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Document 32005R1154

    Regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione, del 18 luglio 2005, recante adeguamento dei codici e della descrizione di taluni prodotti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

    GU L 187 del 19.7.2005, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 210–212 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1154/oj

    19.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2005

    recante adeguamento dei codici e della descrizione di taluni prodotti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore.

    (2)

    In esito ai negoziati con gli Stati Uniti d’America conclusi nel 1995, taluni miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall’acqua di ammollo del granturco, del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell’amido, importati nella Comunità, sono stati esonerati dai dazi doganali. Il regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio (3) ha quindi introdotto nella nomenclatura combinata una nuova sottovoce 2309 90 20 per classificare separatamente tali prodotti.

    (3)

    Per un’omissione, l’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), non è stato adeguato conseguentemente. Occorre pertanto procedere a tale adeguamento, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003, introducendo il codice NC 2309 90 20 nell’elenco dei prodotti che figurano all’allegato I di detto regolamento.

    (4)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1784/2003.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

    (2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

    (3)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 1.

    (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Prodotti di cui all’articolo 1, lettera d)

    Codice CN

    Denominazione

    0714

    Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

    ex11 02

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

    1102 20

    – Farina di granturco

    1102 90

    – altra:

    1102 90 10

    – – di orzo

    1102 90 30

    – – di avena

    1102 90 90

    – – altre

    ex11 03

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

    ex11 04

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

    1106 20

    Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

    ex11 08

    Amidi e fecole; inulina:

     

    – Amidi e fecole:

    1108 11 00

    – – Amido di frumento (grano)

    1108 12 00

    – – Amido di granturco

    1108 13 00

    – – Patate da fecola

    1108 14 00

    – – Fecola di manioca

    ex11 08 19

    – – altri amidi e fecole:

    1108 19 90

    – – – altri

    1109 00 00

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    ex17 02 30

    – Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

     

    – – altri:

     

    – – – altri:

    1702 30 91

    – – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    1702 30 99

    – – – – altri

    ex17 02 40

    – Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

    1702 40 90

    – – altri

    ex17 02 90

    – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

    1702 90 50

    – – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

     

    – – zuccheri e melassi caramellati:

     

    – – – altri:

    1702 90 75

    – – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    1702 90 79

    – – – – altri

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    ex21 06 90

    – altri:

     

    – – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

     

    – – – altri:

    2106 90 55

    – – – – di glucosio o di maltodestrina

    ex23 02

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

    ex23 03

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

    2303 10

    – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

    2303 30 00

    – Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

    ex23 06

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

    2306 70 00

    – di germi di granturco

    ex23 08

    Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

    2308 00 40

    – Ghiande di quercia e castagne d’India; residui della spremitura di frutta, diversa dall’uva

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

    ex23 09 10

    – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

    2309 10 11

    2309 10 13

    2309 10 31

    2309 10 33

    2309 10 51

    2309 10 53

    – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari

    ex23 09 90

    – altri:

    2309 90 20

    – – prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

     

    – – altri, comprese le premiscele:

    2309 90 31

    2309 90 33

    2309 90 41

    2309 90 43

    2309 90 51

    2309 90 53

    – – – altri, contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari


    (1)  Ai fini dell’applicazione della presente sottovoce, per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.»


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