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Document 32005R0841

Regolamento (CE) n. 841/2005 della Commissione, del 1o giugno 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

GU L 139 del 2.6.2005, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/841/oj

2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/13


REGOLAMENTO (CE) N. 841/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701, in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dalla Costa d’Avorio per il periodo di consegna 2004/2005 per i quali il limite era già stato raggiunto.

(3)

In queste circostanze la Commissione deve indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti degli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dalla Costa d’Avorio per il periodo di consegna 2004/2005 non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


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