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Document 32005R1531
Commission Regulation (EC) No 1531/2005 of 21 September 2005 establishing the estimated production of unginned cotton for the 2005/06 marketing year and the resulting provisional reduction of the guide price
Regolamento (CE) n. 1531/2005 della Commissione, del 21 settembre 2005, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
Regolamento (CE) n. 1531/2005 della Commissione, del 21 settembre 2005, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
GU L 246 del 22.9.2005, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006
22.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2005
che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (3), la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata. |
(2) |
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la stima della produzione deve essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolto. |
(3) |
In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, sostituendo tuttavia alla produzione effettiva la produzione stimata maggiorata del 15 %. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:
— |
1 050 000 |
tonnellate per la Grecia |
— |
315 423 |
tonnellate per la Spagna |
— |
611 |
tonnellate per il Portogallo. |
2. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:
— |
34,654 |
euro/100 kg per la Grecia, |
— |
25,299 |
euro/100 kg per la Spagna, |
— |
0 |
euro/100 kg per il Portogallo. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).
(2) GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).