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Document 32005R1558

    Regolamento (CE) n. 1558/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

    GU L 249 del 24.9.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 232–233 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009; abrog. impl. da 32008R1296

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1558/oj

    24.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 23 settembre 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In base all’accordo sull’agricoltura (2) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti per l’importazione di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall’altro.

    (2)

    Le condizioni per la gestione di questi contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3). Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, risulta necessario semplificare e chiarire la gestione dei contingenti in questione.

    (3)

    Nell’interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell’evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all’importazione vigenti [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (4)] per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano coperti.

    (4)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1839/95.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Nell’ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.»

    Articolo 2

    All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Fatto salvo l’articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, una riduzione del dazio all’importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

    1 bis.   La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista dal paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all’importazione siano coperti.

    2.   Qualora la Commissione decida di applicare tale riduzione, l’importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall’altro, di garantire che i quantitativi di cui all’articolo 1 siano effettivamente importati.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

    (2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

    (3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

    (4)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


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