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Document 32005R1655
Commission Regulation (EC) No 1655/2005 of 10 October 2005 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1655/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1655/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 266 del 11.10.2005, p. 50–52
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 278–282
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32005R1655R(01) | (MT) | |||
Modified by | 32009R1179 | modifica | allegato | 23/12/2009 |
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/50 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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1 |
2 |
3 |
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4421 90 98 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4421, 4421 90 e 4421 90 98. Il carattere essenziale del prodotto è dato dall’elemento della costruzione (struttura in legno). Date le sue dimensioni, non può essere considerato una costruzione prefabbricata di cui alla voce 9406. |
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8418 10 91 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8418, 8418 10 e 8418 10 91. La sottovoce 8418 10 comprende tutte le combinazioni di frigoriferi-congelatori, muniti di sportelli esterni separati, per uso domestico o meno. |
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8525 30 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8525, 8525 30 e 8525 30 90. Sebbene l’apparecchio sia stato concepito ad uso dei bambini, non può essere classificato come giocattolo della voce 9503, poiché il suo elemento caratteristico essenziale è la telecamera, classificata alla voce 8525. |
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9503 60 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503, 9503 60 e 9503 60 90. È esclusa la classificazione come libro di cui alla voce 4901 o come album o libro di immagini per bambini di cui alla voce 4903, poiché il testo e le illustrazioni hanno una funzione sussidiaria rispetto ai puzzle. L’elemento caratteristico essenziale del prodotto è il puzzle; esso è quindi classificato come puzzle di cui alla voce 9503. |
A) |
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(1) La fotografia ha valore puramente informativo.