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Document 32005R1890

    Regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine

    GU L 302 del 19.11.2005, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 334M del 12.12.2008, p. 539–577 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1890/oj

    19.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 302/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1890/2005 DEL CONSIGLIO

    del 14 novembre 2005

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE PROVVISORIE

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 771/2005 (2) (di seguito «regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.

    (2)

    Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 (di seguito «periodo in esame»).

    B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (3)

    Dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.

    (4)

    Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite dalla Commissione.

    (5)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

    (6)

    Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

    (7)

    Le osservazioni verbali e scritte presentate sono state esaminate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

    (8)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie un importatore e la sua associazione hanno contestato la rappresentatività dell’industria comunitaria quale viene illustrata al considerando 113 del regolamento provvisorio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, senza tuttavia presentare elementi di prova a sostegno di tale affermazione. L’inchiesta ha confermato che l’industria comunitaria rappresentava circa il 54 % della produzione comunitaria durante il PI e che ha pertanto i requisiti di rappresentatività ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (9)

    Dopo la comunicazione delle informazioni i produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno affermato che la versione non riservata delle risposte al questionario fornite dai produttori comunitari non era sufficientemente dettagliata e che, inoltre, non era stata redatta e presentata a norma dell’articolo 19 del regolamento di base. Hanno sostenuto che il fatto che in tale versione non riservata delle risposte al questionario fossero contenute informazioni insufficienti negava agli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta l’effettiva possibilità di difendere i loro interessi, mettendoli così in situazione di svantaggio rispetto ad altre parti, in particolare rispetto all’industria comunitaria, nel quadro del procedimento in questione. Tuttavia, nella sezione E del regolamento provvisorio vengono illustrati a beneficio di tutte le parti interessate dati, sottoposti a verifica e su base aggregata, relativi al pregiudizio. Le parti interessate possono quindi disporre di un quadro sufficientemente preciso degli elementi relativi al pregiudizio e al nesso di causalità, tale da consentire loro di difendere i loro interessi. Tutte le parti ricevono lo stesso trattamento e non vi è disparità di trattamento tra le diverse parti interessate per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni. Inoltre, la versione non riservata delle risposte al questionario garantiva, assieme alle informazioni contenute nel regolamento provvisorio, il rispetto dei diritti di difesa di tutte le parti interessate. L’argomentazione è stata quindi respinta.

    C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (10)

    Si rammenta che, nel corso della fase provvisoria dell’inchiesta, sono stati sollevati dubbi quanto al fatto se si potesse considerare che i dadi formino un unico prodotto assieme agli altri elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e alle loro parti (di seguito «EFA»). A tale proposito era stato necessario analizzare più approfonditamente una serie di aspetti, ad esempio se e in quale misura bulloni e dadi vengano commercializzati insieme in quanto sistemi, in quale misura questi tipi di prodotti vengono sviluppati assieme, ecc. Si era inoltre reso necessario un esame più approfondito per accertare in quale misura i produttori della Comunità sono in grado di proporre tali sistemi ai consumatori. Ai fini delle risultanze preliminari, si era quindi deciso in via provvisoria di non includere nella definizione del prodotto i dadi dichiarati, di norma, al codice NC 7318 16 30.

    (11)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, alcuni produttori comunitari e taluni importatori hanno fornito le prove che dadi e bulloni non vengono né sviluppati né prodotti e commercializzati insieme. Sebbene i dadi vengano di solito usati congiuntamente ai bulloni, non vengono però solitamente venduti come serie o assortimento. Non solo, ma i bulloni possono essere usati come dispositivi di fissaggio o di chiusura anche senza i dadi, il che dimostra che vi possono essere delle differenze tra le applicazioni finali dei bulloni e quelle dei dadi. Questo è confermato anche dalle importazioni realizzate da alcuni dei produttori dei paesi interessati, i quali producono e vendono o dadi o bulloni, come pure dal fatto che i produttori comunitari inclusi nel campione fabbricano viti e bulloni ma non dadi. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle Filippine, paese dal quale pressoché la totalità delle importazioni consisteva in dadi, mentre non si registravano corrispondenti importazioni di bulloni. Inoltre, come già ricordato sopra, i bulloni non sono necessariamente combinati con dadi e rondelle, il che, del resto, emerge con chiarezza dalla descrizione di cui al codice del SA 7318 15: «altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle». Per di più, è il caso di osservare che l’industria comunitaria non dispone dei macchinari necessari per la fabbricazione di dadi né ha manifestato in alcun modo l’intenzione di iniziare a produrre dadi in futuro.

    (12)

    Pertanto, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 13 del regolamento provvisorio, cioè che occorre escludere dalla definizione del prodotto i dadi non importati come parte di una serie o assortimento assieme alle loro viti e bulloni. Di conseguenza, conformemente alle conclusioni illustrate ai considerando 14 e 105 del regolamento provvisorio, il procedimento deve essere chiuso per quanto riguarda le importazioni dalle Filippine.

    (13)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, i produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno affermato che dadi e bulloni sono prodotti che vengono solitamente commercializzati e sviluppati assieme e che quindi, se i dadi fossero stati esclusi dalla definizione del prodotto, anche i bulloni avrebbero dovuto essere esclusi dalla portata del procedimento. Non hanno però suffragato tale affermazione con validi elementi di prova. Di conseguenza e alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 11 e 12 secondo cui i dadi non vengono commercializzati né sviluppati assieme ai bulloni, la richiesta è stata respinta e solamente i dadi sono stati esclusi dalla portata del presente procedimento.

    (14)

    Inoltre, diversi importatori e le loro associazioni hanno ribadito la loro richiesta di limitare ulteriormente la portata dell’inchiesta a due soli codici NC, cioè il codice 7318 15 61 (viti con esagono incassato di acciaio inossidabile) e il 7318 15 70 (bulloni con esagono sporgente di acciaio inossidabile). Giustificavano la loro richiesta adducendo una presunta produzione insufficiente da parte dell’industria comunitaria di tutti gli altri elementi di fissaggio oggetto dell’inchiesta, ossia degli EFA dichiarati di norma ai codici NC 7318 12 10 (altre viti per legno di acciaio inossidabile), 7318 14 10 (viti autofilettanti di acciaio inossidabile), 7318 15 30 (viti e bulloni senza capocchia di acciaio inossidabile) e 7318 15 51 (viti con intaglio od impronta a croce di acciaio inossidabile). A riprova di quanto affermavano hanno addotto alcuni ordinativi ai quali taluni produttori comunitari non erano riusciti a far fronte. Per finire, hanno anche sostenuto che i bulloni e le viti vengono fabbricati con macchinari diversi.

    (15)

    Va fatto osservare, come già ricordato al considerando 15 del regolamento provvisorio, che l’inchiesta ha confermato che i tipi di EFA di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30 e 7318 15 51 vengono prodotti nella Comunità. Pertanto, i produttori comunitari inclusi nel campione i) dispongono dei macchinari per la produzione di questi altri tipi di EFA e ii) devono far fronte, per questi tipi di prodotto, alla concorrenza delle importazioni in dumping di prodotto in esame. Le informazioni riguardanti alcuni ordinativi che l’industria comunitaria non è stata in grado di fornire si riferiscono a un periodo che non rientra in quello dell’inchiesta e che, di norma, non viene preso in considerazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. In ogni caso, l’episodio non vale a dimostrare che i prodotti in questione non vengono fabbricati dall’industria comunitaria. L’inchiesta ha poi stabilito che, in assenza di concorrenza sleale da parte delle importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati, l’industria comunitaria è in grado di aumentare la produzione per poter far fronte anche alla domanda di questo tipo di prodotti in esame. Occorre tener presente, a questo proposito, che l’industria comunitaria dispone di significative capacità inutilizzate di produzione (cfr. tabella che precede il considerando 127 del regolamento provvisorio). Di conseguenza, la richiesta avanzata dai suddetti importatori non ha potuto essere accolta.

    (16)

    I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno chiesto di limitare la definizione del prodotto ai soli codici NC 7318 12 10 (altre viti per legno di acciaio inossidabile), 7318 15 30 (viti e bulloni senza capocchia di acciaio inossidabile) e 7318 15 61 (viti con esagono incassato di acciaio inossidabile). Sostenevano, infatti, che né i bulloni (codice NC 7318 15 70), né le viti autofilettanti di acciaio inossidabile o le viti con intaglio od impronta a croce di acciaio inossidabile (rispettivamente codici NC 7318 14 10 e 7318 15 51) dovessero essere considerate un’unica categoria di prodotto assieme agli altri elementi di fissaggio oggetto dell’inchiesta, in quanto, secondo quanto affermavano, i) i tre tipi di elementi di fissaggio di cui sopra avevano proprietà fisiche diverse ed erano di natura e qualità diverse, ii) avevano applicazioni finali diverse, iii) gusti e abitudini dei consumatori di questi tipi di prodotto erano differenti e iv) avevano codici NC diversi, il che, a loro parere, dimostrerebbe che bulloni e viti non costituiscono un’unica categoria di prodotto.

    (17)

    Nel caso in questione, dall’inchiesta è emerso che tutti i tipi di elementi di fissaggio considerati presentano, dal punto di vista dell’utilizzatore, caratteristiche fisiche e tecniche di base e applicazioni di base simili: si tratta, cioè, di elementi metallici filettati di acciaio inossidabile a forma di spillo o vite usati per congiungere altri elementi per mezzo della rotazione dei dispositivi di fissaggio o di chiusura. Tutti questi tipi di elementi di fissaggio, quindi, rientrano sotto la medesima voce a quattro cifre della nomenclatura combinata. Pertanto, si deve respingere la richiesta di cui sopra di limitare ulteriormente la definizione del prodotto.

    (18)

    Dal momento che non sono state presentate altre osservazioni in proposito, vengono confermate le conclusioni relative al prodotto in esame e al prodotto simile di cui ai considerando da 10 a 18 del regolamento provvisorio.

    D.   CAMPIONAMENTO

    (19)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori di Taiwan, dei produttori comunitari e degli importatori comunitari. Sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 19 a 32 del regolamento provvisorio.

    E.   DUMPING

    1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (20)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie non sono state presentate altre osservazioni in merito al TEM. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 33 a 54 del regolamento provvisorio.

    2.   Trattamento individuale

    (21)

    Un produttore esportatore del Vietnam che ha collaborato all’inchiesta ha manifestato la sua delusione nel constatare che la sua richiesta di trattamento individuale è stata respinta malgrado il fatto che aveva collaborato. Ha poi dichiarato che il rigetto, oltre alla sua domanda, delle richieste di trattamento individuale presentate da altri due esportatori vietnamiti ha comportato l’imposizione della stessa aliquota di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni realizzate da tutti i produttori esportatori del Vietnam.

    Come già spiegato al considerando 60 del regolamento provvisorio, la società in questione non è stata in grado di dimostrare che rispondeva ai requisiti per la concessione del trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Non sono poi stati avanzati altri argomenti o presentate altre prove che possano modificare tale conclusione e, pertanto, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base hanno dovuto essere applicate all’intero Vietnam. Questo significa che la stessa misura antidumping si applica a tutti i produttori esportatori di questo paese.

    (22)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, vengono confermate le conclusioni relative al trattamento individuale di cui ai considerando da 55 a 61 del regolamento provvisorio.

    3.   Valore normale

    3.1.   Paese di riferimento

    (23)

    Taiwan era stato scelto, nella fase provvisoria dell’inchiesta, quale paese terzo di riferimento ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per i produttori esportatori ai quali non era stato concesso il TEM. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, non sono state avanzate dalle parti altre argomentazioni od osservazioni relative alla determinazione del valore normale nel paese di riferimento. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 62 a 64 del regolamento provvisorio.

    3.2.   Metodo adottato per la determinazione del valore normale

    (24)

    Quattro produttori esportatori thailandesi hanno sostenuto che, per costruire il loro valore normale, non era possibile ricorrere alle spese generali, amministrative e di vendita (di seguito «SGAV») sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno di un altro paese, in questo caso Taiwan. Tuttavia, come viene spiegato al considerando 80 del regolamento provvisorio, detti produttori esportatori non avevano registrato vendite rappresentative del prodotto simile, o di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Si è quindi reso necessario ricorrere a un altro metodo appropriato per il calcolo delle SGAV e dei profitti, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Si è considerato, a questo proposito, che il metodo più appropriato consistesse nell’utilizzare i valori delle SGAV e dei profitti di Taiwan, per i seguenti motivi: i) il mercato interno rappresentativo di Taiwan, in termini di volumi, e la concorrenza in termini di prezzi per il prodotto simile in tale paese; e ii) il fatto che l’industria taiwanese degli EFA controlla la maggioranza dei produttori di EFA in tutti i paesi oggetto dell’inchiesta, compresi alcuni in Thailandia (cfr. considerando 71 del regolamento provvisorio). Non sono stati presentati dati che dimostrino che l’importo del profitto così utilizzato per il calcolo superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori sulle vendite sul mercato della Thailandia di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

    (25)

    Non sono state presentate altre osservazioni o argomentazioni circa il metodo adottato per la determinazione del valore normale e, di conseguenza, viene confermato il metodo illustrato ai considerando da 65 a 72 del regolamento provvisorio.

    3.3.   Determinazione del valore normale

    a)   Repubblica popolare cinese

    (26)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 73 del regolamento provvisorio.

    b)   Indonesia

    (27)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio.

    c)   Malaysia

    (28)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio.

    d)   Taiwan

    (29)

    Un produttore esportatore di Taiwan ha contestato il metodo usato per determinare il valore normale illustrato al considerando 79 del regolamento provvisorio. Questa società ha dichiarato di non aver classificato i diversi tipi di prodotto in esame in base alle precise indicazioni fornite dalla Commissione, in quanto alcuni di questi suoi prodotti erano elementi di fissaggio di tipo speciale. Sostiene inoltre di aver dimostrato nel corso della verifica in loco, per mezzo di disegni e con la presentazione di campioni e di documentazione relativa alle vendite, le caratteristiche uniche di tali elementi di fissaggio di tipo speciale che esportava nella Comunità.

    (30)

    In effetti, gli elementi di prova raccolti durante la visita di verifica in loco indicano che i prodotti in questione non sono classificabili nei codici NC oggetto dell’inchiesta: di conseguenza, ai fini della presente inchiesta si è ritenuto opportuno non prendere in esame le esportazioni di questi tipi di prodotto. Le conclusioni relative a questo produttore esportatore, comprese quelle in merito al valore normale illustrate al considerando 79 del regolamento provvisorio, si basano sulle restanti esportazioni realizzate dalla società di prodotti che corrispondono alla descrizione del prodotto in esame.

    (31)

    Per il calcolo del valore normale di tali restanti esportazioni, la società ha suggerito l’applicazione di una serie di adeguamenti ai costi di produzione usati per la determinazione provvisoria del valore normale nel suo caso (cfr. considerando 79 del regolamento provvisorio).

    (32)

    Il calcolo di questi adeguamenti era basato, tuttavia, su dati che non erano stati né acclusi nella risposta al questionario né illustrati nel corso della visita di verifica in loco e che non risultano, quindi, verificabili. Non solo, ma l’applicazione di questi adeguamenti non appare giustificata da nessuna informazione di cui disponga la Commissione. Si è quindi dovuta respingere la richiesta di cui sopra relativa ai costi di produzione.

    (33)

    Un altro produttore esportatore di Taiwan ha affermato che si erano verificati dei doppi conteggi nel calcolo dei costi di produzione e delle SGAV utilizzati per la determinazione del valore normale. Ha dichiarato che la percentuale delle spese SGAV riportata nel prospetto dei profitti e perdite della sua risposta al questionario non era corretta e che occorreva usare invece la percentuale delle SGAV che aveva indicato nel corso della visita di verifica.

    (34)

    Si deve osservare in proposito che la società non aveva apportato alcuna correzione ai dati del prospetto dei profitti e perdite prima di ricevere la visita di verifica in loco; ha presentato un nuovo prospetto per le spese SGAV, con notevoli correzioni e revisioni, soltanto nell’ultimissima fase della verifica, quando era ormai troppo tardi per verificare i nuovi dati. Di conseguenza e dato che il nuovo importo riveduto delle SGAV non era riconciliabile con altre informazioni disponibili sottoposte a verifica, la richiesta è stata respinta e per il calcolo del dumping si sono utilizzati ancora i dati ricavati dal prospetto dei profitti e perdite contenuto nella risposta al questionario, a norma dell’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (35)

    Il medesimo produttore esportatore di Taiwan ha affermato che dai costi delle materie prime occorreva detrarre i materiali di scarto. La società sosteneva che, dato che i materiali di scarto si ottengono nel corso del processo di produzione, deve essere consentito che le entrate derivanti dalla vendita di questi materiali vadano a compensare i costi di produzione. Il produttore non ha però indicato a quanto ammontasse l’importo di tali entrate; in ogni caso, eventuali entrate derivanti da altri prodotti o sottoprodotti non hanno alcuna rilevanza per il calcolo dei costi di produzione del prodotto simile, dal momento che una simile prassi non è quella cui ricorre abitualmente la società interessata per la ripartizione dei costi. Di conseguenza, la richiesta della società deve essere respinta e sono confermate le risultanze provvisorie.

    (36)

    Non sono state presentate altre osservazioni in merito e, pertanto, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 77 a 79 del regolamento provvisorio.

    e)   Thailandia

    (37)

    Un produttore esportatore thailandese che aveva registrato alcune vendite sul mercato interno ha sollevato una serie di obiezioni riguardanti il calcolo dei costi di produzione e delle SGAV utilizzati per la determinazione del valore normale nel suo caso. Ha poi dichiarato che, qualora le sue obiezioni venissero accolte, le vendite realizzate dalla sua società sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali risulterebbero rappresentative e potrebbero quindi essere usate ai fini della determinazione del valore normale per la Thailandia.

    (38)

    Va osservato che nel corso della visita di verifica questo produttore esportatore ha fornito parecchie versioni differenti, di volta in volta rivedute, della sua risposta al questionario, al punto da ostacolare in misura significativa l’inchiesta, dal momento che non è stato possibile riconciliare nessuna di queste diverse versioni con i documenti contabili della sua società. Nonostante ciò, tutte le informazioni così presentate sono state, per quanto possibile, esaminate e vagliate a norma dell’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Si deve osservare che i costi di produzione indicati dalla società per un gran numero di tipi di prodotto risultavano notevolmente sottostimati, in particolare per quanto riguardava i costi delle materie prime: i costi di produzione riportati dalla società sono stati pertanto corretti per il calcolo del dumping provvisorio. Dal momento che la società non ha presentato dati suffragati da prove circa i suoi costi di produzione e che impongano di modificare i calcoli del dumping, la richiesta di cui sopra relativa al calcolo dei costi di produzione deve essere respinta.

    (39)

    Questo stesso produttore esportatore ha sostenuto che, nel calcolo dei costi di produzione del prodotto simile, occorreva detrarre dai costi delle materie prime le entrate derivanti dalla vendita dei materiali di scarto. Nel prospetto dei profitti e perdite della società, tuttavia, non figuravano entrate di alcun tipo derivanti dalla vendita dei materiali di scarto. In ogni caso, eventuali entrate derivanti da altri prodotti o sottoprodotti non hanno alcuna rilevanza per il calcolo dei costi di produzione del prodotto simile, dal momento che una simile prassi non è quella cui ricorre abitualmente la società interessata per la ripartizione dei costi.

    (40)

    Quanto alla richiesta di questo produttore esportatore di utilizzare nei calcoli un differente importo di spese SGAV, si è accertato che, anche qualora la richiesta venisse accolta, questo non comporterebbe la possibilità di utilizzare le vendite realizzate dalla società sul mercato interno quale base per la determinazione del valore normale, poiché tali vendite risulterebbero comunque non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali.

    (41)

    Di conseguenza, le richieste di cui sopra relative ai materiali di scarto e alle SGAV devono essere respinte e vengono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 80 del regolamento provvisorio.

    f)   Vietnam

    (42)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 81 del regolamento provvisorio.

    4.   Prezzo all’esportazione

    (43)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 82 a 91 del regolamento provvisorio relative alla determinazione del prezzo all’esportazione per tutti i paesi interessati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    5.   Confronto

    (44)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermati il metodo e le conclusioni di cui ai considerando 92 e 93 del regolamento provvisorio, per quanto riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

    6.   Margini di dumping

    6.1.   Metodo generale

    (45)

    In mancanza di altre osservazioni riguardanti la determinazione dei margini di dumping, viene confermato il metodo descritto ai considerando da 94 a 100 del regolamento provvisorio.

    6.2.   Margini di dumping

    a)   Repubblica popolare cinese

    (46)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd, Tengzhou City

    21,5 %,

    Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang

    12,2 %,

    tutte le altre società

    27,4 %.

    b)   Indonesia

    (47)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

    9,8 %,

    tutte le altre società

    24,6 %.

    c)   Malaysia

    (48)

    In mancanza di altre osservazioni in merito al calcolo del margine di dumping provvisorio per i due produttori esportatori malesi che hanno collaborato all’inchiesta, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, poiché non sono state riscontrate pratiche di dumping per nessun produttore esportatore della Malaysia, è opportuno chiudere il procedimento per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame da questo paese.

    d)   Filippine

    (49)

    In mancanza di altre osservazioni in merito alla situazione per le Filippine, non è stato calcolato alcun margine di dumping per questo paese. Pertanto, come già spiegato al considerando 12, è opportuno chiudere il procedimento per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame dalle Filippine.

    e)   Taiwan

    (50)

    In mancanza di altre osservazioni in merito al calcolo dei margini di dumping provvisori per Taiwan, illustrato ai considerando da 106 a 108 del regolamento provvisorio, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei

    15,2 %,

    Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan

    18,8 %,

    Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung

    16,1 %,

    Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung

    16,1 %,

    Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan

    11,4 %,

    produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione

    15,8 %,

    tutte le altre società

    23,6 %.

    f)   Thailandia

    (51)

    Un produttore esportatore thailandese ha avanzato alcune richieste in merito al calcolo del suo margine di dumping individuale per quel che riguardava la classificazione dei tipi di prodotto, i quantitativi di produzione e l’uso dei diversi tipi o qualità di acciaio inossidabile.

    (52)

    Le richieste sono state vagliate in base ai dati sottoposti a verifica e sono state apportate alcune opportune correzioni, il che ha comportato il calcolo di un margine di dumping individuale riveduto per il produttore esportatore in questione. Dato che la base di calcolo del margine di dumping per tutti gli esportatori thailandesi che non hanno collaborato all’inchiesta corrispondeva al livello del margine di dumping più elevato accertato per un esportatore thailandese che ha collaborato all’inchiesta, si è di conseguenza provveduto a rivedere anche il margine di dumping residuo.

    (53)

    Pertanto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya

    11,1 %,

    Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn

    10,8 %,

    Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn

    14,6 %,

    Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn

    11,0 %,

    tutte le altre società

    14,6 %.

    g)   Vietnam

    (54)

    In mancanza di altre osservazioni in merito al calcolo del margine di dumping provvisorio per il Vietnam, illustrato al considerando 110 del regolamento provvisorio, il margine di dumping definitivo calcolato per tutte le società del Vietnam, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è confermato al 7,7 %.

    F.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

    (55)

    I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno contestato il metodo di analisi del pregiudizio illustrato al considerando 114 del regolamento provvisorio: in base a tale metodo, la determinazione di una serie di dati è stata fatta in riferimento solamente ai produttori comunitari inclusi nel campione (per i seguenti indicatori: prezzi delle transazioni, investimenti e utile sul capitale investito, salari, redditività, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali), mentre nel caso di altri indicatori (quota di mercato, produzione, capacità e indice di utilizzazione degli impianti, volume e valore delle vendite, crescita, scorte, occupazione e produttività) sono stati inclusi anche i dati relativi ad un altro produttore comunitario che, assieme ai produttori scelti per il campione, costituiva l’industria comunitaria. Questi produttori esportatori hanno argomentato che i) un simile metodo di esame non è obiettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base e che ii) l’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento non consente, secondo loro, un simile approccio.

    (56)

    È prassi usuale nei procedimenti antidumping analizzare gli indicatori di pregiudizio per quanto riguarda l’intera industria comunitaria; tuttavia, quando l’industria è costituita da un numero elevato di produttori, si ricorre alle tecniche di campionamento. Lo scopo del campionamento consiste nel raccogliere e sottoporre a verifica una serie di dati dettagliati presso un numero limitato di produttori entro il periodo di tempo disponibile per l’inchiesta. I dati raccolti sono relativi a fattori quali i prezzi, i salari, gli investimenti, i profitti, l’utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la capacità di ottenere capitali, tutti indicatori per i quali sarebbe impossibile verificare i corrispondenti dati per l’intera industria nel periodo di tempo a disposizione. Nel caso di altri fattori, ad esempio la quota di mercato, il volume delle vendite e la produzione, i relativi dati sono di solito già pronti e disponibili per l’intera industria. Fondare l’analisi del pregiudizio unicamente sui dati relativi ai produttori inclusi nel campione significherebbe, quindi, ignorare i dati utili raccolti presso altri produttori, il che darebbe come risultato una valutazione incompleta del pregiudizio. Pertanto, ai fini di una valutazione il più possibile completa ed accurata entro il periodo di tempo disponibile nel caso presente, ai dati raccolti e sottoposti a verifica presso i produttori inclusi nel campione e che si riferiscono agli andamenti per tutti i fattori di pregiudizio sono stati aggiunti, per completarli, anche i dati relativi all’intera industria comunitaria.

    (57)

    Non sono state presentate altre osservazioni in merito alla produzione comunitaria e alla definizione dell’industria comunitaria e, pertanto, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

    2.   Consumo nella Comunità, importazioni e valutazione cumulativa delle importazioni

    (58)

    I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno sostenuto che le importazioni dalla Thailandia non avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente con le importazioni in dumping di EFA originarie della RPC, dell’Indonesia, di Taiwan e del Vietnam, in quanto non sarebbero sufficientemente concorrenziali, in termini di volumi, di prezzi medi e di quota di mercato, rispetto alle importazioni dai quattro paesi citati. Hanno sottolineato come nel 2002 il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia abbiano registrato un calo, rispettivamente del 29 % e del 35 %, mentre già nello stesso anno si è potuto constatare un incremento per quanto riguarda le importazioni dagli altri paesi interessati; non solo, ma hanno fatto osservare che a partire dal 2003 i prezzi medi delle importazioni dalla Thailandia sono aumentati del 2 %.

    (59)

    Si deve ricordare che i margini di dumping stabiliti per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati sono superiori alla soglia minima del 2 % di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e che il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati è superiore alla soglia dell’1 % della quota di mercato stabilita all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. È inoltre pertinente osservare che l’analisi non deve essere incentrata sui dati relativi al 2002 considerati separatamente dagli altri, ma deve essere fondata sul quadro complessivo durante l’intero periodo in esame, vale a dire dal 2001 fino al PI. Nel complesso si deve osservare che volume e quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia hanno in realtà registrato un incremento significativo, mentre i prezzi di queste importazioni sono diminuiti in misura notevole. Di conseguenza, considerato nel complesso, l’andamento delle importazioni dalla Thailandia è conforme agli andamenti accertati per tutti i paesi interessati. Si deve ricordare, inoltre, che gli EFA importati dai paesi interessati sono simili sotto ogni riguardo, sono prodotti intercambiabili e vengono commercializzati nella Comunità tramite canali commerciali comparabili e a condizioni commerciali simili e che, pertanto, sono prodotti concorrenziali con gli EFA prodotti nella Comunità. Di conseguenza, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base si conferma che è opportuno valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni in dumping del prodotto in esame.

    (60)

    Non sono state presentate altre osservazioni in merito all’analisi della situazione del mercato comunitario e, pertanto, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 126 del regolamento provvisorio.

    3.   Situazione economica dell’industria comunitaria

    (61)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, non sono pervenute altre osservazioni relative a produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, volume e prezzo delle vendite, quota di mercato, crescita, scorte, occupazione, produttività, e neppure ulteriori osservazioni in merito all’entità del dumping e al recupero da parte dell’industria comunitaria dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Di conseguenza, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 127 a 133, 137, 142, 143, 145 e 146 del regolamento provvisorio.

    3.1.   Redditività

    (62)

    I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno obiettato che la situazione della redditività registrata dai produttori comunitari inclusi nel campione era migliorata e che non rispecchiava in alcun modo un pregiudizio subito da tali produttori. Hanno sostenuto, inoltre, che se l’industria comunitaria non aveva registrato il margine di utile minimo del 5 % ritenuto adeguato e realizzabile in assenza del dumping, ciò era dovuto agli investimenti realizzati dai produttori comunitari inclusi nel campione nel 2002 e nel 2003. Infine, hanno affermato che occorreva non tener conto del fatto che l’industria comunitaria aveva potuto utilizzare acciaio inossidabile a basso prezzo, dal momento che una tale circostanza doveva essere considerata una normale situazione di mercato da cui avevano tratto vantaggio tutti gli operatori.

    (63)

    Va ricordato, come spiegato ai considerando 149 e 150 del regolamento provvisorio, che il quadro della redditività non è stato l’unico fattore, e neppure quello essenziale, che comprovasse il pregiudizio subìto nel caso presente. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, i fattori di pregiudizio elencati in detto articolo non costituiscono necessariamente, presi singolarmente o combinati, una base di giudizio determinante per quanto riguarda la situazione dell’industria comunitaria. Gli investimenti erano necessari per mantenere il livello di competitività, come spiegato al considerando 138 del regolamento provvisorio e, di conseguenza, non si può attribuire a tali investimenti un qualsiasi impatto negativo sulla redditività. Inoltre, come spiegato al considerando 136 del regolamento provvisorio, l’effetto positivo sulla redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione, derivante dal rialzo dei prezzi dell’acciaio inossidabile durante il PI, è stato soltanto temporaneo: si tratta cioè di un fattore dal quale gli altri operatori economici possono aver tratto vantaggio solo per un brevissimo periodo.

    (64)

    Pertanto, l’affermazione secondo cui la situazione della redditività non rispecchierebbe in alcun modo un pregiudizio deve essere respinta e, quindi, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 134 a 136 del regolamento provvisorio.

    3.2.   Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

    (65)

    I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno fatto osservare che l’aumento degli investimenti, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa, come pure la capacità di ottenere capitali, non davano alcuna indicazione di un pregiudizio subìto.

    (66)

    Come viene menzionato al considerando 147 del regolamento provvisorio, occorre ricordare che le voci «investimenti» e «capacità di ottenere capitali» non sono stati considerati fattori che comprovassero alcun pregiudizio subìto durante il periodo in esame.

    (67)

    Per quel che riguarda l’utile sul capitale investito, tuttavia, il miglioramento complessivo registrato per questo indicatore nel corso del periodo in esame deve essere valutato alla luce i) del carattere temporaneo ed eccezionale della situazione di redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione durante il PI, come già spiegato ai considerando 136 e 139 del regolamento provvisorio, e ii) del maggior ricorso a macchinari presi in leasing, il quale non è stato considerato un investimento. Infatti, i beni strumentali presi in leasing non sono stati inclusi negli investimenti, anche se il maggior ricorso a questi beni ha contribuito ai profitti realizzati. I due fattori illustrati sopra spiegano l’incremento artificialmente elevato dell’utile sul capitale investito registrato durante il PI.

    (68)

    Quanto infine al flusso di cassa, resta il fatto che nell’arco dell’intero periodo in esame tale indicatore ha registrato un calo del 36 %, il che indica chiaramente un pregiudizio subìto nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, devono essere confermate le conclusioni di cui ai considerando da 138 a 141 del regolamento provvisorio.

    3.3.   Salari

    (69)

    I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno obiettato, inoltre, che l’aumento del 10 % del costo del lavoro per lavoratore, registrato nell’arco dell’intero periodo in esame, non rispecchia un pregiudizio subìto nel caso presente.

    (70)

    Si ricorda che nelle conclusioni provvisorie relative al pregiudizio si era già riconosciuto, per quel che riguarda i salari, che il loro aumento era dovuto ai premi per l’incremento di produttività e all’indennità legata all’inflazione. Nonostante ciò, resta pur sempre il fatto che nell’arco dell’intero periodo in esame l’occupazione ha registrato un calo del 5 %, il che è stato considerato un indice di pregiudizio. Di conseguenza, devono essere confermate le conclusioni di cui al considerando 144 del regolamento provvisorio.

    3.4.   Conclusioni in materia di pregiudizio

    (71)

    In sintesi, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 147 a 150 del regolamento provvisorio, vale a dire: nel complesso, gli indicatori con andamento negativo (significative perdite della quota di mercato, crescita, contrazione dell’occupazione, miglioramento insoddisfacente della redditività/utile sul capitale investito e flusso di cassa) prevalgono nettamente su quelli con andamento positivo (modesto aumento della produzione e del volume delle vendite, diminuzione delle scorte, costante realizzazione di investimenti, riduzione del costo del lavoro in termini assoluti e capacità di ottenere capitali).

    G.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (72)

    I produttori esportatori thailandesi e un’associazione di importatori hanno presentato una serie di osservazioni riguardanti l’analisi del nesso di causalità nella fase provvisoria dell’inchiesta che vertevano su determinati fattori illustrati di seguito. In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni illustrate nel regolamento provvisorio relativamente agli effetti delle importazioni in dumping (considerando 152 del regolamento provvisorio), all’impatto delle importazioni da altri paesi terzi (considerando da 153 a 159 del regolamento provvisorio) e all’andamento del consumo sul mercato comunitario (considerando 160 del regolamento provvisorio).

    1.   Impatto dei tassi di cambio

    (73)

    I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta, come pure un importatore e la sua associazione, hanno attirato l’attenzione sugli effetti della svalutazione del dollaro USA (USD) rispetto all’euro, soprattutto nel corso del 2003, un fenomeno che avrebbe favorito, secondo loro, le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia verso la Comunità. Hanno affermato, quindi, che il calo dei prezzi e il conseguente effetto pregiudizievole per l’industria comunitaria non dovrebbe essere attribuito alle pratiche di dumping realizzate dagli esportatori della RPC e della Thailandia, ma sarebbe dovuto, almeno in parte, a tale andamento del tasso di cambio (determinato, nel caso della RPC, soprattutto dal fatto che lo yuan è ancorato all’USD).

    (74)

    In primo luogo, si deve osservare che non si è a conoscenza delle valute delle fatture emesse per tutte le operazioni di esportazione dai paesi interessati e che, pertanto, non è possibile valutare gli effetti di eventuali fluttuazioni dei tassi di cambio. Non solo, ma per quanto riguarda il pregiudizio, a prescindere dalla possibilità che i bassi prezzi delle importazioni in esame siano anche in qualche misura dovuti alle fluttuazioni valutarie, sono stati utilizzati i prezzi effettivi delle importazioni durante il PI per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi e determinarne l’impatto sull’industria comunitaria. I margini di sottoquotazione accertati sono considerevoli (cfr. i considerando 125 e 126 del regolamento provvisorio).

    (75)

    Alla luce delle considerazioni precedenti, l’argomentazione relativa ai possibili effetti delle fluttuazioni del tasso di cambio deve essere respinta.

    2.   Competitività dell’industria comunitaria

    (76)

    I produttori esportatori thailandesi hanno affermato, inoltre, che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria deve essere attribuito alla sua scarsa competitività, dovuta, secondo loro, a impianti di produzione obsoleti.

    (77)

    Tuttavia, occorre ricordare che l’industria comunitaria ha costantemente realizzato degli investimenti nel corso dell’intero periodo in esame onde sostituire i macchinari obsoleti e garantirsi impianti di produzione dotati delle tecnologie più avanzate. Pertanto, non si è constatato il ricorso da parte dell’industria comunitaria a tecniche di produzione obsolete e non competitive che potrebbero annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e gli effetti pregiudizievoli di tali importazioni sull’industria comunitaria. L’argomento deve quindi essere respinto e, pertanto, sono confermate le conclusioni relative alla competitività dell’industria comunitaria di cui al considerando 161 del regolamento provvisorio.

    3.   Condizioni vigenti sul mercato comunitario

    (78)

    I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno avanzato inoltre l’ipotesi che il pregiudizio potrebbe essere stato determinato da condizioni di mercato instabili: hanno fatto riferimento, a tale riguardo, ai rialzi temporanei del prezzo dell’acciaio e al potere negoziale dei clienti più importanti.

    (79)

    Si deve osservare, tuttavia, che i rialzi temporanei del prezzo dell’acciaio non hanno arrecato alcun pregiudizio ai produttori comunitari inclusi nel campione, anzi, sono andati a loro vantaggio, dal momento che la loro redditività è temporaneamente aumentata. Quanto agli effetti dovuti ai clienti di maggiori dimensioni, va sottolineato che la concorrenza sleale esercitata dalle importazioni in dumping contribuisce in maniera sostanziale al potere negoziale di questi clienti e che, di conseguenza, è possibile osservare un legame diretto tra le importazioni dai paesi interessati e il comportamento degli importatori/distributori. Nel complesso, quindi, le condizioni vigenti sul mercato comunitario non hanno annullato il nesso causale tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subìto dall’industria comunitaria.

    4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (80)

    In sintesi, una volta prese in considerazione le osservazioni di cui sopra in merito al nesso di causalità e per i motivi illustrati ai considerando da 151 a 162 del regolamento provvisorio, è confermato che non esistono altri fattori sufficienti ad annullare il nesso causale tra le importazioni dai cinque paesi interessati, considerate cumulativamente, e il pregiudizio notevole arrecato all’industria comunitaria.

    H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (81)

    Alcuni importatori/distributori e taluni produttori esportatori thailandesi hanno affermato che le misure potrebbero non essere nell’interesse della Comunità.

    1.   Impatto delle misure sugli importatori e sugli utilizzatori

    (82)

    Gli importatori/distributori hanno sottolineato che le misure avrebbero un impatto diretto sul loro margine di utile, poiché essi non sarebbero in grado di riassorbire i costi derivanti dalle misure aumentando i prezzi praticati ai loro clienti.

    (83)

    In primo luogo, queste parti interessate non hanno presentato prove a sostegno di quanto affermano. Va poi osservato, come già dichiarato nel regolamento provvisorio, che non vi è alcuna indicazione che le misure antidumping rischierebbero di compromettere l’efficienza economico-finanziaria degli importatori/distributori. Non solo, ma i margini di utile registrati da questi ultimi risultavano, nell’arco dell’intero periodo in esame, di gran lunga superiori al livello di redditività dall’industria comunitaria. Viene pertanto confermato che gli eventuali vantaggi che gli importatori/distributori possono ricavare dalla mancata imposizione delle misure sono superati dall’interesse dell’industria comunitaria di fare in modo che vengano corrette le pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli attuate dai paesi interessati. Si devono quindi confermare le conclusioni di cui ai considerando da 164 a 170 del regolamento provvisorio.

    (84)

    I produttori esportatori thailandesi hanno osservato che l’istituzione delle misure comporterebbe un incremento di costi per l’industria automobilistica europea, il che non sarebbe nell’interesse della Comunità. Questi produttori esportatori, tuttavia, non hanno presentato prove a sostegno del verificarsi di tali presunte ripercussioni sugli utilizzatori; non solo, ma sulla base delle informazioni disponibili, cioè della risposta al questionario fornita da un utilizzatore (un fabbricante di materiale rotabile), l’impatto delle misure sugli utilizzatori a valle verrebbe a essere trascurabile. Si devono, pertanto, confermare le conclusioni relative all’interesse degli utilizzatori e dei consumatori di cui ai considerando 173 e 174 del regolamento provvisorio.

    2.   Conclusioni

    (85)

    Avendo esaminato i vari interessi in gioco, si conferma, per i motivi illustrati ai considerando da 163 a 175 del regolamento provvisorio, che, dal punto di vista dell’interesse generale della Comunità, nessun interesse è superiore all’interesse dell’industria comunitaria di vedere istituite delle misure antidumping con l’obiettivo di eliminare gli effetti di distorsioni degli scambi dovuti alle importazioni in dumping.

    I.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    (86)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive, al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria. Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto sia dei margini di dumping accertati durante il periodo dell’inchiesta che dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subìto dall’industria comunitaria.

    1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

    (87)

    L’aumento del prezzo necessario a eliminare il pregiudizio è stato determinato, per ciascuna società, confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione del prodotto in esame con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. La differenza di prezzo che ne risulta è stata espressa in percentuale del valore all’importazione cif.

    (88)

    Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo ponderato di produzione dell’industria comunitaria un margine di profitto del 5 %: in mancanza di altre osservazioni al riguardo, infatti, si conferma che quest’ultimo è il margine di utile che l’industria comunitaria avrebbe potuto ottenere, qualora non fossero state presenti sul mercato le importazioni in dumping. Un tale margine rispecchia il margine di profitto ottenibile per gruppi di prodotti simili fabbricati dall’industria comunitaria e non oggetto di concorrenza sleale, ad esempio per elementi di fissaggio non classificati nei codici NC della definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta.

    2.   Forma e livello del dazio

    (89)

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, sia opportuno istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di EFA originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.

    (90)

    Per quanto riguarda il livello del dazio, nel caso di due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta (uno di Taiwan e uno della RPC) si è accertato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio era inferiore al margine di dumping. Per queste due società, pertanto, il livello del dazio da istituire deve limitarsi al livello necessario per eliminare il pregiudizio, mentre in tutti gli altri casi il livello del dazio deve essere fissato al livello del margine di dumping accertato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (91)

    Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo dovrebbero essere le seguenti:

    Paese

    Produttore esportatore

    Aliquota del dazio antidumping

    RPC

    Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd, Tengzhou City

    11,4 %

    Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang

    12,2 %

    Tutte le altre società

    27,4 %

    Indonesia

    PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

    9,8 %

    Tutte le altre società

    24,6 %

    Taiwan

    Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei

    15,2 %

    Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan

    8,8 %

    Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung

    16,1 %

    Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung

    16,1 %

    Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan

    11,4 %

    Produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono inclusi nel campione

    15,8 %

    Tutte le altre società

    23,6 %

    Thailandia

    A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya

    11,1 %

    Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn

    10,8 %

    Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn

    14,6 %

    Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn

    11,0 %

    Tutte le altre società

    14,6 %

    Vietnam

    Tutte le società

    7,7 %

    (92)

    I produttori esportatori thailandesi hanno attirato l’attenzione sulle disposizioni dell’articolo 15 dell’accordo antidumping dell’OMC, in base alle quali, nel valutare l’opportunità di istituire misure antidumping, occorre considerare con particolare attenzione la situazione specifica dei paesi in via di sviluppo. Non hanno, tuttavia, presentato elementi di prova che dimostrino che il caso in esame nel presente procedimento pregiudichi gli interessi fondamentali della Thailandia, come stabilito da detto articolo. Date queste premesse, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping, alle aliquote indicate nella tabella precedente, sulle importazioni originarie della Thailandia.

    (93)

    Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale non è espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (94)

    Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti delle attività della società per quanto riguarda la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

    3.   Riscossione dei dazi provvisori

    (95)

    In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, vale a dire dal regolamento (CE) n. 771/2005, siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Nel caso dei produttori esportatori la cui aliquota del dazio definitivo è inferiore all’aliquota del dazio provvisorio, gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dai produttori esportatori di Taiwan elencati nell’allegato è del 15,8 % (codice addizionale TARIC A649).

    3.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

    Paese

    Produttore esportatore

    Aliquota del dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Repubblica popolare cinese

    Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd, Tengzhou City

    11,4

    A650

    Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang

    12,2

    A651

    Tutte le altre società

    27,4

    A999

    Indonesia

    PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

    9,8

    A652

    Tutte le altre società

    24,6

    A999

    Taiwan

    Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei

    15,2

    A653

    Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan

    8,8

    A654

    Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung

    16,1

    A655

    Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung

    16,1

    A656

    Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan

    11,4

    A657

    Tutte le altre società non menzionate sopra e le società elencate nell’allegato

    23,6

    A999

    Thailandia

    A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya

    11,1

    A658

    Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn

    10,8

    A659

    Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn

    14,6

    A660

    Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn

    11,0

    A661

    Tutte le altre società

    14,6

    A999

    Vietnam

    Tutte le società

    7,7

    4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 771/2005 della Commissione che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam, sono riscossi in via definitiva conformemente alle disposizioni illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    Il procedimento riguardante le importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originarie della Malaysia e delle Filippine è chiuso.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

    Per il Consiglio

    La presidente

    T. JOWELL


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 19.

    (3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.


    ALLEGATO

    (Codice addizionale TARIC A649)

    A-STAINLESS INTERNATIONAL CO LTD, Taipei

    BOLTUN CORPORATION, Tainan

    CHAEN WEI CORPORATION, Taipei

    CHIAN SHYANG ENT CO LTD, Chung-Li City

    CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan

    DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

    DRAGON IRON FACTORY CO LTD, Kaohsiung

    EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD, Lu Chu

    FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO LTD, Lung Tan Hsiang

    FWU KUANG ENTERPRISES CO LTD, Tainan

    HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO LTD, Taipin City

    HU PAO INDUSTRIES CO LTD, Tainan

    J C GRAND CORPORATION, Taipei

    JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan

    JOHN CHEN SCREW IND CO LTD, Taipei

    KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO LTD, Kwanmiao

    KWANTEX RESEARCH INC, Taipei

    LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

    LIH TA SCREW CO LTD, Kweishan

    LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD, Kaohsiung

    M & W FASTENER CO LTD, Kaoshsiung

    MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan

    NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City

    QST INTERNATIONAL CORP., Tainan

    SEN CHANG INDUSTRIAL CO LTD, Ta-Yuan

    SPEC PRODUCTS CORP., Tainan

    SUMEEKO INDUSTRIES CO LTD, Kaoshiung

    TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO LTD, Kaohsiung

    VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LTD, Taichung

    YEA-JANN INDUSTRIAL CO LTD, Kaohsiung

    ZONBIX ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung

    ZYH YIN ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung


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