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Document 32005R1050

Regolamento (CE) n. 1050/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi

GU L 330M del 9.12.2008, p. 202–203 (MT)
GU L 173 del 6.7.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1050/oj

6.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione (2) fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi. Nell’allegato di questo regolamento, più precisamente nella sezione concernente le caratteristiche minime di qualità, è previsto che i turioni possano essere lavati ma non lasciati a bagno nell’acqua.

(2)

È tuttavia prassi corrente nel settore immergere i turioni in acqua gelata prima dell’imballaggio per evitare che assumano una colorazione rosata.

(3)

È pertanto opportuno modificare la disposizione relativa al lavaggio inadeguato per tenere conto di questa usanza.

(4)

Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2377/1999.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999, al punto A (Caratteristiche minime) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato,».


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