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Document 32005R1050
Commission Regulation (EC) No 1050/2005 of 5 July 2005 amending Regulation (EC) No 2377/1999 laying down the marketing standard for asparagus
Regolamento (CE) n. 1050/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi
Regolamento (CE) n. 1050/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi
GU L 330M del 9.12.2008, p. 202–203
(MT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 173 del 6.7.2005, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999R2377 | modifica | allegato 1 | 26/07/2005 |
6.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2005 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione (2) fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi. Nell’allegato di questo regolamento, più precisamente nella sezione concernente le caratteristiche minime di qualità, è previsto che i turioni possano essere lavati ma non lasciati a bagno nell’acqua. |
(2) |
È tuttavia prassi corrente nel settore immergere i turioni in acqua gelata prima dell’imballaggio per evitare che assumano una colorazione rosata. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare la disposizione relativa al lavaggio inadeguato per tenere conto di questa usanza. |
(4) |
Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2377/1999. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999, al punto A (Caratteristiche minime) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— |
privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato,». |