Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1655

    Regolamento (CE) n. 1655/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 266 del 11.10.2005, p. 50–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 278–282 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1655/oj

    11.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 266/50


    REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2005

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    1

    2

    3

    1.

    Articolo smontato, in forma di serra di dimensioni ridotte, denominato «miniserra», di circa 50 cm di lunghezza, 24 cm di larghezza e 25 cm di altezza.

    La struttura è in legno e la base in forma di griglia metallica, mentre le pareti sono di plastica.

    Quando la «miniserra» è montata, la parte superiore può essere aperta.

    (Vedasi fotografia A) (1)

    4421 90 98

    Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4421, 4421 90 e 4421 90 98.

    Il carattere essenziale del prodotto è dato dall’elemento della costruzione (struttura in legno).

    Date le sue dimensioni, non può essere considerato una costruzione prefabbricata di cui alla voce 9406.

    2.

    Combinazione frigorifero-congelatore per uso domestico della capacità di 579 litri, munito di due sportelli esterni separati.

    Le dimensioni totali sono di 180,8 cm di altezza, 92,5 cm di larghezza e 81,6 cm di profondità. Il peso è di 112 kg.

    La capacità del frigorifero è di 368 litri, mentre quella del congelatore è di 211 litri.

    Il frigorifero ha ripiani in vetro temperato, due cassetti per la verdura e, sul lato interno dello sportello, uno spazio porta bottiglie, ecc.

    Il congelatore ha tre cassetti.

    8418 10 91

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8418, 8418 10 e 8418 10 91.

    La sottovoce 8418 10 comprende tutte le combinazioni di frigoriferi-congelatori, muniti di sportelli esterni separati, per uso domestico o meno.

    3.

    Apparecchio condizionato per la vendita al minuto comprendente:

    una telecamera in un astuccio a forma di mattoncino di plastica,

    un insieme costituito da mattoncini e componenti di plastica da montare, e

    un CD-ROM.

    La telecamera non può memorizzare le immagini, ma le trasmette attraverso un cavo USB ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

    L’insieme dei mattoncini e delle componenti di plastica da montare è destinato alla costruzione di un treppiede.

    Il CD-ROM contiene programmi, dati, file video e audio registrati.

    8525 30 90

    Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8525, 8525 30 e 8525 30 90.

    Sebbene l’apparecchio sia stato concepito ad uso dei bambini, non può essere classificato come giocattolo della voce 9503, poiché il suo elemento caratteristico essenziale è la telecamera, classificata alla voce 8525.

    4.

    Libro puzzle cartonato per bambini costituito da sedici pagine.

    Otto pagine (lato sinistro) contengono un breve racconto per bambini con relativa illustrazione.

    Sette pagine (lato destro) contengono un puzzle di nove pezzi, ciascuno dei quali riproduce l’illustrazione a colori della corrispondente pagina di sinistra.

    L’ultima pagina contiene soltanto un’illustrazione.

    9503 60 90

    Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503, 9503 60 e 9503 60 90.

    È esclusa la classificazione come libro di cui alla voce 4901 o come album o libro di immagini per bambini di cui alla voce 4903, poiché il testo e le illustrazioni hanno una funzione sussidiaria rispetto ai puzzle.

    L’elemento caratteristico essenziale del prodotto è il puzzle; esso è quindi classificato come puzzle di cui alla voce 9503.

    A)

    Image


    (1)  La fotografia ha valore puramente informativo.


    Top