame, rappresenta una proporzione considerevole dei costi di fabbricazione totali dei produttori di potassio non solo in Russia, ma anche in altri paesi produttori. L’industria comunitaria ha segnalato al riguardo che i costi unitari dell’elettricità e del gas pagati dalle società russe ai loro fornitori non rispecchiavano adeguatamente il costo di produzione effettivo dell’elettricità e del gas acquistati.

(28)

In base a queste affermazioni, si è ritenuto opportuno confrontare i costi unitari sostenuti dai richiedenti per l’acquisto dell’energia con quelli di un altro importante produttore di potassio che presentava metodi e livelli di produzione analoghi e vantaggi naturali simili. Non essendovi in Russia altri produttori di potassio, le informazioni suddette sono state ottenute da un importante produttore canadese di potassio.

(29)

Dai dati ricevuti risulta che il fabbisogno energetico del produttore canadese era simile a quello dei produttori russi richiedenti e che l’elettricità e il gas acquistati da questa società provenivano, come quelli utilizzati dalle società russe, dalla centrale idroelettrica e dai principali giacimenti di gas del paese. Il confronto ha dimostrato che il costo unitario dell’elettricità acquistata dal produttore canadese non si discostava troppo da quello pagato dai produttori russi.

(30)

Per quanto riguarda le forniture di gas, basandosi sui dati contenuti nella relazione annuale per il 2003 del fornitore di gas russo OAO Gazprom (il cui distributore regionale era anche il fornitore dei produttori esportatori in questione) si è stabilito che il prezzo del gas sul mercato interno pagato dai due produttori russi era circa un quinto del prezzo del gas esportato dalla Russia. Nella relazione, inoltre, si indicava chiaramente che la OAO Gazprom non realizzava alcun profitto sul mercato interno. Pur non disponendo di dati ufficiali in merito alla redditività dei prezzi del gas sul mercato interno russo, basandosi sulle dichiarazioni provenienti da fonti governative russe pubblicate sui giornali e sulle informazioni di mercato ottenute da organismi specializzati e da siti web pubblici, si può legittimamente supporre che i prezzi del gas applicati ai clienti nazionali si discostassero nettamente dai livelli di recupero dei costi. Per di più, il prezzo del gas pagato dai due produttori russi era di gran lunga inferiore a quello pagato dai produttori canadesi.

(31)

In considerazione di quanto precede, si è ritenuto che i prezzi applicati dal fornitore regionale di gas russo ai produttori di potassio russi nel periodo dell’inchiesta non rispecchiassero adeguatamente i costi associati alla produzione di gas, se confrontati al prezzo del gas esportato dalla Russia, e al prezzo applicato da un fornitore di gas canadese a un grosso utilizzatore industriale dello stesso paese. Si è quindi operato un adeguamento del costo di produzione per ciascuno dei richiedenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In mancanza di altri metodi affidabili, si sono utilizzate le informazioni riguardanti il prezzo del gas esportato al netto delle spese di trasporto, dei dazi doganali all’esportazione, dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise.

(32)

Uno dei richiedenti ha ritenuto ingiustificato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, poiché i prezzi del gas risultavano chiaramente dalla sua contabilità. Per rispondere a questa argomentazione, va precisato che non si contesta la corretta registrazione contabile dei prezzi fatturati, ma si afferma che l’adeguamento è giustificato dal fatto che il prezzo del gas acquistato non rispecchia adeguatamente il costo di produzione e di distribuzione del gas.

(33)

Per quanto riguarda l’adeguamento in funzione del costo del gas, le autorità russe hanno inoltre obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto della differenza, in termini di costi di trasporto, tra il gas venduto sul mercato interno per uso industriale e quello esportato. Va osservato al riguardo (cfr. considerando 31) che il confronto all’origine dell’adeguamento era stato fatto tra i prezzi del gas effettivamente pagati dalle società e i prezzi all’esportazione del fornitore di gas russo OAO Gazprom al netto delle spese di trasporto, dei dazi doganali all’esportazione, dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(34)

Uno dei richiedenti ha dichiarato per il primo trimestre 2004 (ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta) un costo di produzione unitario nettamente più contenuto a causa della maggiore efficienza e della riduzione dei costi di manutenzione, chiedendo che il costo di produzione per l’intero periodo dell’inchiesta venisse calcolato su queste basi. La richiesta è stata respinta, poiché per calcolare i costi in questione ci si deve basare sull’intero periodo dell’inchiesta e non sui costi corrispondenti a un periodo eccezionale, più breve.

(35)

L’industria comunitaria ha inoltre dichiarato che il deprezzamento delle attività fisse dovrebbe basarsi, per il calcolo del costo di produzione dei richiedenti, sui costi di sostituzione di tali attività (nuovi pozzi di miniera, nuovi macchinari, ecc.). Si è sostenuto al riguardo che il deprezzamento, basato solitamente sul valore d’acquisto (storico) delle attività fisse non rispecchierebbe adeguatamente i costi di produzione del prodotto in esame a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Si è quindi chiesto che venisse applicata una maggiorazione dei costi dei produttori russi.

(36)

A tale riguardo, si è ritenuto che il deprezzamento basato sul valore di acquisto e sulla vita economica residua delle attività fisse fosse in linea con le prassi contabili dell’industria estrattiva. Per stabilire se il deprezzamento compreso nei dati sul costo di produzione rispecchiasse adeguatamente i costi di produzione del prodotto in esame, l’inchiesta si è quindi concentrata sul metodo utilizzato per stabilire il valore storico delle attività.

(37)

In occasione delle verifiche svolte a tal fine presso la sede dei produttori russi si è accertato che il valore iniziale delle loro attività era stato stabilito in base alle valutazioni eseguite durante il processo di privatizzazione del 1993. I valori delle attività in questione sono poi stati riveduti tra il 1993 e il 1997 in funzione dei «coefficienti di rivalutazione» applicati dal governo russo per ovviare all’iperinflazione. Alla fine del 1997, a seguito di un decreto del governo russo, sono state effettuate valutazioni indipendenti delle attività secondo tre criteri fondamentali, tra cui il valore di sostituzione delle attività stesse. I risultati delle valutazioni indipendenti figurano nel bilancio di apertura dei richiedenti per il 1998.

(38)

Nonostante la maggiorazione dei valori iniziali, tuttavia, si è riscontrato che i valori delle attività dei richiedenti, espressi come rapporto produzione-valore delle attività, rimangono nettamente inferiori a quelli delle società dell’industria comunitaria e di un grosso produttore canadese con una capacità estrattiva e produttiva analoga. La valutazione, tuttavia, non tiene conto dell’obsolescenza e del livello tecnologico inferiore delle attività dei produttori russi ottenute prima della privatizzazione del 1993.

(39)

In mancanza di prove sostanziali da cui risulti che il deprezzamento non è stato espresso adeguatamente nella contabilità dei produttori esportatori, ora come ora non si ritiene possibile adeguare i costi di deprezzamento nei dati relativi al costo di produzione utilizzati per stabilire il valore normale per i richiedenti.

(40)

L’industria comunitaria ha chiesto anche che nel calcolo del costo di produzione si includessero costi di tutela ambientale analoghi a quelli sostenuti dai produttori comunitari. Si è accertato tuttavia che questi costi, effettivamente sostenuti dai richiedenti, erano già stati inclusi nel calcolo. Quanto a sapere se questi costi debbano essere simili a quelli dei produttori comunitari, fintanto che i richiedenti rispetteranno i livelli di tutela ambientale imposti dalle autorità russe e i costi sostenuti a tal fine saranno espressi adeguatamente nella loro contabilità, non occorreranno adeguamenti. Essendo questa la situazione constatata per entrambi i richiedenti, un adeguamento per i costi ambientali non sarebbe stato giustificato.

2.   Prezzi all’esportazione

(41)

Si è accertato che il potassio venduto dalla JSC Silvinit alla Comunità durante il periodo dell’inchiesta era stato acquistato per la maggior parte da un operatore svizzero indipendente. Ai fini della presente inchiesta, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili alla JSC Silvinit dall’operatore in questione.

(42)

Si è riscontrato tuttavia che due vendite erano state effettuate tramite l’International Potash Company (IPC), operatore russo collegato con la JSC Silvinit, alla Ferchimex AS, una società collegata belga che trasformava il potassio importato in un prodotto non contemplato dall’inchiesta. A norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, i prezzi applicati dall’IPC alla Ferchimex AS possono essere esclusi dal calcolo se considerati non attendibili. Va osservato che per entrambe le operazioni i prezzi di vendita alla Ferchimex AS erano molto simili a quelli applicati per gli stessi tipi di prodotto venduti ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Entrambe le operazioni, inoltre, riguardavano quantitativi piuttosto modesti e quindi sono state incluse nella determinazione globale del prezzo all’esportazione.

(43)

Si è accertato che tutte le vendite di potassio effettuate dalla JSC Uralkali alla Comunità durante il periodo dell’inchiesta erano state effettuate direttamente all’operatore commerciale Fertexim Ltd, distributore esclusivo per la JSC Uralkali. In questo caso, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dalla Fertexim.

3.   Confronto

(44)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione per entrambi i richiedenti sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(45)

Di conseguenza, ove opportuno e in presenza di elementi di prova sufficienti, sono stati concessi gli adeguamenti richiesti per le differenze riguardanti sconti, costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione e di carico, spese accessorie, costi d’imballaggio e costi di credito.

4.   Margine di dumping

(46)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore si è confrontata la media ponderata adeguata del valore normale per ciascun tipo di prodotto con la media ponderata adeguata del prezzo all’esportazione di ciascun tipo corrispondente di prodotto in esame venduto nella Comunità.

(47)

Il confronto ha rivelato l’esistenza di pratiche di dumping da parte di entrambe le società, ma a livelli inferiori a quelli accertati in precedenza. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, come media ponderata di tutti i tipi esportati nella Comunità, sono i seguenti:

Produttore esportatore

Margine di dumping

JSC Silvinit

23,0 %

JSC Uralkali

12,3 %

D.   CAMBIAMENTO DURATURO DI CIRCOSTANZE

(48)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative al dumping siano mutate in maniera significativa e se tale cambiamento possa essere ritenuto di carattere durevole. Si è accertato al riguardo che il cambiamento dei margini di dumping era dovuto alla diminuzione dei valori normali dei richiedenti.

(49)

Va osservato che, nella presente inchiesta, il valore normale è stato stabilito in base ai costi e ai prezzi dei richiedenti. Per di più, contrariamente a quanto emerso dall’inchiesta precedente, il consumo interno di potassio è notevolmente aumentato negli ultimi anni e nel complesso i prezzi di vendita di entrambi i produttori russi sul mercato interno sono remunerativi.

(50)

Per quanto riguarda il carattere duraturo dei prezzi delle esportazioni sui mercati non comunitari, nessuno dei richiedenti ha potuto fornire dati particolareggiati per le singole transazioni a livello del produttore. Sono stati comunque forniti dati aggregati per paese di destinazione e tipo di prodotto ritenuti sufficienti ai fini del presente riesame intermedio parziale, poiché non è indispensabile determinare con esattezza i prezzi di vendita su questi mercati. In mancanza di dati precisi e in considerazione i) delle diverse condizioni di consegna utilizzate per tali vendite (cif, fob, FCA, ecc.), ii) delle diverse soluzioni e combinazioni logistiche (trasporto ferroviario + marittimo, solo trasporto ferroviario, ecc.) e iii) delle differenze in termini di distanze e di costi di trasporto/movimentazione a seconda delle destinazioni in Asia e in America latina, la Commissione non ha potuto determinare con esattezza i prezzi di vendita applicati a ciascun paese. Dalle informazioni disponibili si evince tuttavia che i prezzi di vendita sui mercati non comunitari si avvicinavano, considerate le spese di trasporto, a quelli applicati nella Comunità.

(51)

In considerazione dei fattori suddetti, si è ritenuto opportuno modificare i dazi in vigore per quanto riguarda i richiedenti riducendo i margini di dumping a quelli stabiliti nella presente inchiesta.

(52)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria. Visto che i dazi attualmente applicati ai richiedenti erano stati calcolati in base ai margini di dumping e che i nuovi margini di dumping sono inferiori a quelli calcolati in precedenza, occorre adeguare i dazi in funzione dei margini di dumping più bassi determinati nella presente inchiesta, vale a dire 23,0 % per la JSC Silvinit e 12,3 % per la JSC Uralkali.

(53)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dei dazi antidumping istituiti inizialmente con il regolamento (CEE) n. 3068/92. Inoltre, è stata data loro l’opportunità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione ove opportuno.

E.   IMPEGNI

(54)

Una volta informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dei dazi antidumping istituiti inizialmente con il regolamento (CEE) n. 3068/92, entrambi i richiedenti hanno offerto impegni sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(55)

La Commissione ha accettato gli impegni offerti dai richiedenti con la decisione 2005/802/CE (9). I motivi che hanno indotto ad accettare gli impegni sono esposti in tale decisione.

F.   FORMA DELLE MISURE PER QUANTO RIGUARDA I RICHIEDENTI

(56)

Le misure in vigore si applicano a otto codici NC e comprendono importi fissi che vanno da 19,61 EUR/t a 40,63 EUR/t, a seconda del tipo di prodotto. Durante l’inchiesta attuale, tuttavia, si è riscontrato che quasi tutte le esportazioni dei richiedenti nella Comunità si limitavano ad un tipo di prodotto corrispondente ad un unico codice NC.

(57)

In mancanza di informazioni sugli altri tipi di prodotto e visto che il tipo di potassio in esame è attualmente quello più commercializzato, si ritiene opportuno modificare i dazi sostituendo tutti gli importi fissi con un unico dazio ad valorem per tutti i tipi di potassio prodotti dai richiedenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3068/92 è modificato come segue.

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio dei codici NC 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90 e sui miscugli speciali dei codici NC ex31052010 (codici TARIC 3105201010 e 3105201020), ex31052090 (codici TARIC 3105209010 e 3105209020), ex31056090 (codici TARIC 3105609010 e 3105609020), ex31059091 (codici TARIC 3105909110 e 3105909120), ex31059099 (codici TARIC 3105909910 e 3105909920), originari della Belarus o della Russia.»;

b)

al paragrafo 3 la dicitura della tabella relativa alla «Russia» è sostituita dalla seguente:

«Russia (tutte le società tranne la JSC Silvinit e la JSC Uralkali, codice addizionale TARIC A999)»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Per le importazioni dei produttori esportatori indicati di seguito, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

JSC Silvinit, Solikamsk, Russia

23,0 %

A665

JSC Uralkali, Berezniki, Russia

12,3 %

A666»

2)

All’articolo 1 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento (CE) n. 858/2005 della Commissione e nella decisione 2005/802/CE della Commissione, e relative modifiche, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni dei medesimi atti della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4.

(3)  GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(5)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).

(6)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 11.

(7)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

(8)  GU C 93 del 17.4.2004, pagg. 2 e 3.

(9)  Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.


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