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Document 32005R0713

Regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, del 10 maggio 2005, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India

GU L 121 del 13.5.2005, p. 1–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 133–177 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/713/oj

13.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/1


REGOLAMENTO (CE) N. 713/2005 DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2005

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 18 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

I.   Inchiesta precedente e misure esistenti

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2164/98 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto («prodotto in questione»), di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00 originari dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 12 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 14,6 % per altri gli esportatori.

II.   Richiesta di riesami combinati, uno in previsione della scadenza e uno intermedio

(2)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso di imminente scadenza (3) delle misure definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avvio di riesami combinati, uno in previsione della scadenza e uno intermedio, del regolamento (CE) n. 2164/98, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, da parte di produttori comunitari del prodotto simile collegati, l’austriaca Sandoz GmbH e la spagnola Sandoz Industrial Products SA («richiedenti»). I richiedenti rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie superiore al 40 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni antibiotici ad ampio spettro.

(3)

Secondo i richiedenti, la scadenza delle misure potrebbe determinare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio all’industria comunitaria e il livello delle misure in vigore non è sufficiente a compensare le sovvenzioni che causano il pregiudizio.

(4)

Prima dell’avvio dei riesami combinati, uno in previsione della scadenza e uno intermedio, e ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato al governo dell’India di avere ricevuto una richiesta di riesame debitamente documentata. Le autorità indiane sono state invitate a partecipare a consultazioni finalizzate a chiarire il contenuto della richiesta e a giungere ad una soluzione concordata, ma non hanno accolto l’invito della Commissione.

III.   Avvio dei riesami combinati, uno in previsione della scadenza e uno intermedio

(5)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dai richiedenti e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. Dopo avere sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), un riesame in previsione della scadenza ed un riesame intermedio combinati, relativi al regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio.

IV.   Periodo dell’inchiesta

(6)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2003 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

V.   Parti interessate dall’inchiesta

(7)

La Commissione ha formalmente informato i richiedenti, gli altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, nonché le autorità indiane dell’inizio dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

(8)

Considerato il numero elevato di produttori esportatori indiani del prodotto in esame elencati nella richiesta, la Commissione ha preso in considerazione la possibilità di ricorrere, nel quadro dell’inchiesta sulle sovvenzioni, al campionamento, conformemente all’articolo 27 del regolamento di base.

(9)

Tuttavia, solo un numero limitato di produttori esportatori si è manifestato e ha fornito le informazioni necessarie alla selezione del campione. Pertanto, la Commissione non ha ritenuto necessario ricorrere al campionamento.

(10)

La Commissione ha inviato a tutte le parti notoriamente interessate, che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura, un questionario, a cui hanno risposto cinque produttori comunitari, sette produttori esportatori, un importatore, due fornitori e le autorità indiane.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie alla determinazione delle pratiche di sovvenzionamento, del pregiudizio, della probabilità del persistere o della reiterazione delle pratiche di sovvenzionamento e del pregiudizio e della possibilità che la proroga o la modifica delle misure siano contrari all’interesse della Comunità ed ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate.

1)

Produttori comunitari

La DSM Anti-Infectives B.V., Delft (Paesi Bassi), che ha risposto al questionario anche a nome della DSM Anti-Infectives Deretil SA, Almeria (Spagna), e della DSM Anti-Infectives Chemferm SA, Santa Perpetua de Mogoda (Spagna). Nel documento ci si riferirà a queste tre società come «DSM».

La Sandoz GmbH (ex Biochemie GmbH), Kundl (Austria), che ha risposto al questionario della Commissione a nome della Sandoz Industrial Products SA (ex Biochemie SA), Barcellona (Spagna). Nel documento ci si riferirà a queste due società come «Sandoz».

2)

Autorità indiane

Ministero del Commercio, Nuova Delhi.

3)

Produttori esportatori indiani

KDL Biotech Ltd. (ex Kopran Ltd.), Mumbai,

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai,

Nectar Lifesciences Ltd., Chandigarh,

Nestor Pharmaceuticals Ltd., Nuova Delhi,

Ranbaxy Laboratories Ltd, Nuova Delhi,

Torrent Gujarat Biotech Ltd., Ahmedabad,

Surya Pharmaceutical Ltd., Chandigarh.

VI.   Comunicazione delle informazioni e commenti sulla procedura

(12)

Le autorità indiane e le altre parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende proporre il mantenimento delle misure ed hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Alcune parti hanno presentato commenti per iscritto, mentre le autorità indiane e tre produttori esportatori hanno presentato le proprie osservazioni in audizioni successive alla comunicazione delle informazioni e in un secondo momento in comunicazioni illustranti le rispettive posizioni. La Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

(13)

Le autorità indiane e un produttore esportatore hanno sostenuto, nel corso di un’audizione successiva alla comunicazione delle informazioni, che i richiedenti non producevano un tipo di prodotto simile, la cefalexina, e che pertanto l’apertura dell’inchiesta relativa a tale tipo avrebbe dovuto essere annullata.

(14)

In risposta a tale affermazione, va osservato che l’inchiesta iniziale aveva concluso che tutti i tipi del prodotto in esame (cfr. parte B) costituiscono una sola categoria di prodotto (5). Tutti i tipi appartengono quindi alla stessa categoria, sono cioè antibiotici ad ampio spettro semisintetici sfusi, ed hanno la stessa applicazione, vale a dire quella di essere incorporati in prodotti finiti che sono efficaci nella cura di diverse malattie infettive. Pertanto, poiché nel quadro del presente procedimento tutti i tipi formano un prodotto, il quale è fabbricato dai richiedenti, la richiesta in oggetto è stata respinta.

(15)

Le autorità indiane e un produttore esportatore hanno sostenuto che le risposte di natura non riservata dei produttori comunitari non erano sufficientemente dettagliate né presentate conformemente all’articolo 29 del regolamento di base, affermando che la mancanza di informazioni nelle risposte di natura non riservata del questionario negano agli esportatori che hanno collaborato una possibilità concreta di difesa dei propri interessi rispetto all’analisi del pregiudizio e del nesso causale.

(16)

A tale proposito, è importante osservare che, come illustrato nella parte E, ai fini dell’inchiesta presente, l’industria comunitaria è composta da due parti, la Sandoz e la DSM. Inoltre, una parte ha prodotto solamente amoxicillina triidrato e ampicillina triidrato, mentre l’altra ha prodotto anche cefalexina. Tali circostanze particolari relative all’industria comunitaria hanno aumentato la riservatezza di alcuni dati forniti nel corso dell’inchiesta. In ogni caso, il fascicolo accessibile alle parti interessate contiene le risposte di natura non riservata di entrambi i produttori comunitari che hanno collaborato, mentre i dati riservati sono presentati in forma indicizzata, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le risposte di natura non riservata contenute nei questionari compilati dai produttori comunitari sono considerate conformi alle disposizioni di cui all’articolo 29 del regolamento di base. È inoltre opportuno osservare che i dati indicizzati relativi al pregiudizio, presentati nella parte F del presente regolamento, forniscono a tutte le parti interessate un’immagine sufficientemente precisa del pregiudizio e del nesso di causalità, che li mette in condizione di valutare l’analisi effettuata e difendere i propri interessi.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

I.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio, ovverosia amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, forme o imballaggi per la vendita al minuto, di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00, originario dell’India («prodotto in esame»).

II.   Prodotto simile

(18)

Nell’audizione successiva alla comunicazione delle informazioni, le autorità indiane e un produttore esportatore hanno sottolineato il fatto che un produttore comunitario aveva parlato di alcune differenze relative a stabilità, purezza, dosaggio, proprietà galeniche, ecc., tra prodotto in esame e prodotto simile. Inoltre, il solo importatore che ha collaborato ha fatto riferimento a differenze relative alla solubilità nell’acqua.

(19)

Tuttavia, sia il prodotto in esame che il prodotto simile devono essere conformi ai requisiti delle stesse farmacopee internazionali. Pertanto, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, essi hanno caratteristiche molto somiglianti, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

(20)

L’inchiesta ha quindi confermato che l’amoxicillina triidrato, l’ampicillina triidrato e la cefalexina prodotti e venduti nella Comunità da produttori comunitari hanno caratteristiche fisiche e applicazioni identiche o molto somiglianti al prodotto in esame e costituiscono quindi un prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

C.   SOVVENZIONI

I.   Introduzione

(21)

Sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di riesame e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i seguenti sistemi, che secondo i richiedenti comporterebbero la concessione di sovvenzioni:

1)   Sistemi nazionali

a)

Sistema di licenze preventive (Advance Licence Scheme),

b)

Sistema del credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme)

c)

Sistema delle zone economiche speciali (Special Economic Zones Scheme)/Sistema delle unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme)

d)

Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme)

e)

Sistemi di esenzioni dall’imposta sul reddito (Income Tax Schemes)

Sistema di esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione

Incentivi a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo (Income Tax Incentive for Research and Development),

f)

Sistema di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme).

(22)

I sistemi da a) a d) si basano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992) che è entrata in vigore il 7 agosto 1992 (legge sul commercio estero), che autorizza le autorità indiane a pubblicare dei documenti relativi alle politiche in materia di esportazione e importazione, sintetizzati nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e regolarmente aggiornati. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione pertinente per il periodo dell’inchiesta del riesame in oggetto è il piano quinquennale relativo al periodo 1o aprile 2002-31 marzo 2007 («politiche import-export 02-07»). Le autorità indiane hanno inoltre fissato le procedure di applicazione delle politiche import-export 02-07, pubblicandole nel Manuale di procedura, 1o aprile 2002-31 marzo 2007, vol. I («manuale di procedura 02-07, volume 1») (6). Anche il manuale è aggiornato regolarmente.

(23)

Le esenzioni dall’imposta sul reddito di cui al punto e) si basano sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(24)

Il sistema di crediti all’esportazione di cui al punto f) si basa sui capitoli 21 e 35 A della legge sul regolamento bancario (Banking Regulation Act) del 1949, che permette alla Banca centrale indiana di dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti all’esportazione.

2)   Sistemi regionali

(25)

La Commissione ha esaminato alcuni sistemi che, secondo le informazioni contenute nella richiesta di riesame e nelle risposte al questionario della Commissione, le amministrazioni regionali concedono in alcuni Stati indiani.

a)

Punjab

Sistema di incentivi all’industria del Punjab (Punjab Industrial Incentive Scheme)

Questo sistema si basa sul codice di politica industriale e di incentivi del governo del Punjab.

b)

Gujarat

Sistema di incentivi all’industria del Gujarat (Gujarat Industrial Incentive Scheme)

Restituzione dell’imposta sull’elettricità

Il primo sistema si basa sulle politiche di incentivi all’industria del Gujarat, mentre il secondo sulla legge relativa all’imposta sull’elettricità di Bombay (Bombay Electricity Duty Act) del 1958.

c)

Maharashtra

Sistema di incentivi del governo del Maharashtra (Package Scheme of Incentives of the Government of Maharashtra). Tale sistema si basa sulle decisioni del dipartimento Industria, energia e lavoro del governo del Maharashtra.

(26)

Un sistema relativo all’imposta sul reddito (incentivi a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo) e tre sistemi regionali (incentivi all’industria del Punjab, incentivi all’industria del Gujarat e restituzione dell’imposta sull’elettricità del Gujarat) non sono stati nominati nella richiesta di riesame. Conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato alle autorità indiane la possibilità di ampliare l’ambito dell’inchiesta e di includervi questi sistemi. Le autorità indiane sono state invitate a prendere parte a consultazioni finalizzate, chiarire la situazione relativa a questi sistemi e giungere ad una soluzione concordata. Dopo la consultazione relativa ai quattro sistemi, conclusasi senza una soluzione concordata, questi sono stati inclusi nell’inchiesta sulle sovvenzioni.

3)   Commenti generali relativi alla comunicazione delle informazioni sulle sovvenzioni

(27)

Due produttori esportatori hanno sostenuto che il sistema di licenze preventive, gli incentivi a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo e i crediti all’esportazione dovrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta, in quanto un riesame dovrebbe riguardare i sistemi oggetto dell’inchiesta iniziale. Nella fattispecie, questi tre sistemi e i sistemi regionali non erano stati analizzati nell’inchiesta iniziale.

(28)

Tuttavia, le disposizioni del regolamento di base relative ai riesami intermedi ed in previsione della scadenza non prevedono un approccio così rigido. Per esempio, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riesame intermedio può concludersi con l’aumento delle misure, se le misure in vigore non sono sufficienti a compensare la sovvenzione compensabile. L’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base prevede inoltre che la Commissione possa «esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni […] siano mutate in misura significativa». Un riesame intermedio relativo alle sovvenzioni può quindi portare ad una nuova valutazione di tutte le sovvenzioni, e non solamente dei sistemi esaminati nell’inchiesta iniziale, di cui potrebbe beneficiare il prodotto in esame. Inoltre, nemmeno il riesame in previsione della scadenza deve limitarsi esclusivamente ai sistemi esaminati nell’inchiesta iniziale. L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base parla di «persistere o reiterazione delle sovvenzioni» in generale e non di sistemi di sovvenzioni esaminati nell’inchiesta iniziale. I riesami non si limitano quindi ai sistemi esaminati nell’inchiesta iniziale, ma prevedono la valutazione delle sovvenzioni in corso e future, comprendendo quindi sistemi non esaminati nell’inchiesta iniziale. In effetti, solo un approccio di questo tipo permette un’analisi adeguata della situazione relativa alle sovvenzioni, in un dato periodo dell’inchiesta del riesame. In caso contrario, le amministrazioni potrebbero eludere le misure antisovvenzioni semplicemente cambiando il nome di un sistema o apportando leggere modifiche alla sua struttura, compromettendo così l’obiettivo delle misure compensative, che è quello di compensare le sovvenzioni causa di pregiudizio.

II.   Sistemi nazionali

1)   Sistema di licenze preliminari (Advance Licence Scheme, «ALS»)

a)   Base giuridica

(29)

La descrizione dettagliata del sistema si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 delle politiche import-export 02-07 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del relativo manuale di procedura 02-07, volume I.

b)   Ammissibilità

(30)

L’ALS consiste di sei sottosistemi diversi, descritti più dettagliatamente al considerando 31, che differiscono, tra gli altri aspetti, anche dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’ALS per esportazioni fisiche e dell’ALS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’ALS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’ALS per le «esportazioni presunte» i principali contraenti che riforniscono le categorie di cui al paragrafo 8.2 delle politiche import-export 02-07, per esempio i fornitori delle unità orientate all’esportazione («EOU»). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare di vantaggi relativi alle esportazioni presunte nel quadro del sottosistema Advance Release Order («ARO») e della back to back inland letter of credit.

c)   Attuazione pratica

(31)

Le licenze preliminari possono essere rilasciate per:

i)   esportazioni fisiche: è il sottosistema principale e permette l’importazione esente da dazio di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, la parola «fisiche» indica che il prodotto da esportare deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare sono specificati nella licenza;

ii)   fabbisogno annuo: questo tipo di licenza non è collegato ad un prodotto specifico, ma ad un gruppo di prodotti (per esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare, fino ad una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di uno qualsiasi dei prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti;

iii)   forniture intermedie: questo sistema riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all’ALS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato ad esportare il prodotto finito;

iv)   esportazioni presunte: questo sistema permette ad un imprenditore principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come esportazioni presunte alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j), delle politiche import-export 02-07. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, per esempio la fornitura di merci alle EOU e alle società che hanno sede in una zona economica speciale (special economic zone, «SEZ»);

v)   Advance Release Order («ARO»): il titolare della licenza che ha intenzione di procurarsi i fattori produttivi da fonti indiane, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. Le licenze preliminari vengono convalidate come ARO e girate al fornitore all’atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli stessi ARO. La girata dell’ARO abilita il fornitore locale a benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 02-07 (sistema di licenze preventive per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati;

vi)   back to back inland letter of credit: anche questo sottosistema riguarda la fornitura di merci locali ad un titolare di licenza preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà la licenza per le importazioni dirette, solo relativamente al valore e al volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 02-07 (ALS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).

Durante il periodo dell’inchiesta per il riesame, gli esportatori che hanno collaborato hanno ottenuto, per quanto riguarda i prodotto in esame, vantaggi relativi a quattro sottosistemi, ovverosia i) l’ALS per esportazioni fisiche, ii) l’ALS per fabbisogno annuo, iii) l’ALS per forniture intermedie in quanto fornitore di un esportatore definitivo e iv) l’ALS per esportazioni presunte in quanto fornitore di EOU localizzate in una SEZ. Non è pertanto necessario valutare la compensabilità del sistema v) (ARO) e del sistema vi) (back to back inland letter of credit).

(32)

Per poter procedere alle verifiche, le autorità indiane obbligano il titolare della licenza a tenere, nel formato richiesto, una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze (capitolo 4.30 e appendice 18 del manuale di procedura 02-07, volume I), in pratica un registro dell’utilizzo effettivo (registro di cui all’appendice 18).

(33)

Per quanto riguarda i sottosistemi i), ii) e iv) elencati al considerando 31, sia le importazioni ammesse che le esportazioni obbligatorie (comprese le presunte esportazioni) sono fissate per volume e valore dalle autorità indiane e specificate sulla licenza. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni sono trascritte sulla licenza da funzionari del governo. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale sistema è fissato dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input-Output Norms. Le Standard Input/Output Norms esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel manuale di procedura 02-07, volume II.

(34)

Per quanto riguarda il sottosistema ii), di cui al considerando 31, (ALS per il fabbisogno annuo), sulla licenza viene riportato solamente il valore delle importazioni permesse. Il titolare della licenza è tenuto a mantenere una traccia del collegamento tra i fattori produttivi importati e il prodotto risultante [paragrafo 4.24A(c) del manuale di procedura 02-07, volume I].

(35)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (18 mesi, con due proroghe possibili di 6 mesi ciascuna). Nel caso dell’ALS per fabbisogno annuo, non sono ammesse proroghe.

(36)

Nel corso dell’inchiesta ai fini del riesame è emerso che i fattori produttivi che gli esportatori che hanno collaborato hanno importato in esenzione dai dazi nel quadro dei vari sottosistemi, in base alle importazioni ammesse calcolate con le Standard Input/Output Norms, sono stati importati in quantità superiore rispetto a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all’esportazione. In questo caso, le Standard Input/Output Norms relative al prodotto in esame non sono risultate accurate. Inoltre, durante il periodo dell’inchiesta del riesame, nessuno degli esportatori che hanno collaborato ha compilato il registro del consumo reale basandosi sul consumo effettivo. In quattro casi, i registri non sono stati compilati, nonostante l’obbligo legale di farlo (cfr. considerando 32). In due casi, le società non hanno registrato alcun consumo effettivo. Né gli esportatori oggetto dell’inchiesta, né le autorità indiane sono riusciti a dimostrare che l’esenzione dai dazi all’importazione non ha prodotto una restituzione eccessiva.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(37)

Le autorità indiane e cinque esportatori che hanno collaborato hanno presentato osservazioni relative all’ALS, sostenendo che il sistema funziona come un sistema legittimo di restituzione o di restituzione sostitutiva, simile, secondo quanto affermano, al sistema comunitario di perfezionamento attivo e che prevede, conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III del regolamento di base, l’utilizzo di un sistema di verifica del rapporto tra i fattori produttivi importati in esenzione dei dazi e il prodotto risultante destinato all’esportazione. Le autorità indiane e due esportatori hanno inoltre affermato che sono passibili di compensazione solamente le restituzioni di dazi eccessive. Per quanto concerne il sistema di verifica, essi hanno insistito sul fatto che il sistema di verifica utilizzato fosse adeguato. A tale proposito, hanno fatto riferimento ad un certo numero di elementi di verifica di cui dispongono le autorità indiane, tra cui: le Standard Input/Output Norms, le informazioni relative alla quantità riportate sui documenti di importazione ed esportazione, il registro doganale delle importazioni ed esportazioni effettuate nel quadro dell’ALS, il registro del consumo, un registro relativo al credito di dazi all’esportazione (Duty Entitlement Export Certification book), le verifiche dei rimborsi effettuati dopo il completamento delle operazioni di importazione ed esportazione, controlli ulteriori da parte dell’amministrazione indiana delle accise e dei dazi doganali, verifiche periodiche e azioni legali nel caso di «deviazioni». Le autorità indiane e un produttore esportatore hanno tuttavia affermato che le Standard Input/Output Norms danno talvolta valori inferiori al consumo reale. Nessun esportatore è poi riuscito a dimostrare di avere osservato l’obbligo di mantenere e aggiornare adeguatamente il registro del consumo previsto dalle politiche import-export 02-07. Inoltre, due esportatori hanno sostenuto che la stessa autorità incaricata delle indagini ha calcolato una restituzione eccessiva. Infine, una parte ha sostenuto che la CE è vincolata dai precedenti in materia a non compensare l’ALS. Dopo l’udienza successiva alla comunicazione delle informazioni, un esportatore ha calcolato le restituzioni di dazi eccessive.

e)   Conclusioni

(38)

L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverosia un contributo finanziario del governo dell’India che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

(39)

Inoltre, le licenze preventive relative a esportazioni fisiche, fabbisogno annuo e forniture intermedie sono condizionate, come indica la normativa, all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e passibili di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dell’ALS, avere diritto ad alcun beneficio.

(40)

Ai fini dell’inchiesta presente, anche le licenze preventive per le esportazioni presunte sono di fatto condizionate all’andamento delle esportazioni, in quanto sono state utilizzate da una sola società, in misura limitata, e solo nel quadro di forniture a EOU localizzate in una SEZ, due tipi di strutture a cui si riferisce il paragrafo 8.2, lettera b), delle politiche import-export 02-07. La società ha affermato che i suoi clienti hanno successivamente esportato il prodotto in esame. Conformemente al paragrafo 6.1 delle politiche import-export 02-07, l’obiettivo delle EOU/SEZ è l’esportazione. Nel quadro dell’ALS relativo alle esportazioni presunte, al fornitore indiano viene conferito un vantaggio, poiché le autorità indiane anticipano proventi da esportazione che saranno successivamente ricevuti da un esportatore che opera in una EOU/SEZ. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, una sovvenzione è considerata condizionata alle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, anche se non condizionata di diritto all’andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto ai proventi, effettivi o previsti, derivanti dalle esportazioni.

(41)

Nessuno dei quattro sottosistemi in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Dopo un attento esame delle osservazioni successive alla comunicazione delle informazioni, tale conclusione è confermata. Essi non sono conformi alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le Standard Input/Output Norms relative al prodotto non si sono rivelate sufficientemente precise. Nessun commento sulla comunicazione delle informazioni ha alterato tale conclusione. Al contrario, le autorità indiane stesse hanno ammesso che le Standard Input/Output Norms non si sono rivelate accurate. Ciò conferma quindi che le Standard Input/Output Norms non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo reale, poiché, essendo eccessivamente generose, non permettono alle autorità indiane di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi consumati nella produzione. Inoltre, le autorità indiane non hanno mai proceduto a controlli effettivi sulla base di registri del consumo («registro di cui all’appendice 18») adeguatamente compilati. Le autorità indiane non hanno nemmeno effettuato un ulteriore esame, previsto ove il meccanismo o la procedura di verifica non esistano (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, né sono riuscite a escludere la possibilità di restituzioni eccessive. La presunta analogia tra il sistema di licenze preventive e il sistema comunitario di perfezionamento attivo è irrilevante, in quanto tale sistema non è oggetto dell’inchiesta presente.

(42)

Gli altri elementi di verifica menzionati nei commenti successivi alla comunicazione delle informazioni non esistono più (per esempio il Duty Entitlement Export Certification book, che non è previsto dalle politiche import-export 02-07) o, in mancanza di controlli effettivi dei registri del consumo reale, si basano (per esempio nei casi dei documenti relativi all’importazione e all’esportazione, del registro doganale e delle verifiche dei rimborsi effettuati nel quadro del sistema di licenze preventive) sulle Standard Input/Output Norms, che sono eccessivamente generose e quindi non sufficientemente attendibili. Le autorità indiane non hanno presentato alcuna relazione di revisione dei conti relativa ai produttori esportatori oggetto dell’inchiesta.

(43)

Infine, poiché l’ALS non è mai stato analizzato in base a fatti paragonabili a quelli emersi nel corso della presente inchiesta, in particolare per quanto riguarda l’imprecisione delle Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione, non esistono precedenti vincolanti di non compensabilità.

(44)

I quattro sottosistemi risultano quindi compensabili.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(45)

In mancanza di sistemi permessi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione dei fattori produttivi. Contrariamente alle osservazioni delle autorità indiane e dei due esportatori successive alla comunicazione delle informazioni, il regolamento di base non contempla solamente i casi di restituzioni eccessive dei dazi. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, solamente le restituzioni dei dazi eccessive possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Pertanto, in assenza di un’adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica; si applica invece la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (revenue forgone), piuttosto che delle presunte restituzioni in eccesso. Come previsto dall’allegato II, titolo II, e dall’allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all’autorità investigativa calcolare le restituzioni eccessive. Al contrario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica. Va inoltre osservato che, in assenza di un sistema di verifica efficace, le autorità indiane devono procedere tempestivamente ad un esame ulteriore, di solito prima della verifica in loco prevista da un’inchiesta relativa ai dazi compensativi. Il calcolo della restituzione di dazi eccessiva, presentato da un esportatore dopo la comunicazione delle informazioni, non è stato tempestivo né è stato effettuato dalle autorità indiane e non è stato possibile tenerne conto.

(46)

L’importo della sovvenzione di cui hanno beneficiato gli esportatori che hanno utilizzato l’ALS è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali) sulle merci importate nel quadro dei quattro sottosistemi utilizzati per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame, come risulta dal considerando 31 (numeratore). Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è stata assegnata in base all’andamento delle esportazioni e non in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(47)

Sei società hanno beneficiato di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta del riesame, ottenendo sovvenzioni comprese tra il 22,0 % e il 25,8 % (cfr. considerando 154).

2)   Sistema di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, «DEPBS»)

a)   Base giuridica

(48)

La descrizione dettagliata del sistema si trova al paragrafo 4.3 delle politiche import-export 02-07 e al capitolo 4 del manuale di procedura 02-07, volume I.

b)   Ammissibilità

(49)

Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di tale sistema.

c)   Attuazione pratica del DEPBS

(50)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale sistema. Le aliquote DEPBS sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate utilizzando le Standard Input/Output Norms, che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati.

(51)

Per poter beneficiare dei vantaggi concessi nell’ambito di tale sistema, una società deve effettuare esportazioni. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita (o lasciapassare) per l’esportazione, le autorità indiane non hanno alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve per calcolare il vantaggio è quella di applicazione al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione e non c’è quindi nessuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del vantaggio accordato.

(52)

È inoltre emerso che, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione e in base ai principi contabili in uso in India, i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate sui conti commerciali.

(53)

I crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, eccezion fatta per i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

(54)

I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data di rilascio.

(55)

Una richiesta di crediti DEPBS può coprire fino a 25 operazioni di esportazione e, se registrata elettronicamente, un numero illimitato di operazioni di esportazione. In pratica, non esistono scadenze rigide per la domanda, in quanto i periodi di tempo di cui al capitolo 4.47 del manuale di procedura 02-07, volume I, sono sempre conteggiati a partire dall’operazione di esportazione più recente che figura nella domanda di DEPBS.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(56)

Dopo la comunicazione delle informazioni, tre esportatori che hanno beneficiato di vantaggi nel quadro di tale sistema hanno inviato osservazioni sull’analisi del DEPBS delineata ai considerando che precedono. Essi hanno sostenuto i) che contrariamente alle conclusioni di cui ai considerando 53 e 59, i materiali importati nel quadro del DEPBS devono essere usati nella fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione e che i crediti DEPBS possono essere ottenuti se sono stati pagati i dazi che gravano sui fattori produttivi utilizzati nei prodotti esportati, ii) che il nuovo metodo di calcolo degli importi compensabili (che si concentra sulle operazioni di esportazione, come illustrano i considerando 61 e 62) non va usato, in quanto, secondo gli esportatori, il vantaggio viene concesso solamente se il credito viene usato e in quanto il nuovo approccio si discosta in modo discriminatorio dalla prassi precedente della CE, iii) che il DEPBS deve essere compensato solamente nella misura in cui i relativi crediti sono stati ottenuti per il prodotto in esame e iv) che è necessario tenere conto di una riduzione delle aliquote DEPBS occorsa nel febbraio 2004.

e)   Conclusioni sul DEPBS

(57)

Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo fiscale attribuito dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto essi vengono utilizzati per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Inoltre, i crediti DEPBS conferiscono un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

(58)

Inoltre, il DEPBS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(59)

Tale sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del sistema è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato del materiale per la loro produzione. Così, anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

(60)

Né l’affermazione di un esportatore che i materiali importati nel quadro di tale sistema devono essere utilizzati per la produzione destinata all’esportazione, né l’affermazione che i crediti DEPBS possono essere ottenuti solamente a condizione che sui fattori produttivi utilizzati siano stati versati i dazi all’importazione sono state confermate da prove. Inoltre, le autorità indiane non hanno mai contestato la descrizione del sistema DEPBS di cui sopra. Non si è pertanto tenuto conto di tali osservazioni.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(61)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale sistema. In tale momento, l’amministrazione pubblica indiana è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Come illustrato al considerando 51, una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione (o lasciapassare) in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS concesso per quella determinata operazione di esportazione, le autorità indiane non hanno alcun potere decisionale quanto alla concessione o meno della sovvenzione, né in merito all’importo della sovvenzione medesima. Inoltre, come illustrato allo stesso considerando, eventuali modifiche delle aliquote DEPBS intervenute tra il momento in cui l’esportazione ha effettivamente avuto luogo e il rilascio di una licenza DEPBS non hanno effetto retroattivo sull’importo del vantaggio concesso. Come risulta dal considerando 52, conformemente ai principi contabili in vigore in India, le società possono registrare i crediti DEPBS, in base alla contabilità per competenza, come entrate al momento dell’operazione di esportazione. Infine, potendo contare sulla sovvenzione prevista dal sistema DEPBS e su vantaggi nel quadro di altri schemi, le società si trovano già in una posizione più vantaggiosa dal punto di vista della concorrenza e possono, grazie alle sovvenzioni, praticare prezzi più bassi.

(62)

La logica che sottende l’istituzione di un dazio compensativo è quella di rimediare alle pratiche commerciali basate su un vantaggio illecito in termini di concorrenza. Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del sistema DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti su tutte le operazioni di esportazione realizzate durante il periodo dell’inchiesta.

(63)

Le osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle informazioni non hanno indotto la Commissione a modificare il suo metodo di calcolo, che le Comunità europee hanno già utilizzato in tempi recenti, per esempio nel caso dei sistemi di elettrodi di grafite (7). Inoltre, i principi della certezza del diritto e delle legittime aspettative non ostano alla modifica del metodo. In primo luogo, il nuovo approccio non comporta un nuovo esame completo del sistema, che, in realtà, è sempre risultato compensabile, ma riguarda solamente il calcolo dell’importo della sovvenzione, affinché questo rispecchi meglio l’effettiva situazione registrata durante il periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, questo approccio dipende anche da situazioni che la Commissione ha rilevato nel corso di inchieste recenti, per esempio la registrazione dei crediti DEPBS secondo i principi della contabilità per competenza e in base ai principi contabili in uso in India e il fatto che le politiche import-export 02-07 non prevedano in pratica scadenze per la richiesta di tali crediti. Le osservazioni successive alla comunicazione delle informazioni hanno inoltre confermato che, al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale sistema, l’esportatore ottiene un diritto irrevocabile al credito DEPBS. Tuttavia, è tale momento, e non l’utilizzo successivo, che è decisivo per determinare la concessione di un vantaggio ai sensi del considerando 61, in quanto un esportatore che detiene un tale diritto quesito si trova in una situazione finanziaria migliore.

(64)

Contrariamente a quanto affermato da alcuni produttori esportatori, nel calcolo del credito DEPBS compensabile, la Commissione ha dovuto tenere conto anche delle esportazioni non relative al prodotto in esame. Nel quadro del sistema DEPBS, non esiste l’obbligo di limitare l’uso dei crediti DEPBS all’importazione in esenzione da dazio di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Al contrario, i crediti DEPBS, oltre ad essere liberamente trasferibili, possono essere venduti o utilizzati per l’importazione di merci non soggette a restrizioni sull’importazione (i fattori produttivi relativi al prodotto in questione appartengono a tale categoria), ad eccezione dei beni strumentali. Pertanto, il prodotto in questione può beneficiare di tutti i crediti DEPBS accumulati.

(65)

Inoltre, non si può tenere conto della riduzione delle aliquote DEPBS successive al periodo dell’inchiesta del riesame, in quanto l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non siano di norma prese in considerazione. Inoltre, non esistono garanzie che, in futuro, le autorità indiane non aumentino le aliquote DEPBS.

(66)

Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore), sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Sei società hanno beneficiato di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta del riesame, ottenendo sovvenzioni comprese tra il 3,2 % e l’8,0 % (cfr. considerando 154).

3)   Sistema delle unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme, «EOUS»)/Sistema delle zone economiche speciali (Special Economic Zones Scheme, «SEZS»)

a)   Base giuridica

(67)

I dettagli relativi a tali sistemi sono presentati nei capitoli 6 (EOUS) e 7 (SEZS) rispettivamente delle politiche import-export 02-07 e del manuale di procedura 02-07, volume I.

b)   Ammissibilità

(68)

Ad eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che intendono esportare l’intera produzione di beni e servizi possono essere costituite nel quadro di un SEZS o di un EOUS. Tuttavia, a differenza dei settori dei servizi e dell’agricoltura, per essere ammissibili all’EOUS, le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimento in attività fisse (pari a 10 milioni di rupie indiane).

c)   Attuazione pratica

(69)

Il SEZS ha sostituito il sistema di zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones Scheme, «EPZS»). Le SEZ sono territori ben delimitati dove vige l’esenzione dai dazi che, conformemente alle politiche import-export 02-07, sono considerati territori esteri dal punto di vista di transazioni, dazi e imposte commerciali. 14 SEZ sono già operative e le autorità indiane ne hanno approvato l’istituzione di altre 13.

(70)

Le EOU, invece, sono più flessibili dal punto di vista geografico e possono essere create ovunque sul territorio indiano. Il sistema EOU è complementare al sistema SEZ.

(71)

La domanda relativa ai sistemi EOU e SEZ deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come società di una zona SEZ o come unità EOU è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

(72)

Una condizione fondamentale per beneficiare dei sistemi EOU e SEZ prevista dalle politiche import-export 02-07 è quella di ottenere un reddito netto in valuta straniera: nel periodo di riferimento (5 anni), cioè, il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate.

(73)

Le EOU/SEZ beneficiano dei seguenti vantaggi:

i)

esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione, alla trasformazione o collegati a tali attività;

ii)

esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;

iii)

rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagate sui beni acquistati in ambito locale;

iv)

possibilità di vendere una quota della produzione sul mercato interno, dietro pagamento dei dazi applicabili al prodotto finito, in deroga all’obbligo generale di esportare la totalità della produzione;

v)

esenzione dell’imposta sul reddito normalmente prevista per le vendite destinate all’esportazione, conformemente al capitolo 10A o 10B della legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act), per un periodo di 10 anni dall’inizio delle attività e non oltre il 2010;

vi)

possibilità di una partecipazione di capitale straniero del 100 %.

(74)

Anche se i vantaggi relativi ai due sistemi sono simili, esistono alcune differenze. Per esempio, per le vendite nazionali, una EOU può beneficiare di una riduzione del 50 % dei dazi applicabili («vendite DTA»), mentre nel caso di una SEZ, essi devono essere pagati integralmente. Una EOU può vendere sul mercato interno fino al 50 % della sua produzione a prezzi che rispecchiano tale vantaggio.

(75)

Conformemente al capitolo 65 della legge doganale (Customs Act), le unità che beneficiano di questi sistemi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali.

(76)

Esse hanno l’obbligo di tenere una contabilità specifica, nel formato indicato, relativa a tutte le importazioni, al consumo e all’utilizzo di tutti i materiali importati nonché delle esportazioni effettuate. Tali documenti dovrebbero essere presentati periodicamente alle autorità competenti, su richiesta (relazioni trimestrali e annuali).

(77)

Tuttavia, il paragrafo 10.2 dell’appendice 14-I e il paragrafo 13.2 dell’appendice 14-II del manuale di procedura 02-07, volume I, prevedono che alle EOU e alle SEZ non sarà mai richiesto di stabilire, per ogni partita di merce importata, un collegamento con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite DTA o con le scorte.

(78)

Le vendite sul mercato interno sono spedite e registrate sulla base di autocertificazione. La spedizione delle partite di merci destinate all’esportazione di una EOU è controllata da un funzionario doganale, di stanza permanente presso l’unità. La società è tenuta a rimborsare alle autorità indiane il salario di tale funzionario di collegamento permanente.

(79)

Come prevede il paragrafo 29 dell’appendice 14-II del manuale di procedura 02-07, volume I, tutte le attività delle unità che operano in una SEZ, comprese l’esportazione e la reimportazione di merci sono, salvo diversamente specificato, soggette ad una procedura di autocertificazione. Pertanto, le partite di merci di una SEZ destinate all’esportazione non sono mai soggette a controlli ordinari da parte delle autorità doganali.

(80)

Nel caso presente, il sistema EOU è stato utilizzato da un esportatore che ha collaborato. Poiché il sistema non è stato utilizzato, non è invece necessario analizzare la compensabilità del sistema SEZ. L’esportatore che ha collaborato che ha beneficiato del sistema EOU se ne è servito per importare materie prime e beni strumentali in esenzione dai dazi all’importazione, per acquistare merci sul mercato interno in esenzione dalle accise, per ottenere il rimborso dell’imposta sulle vendite e per vendere parte della sua produzione sul mercato interno, avvalendosi quindi di tutti i vantaggi descritti al considerando 73, punti da i) a iv). L’esportatore ha inoltre beneficiato delle esenzioni dall’imposta sul reddito previste dal sistema EOU. Tuttavia, poiché l’esenzione dall’imposta sul reddito rientra in un sistema di esenzione più facilmente accessibile, la sua discussione è rimandata ai considerando 117 e 118.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(81)

Dopo la comunicazione delle informazioni, un produttore esportatore ha obiettato che, eventualmente, il sistema EOU dovrebbe essere compensato solamente nella misura in cui i dazi pagati per le vendite sul mercato interno non coprono completamente l’ammontare dei dazi all’importazione non riscossi sui fattori produttivi utilizzati per la produzione destinata alla vendita sul mercato interno («restituzioni eccessive»). L’esportatore sostiene che, per quanto riguarda il sistema EOU, che egli ritiene simile al sistema comunitario di perfezionamento attivo, esiste un sistema di verifica conforme alle disposizioni di cui agli allegati I, II e III del regolamento di base. A questo proposito, egli ha affermato che le autorità indiane non richiedono di stabilire una correlazione, per ogni partita di merce, tra i fattori produttivi importati e la corrispondente produzione destinata all’esportazione (cfr. considerando 77), in quanto né il regolamento di base né l’accordo OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative («accordo SMC») prevedono che ciò sia necessario per rendere adeguato un sistema di verifica. Inoltre, l’esportatore sostiene che il sistema interno di controllo delle partite della propria società fornisce informazioni sulla relazione tra fattori produttivi e prodotti finali. L’esportatore ha affermato che, durante il periodo dell’inchiesta, le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5 % delle sue vendite complessive e che la valutazione periodica, da parte delle autorità indiane, della denuncia mensile dei versamenti delle imposte sulle vendite è sufficiente per soddisfare i requisiti in materia previsti dal regolamento di base.

(82)

Secondo l’esportatore, i) per il calcolo, non deve essere presa in considerazione la quantità di materie prime importate durante il periodo dell’inchiesta, come previsto dal considerando 19 della relazione annuale della EOU in oggetto, ma la quantità di materie prime consumate nello stesso periodo, come previsto dal considerando 20 della relazione annuale, e ii) il periodo di ripartizione dei dazi non versati sull’importazione di beni strumentali dovrebbe corrispondere allo specifico periodo di ammortamento della società e non al periodo medio di ammortamento di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato. Infine, egli ha affermato che l’interesse aggiunto (tasso commerciale prevalente in India durante il periodo dell’inchiesta) dovrebbe essere ridotto e corrispondere alla media ponderata del finanziamento della EOU in oggetto relativa al periodo dell’inchiesta del riesame.

e)   Conclusioni sul sistema EOU

(83)

L’esenzione di cui beneficiano le EOU di due tipi di dazi sulle importazioni (i dazi doganali di base e i dazi doganali speciali supplementari) e il rimborso delle imposte sulle vendite rappresentano, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, contributi finanziari attribuiti dalle autorità indiane. Applicando tale sistema, la pubblica amministrazione rinuncia a delle entrate obbligatorie e conferisce un vantaggio alla EOU, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto la EOU risparmia liquidità, non dovendo versare i dazi obbligatori e ottenendo il rimborso delle imposte sulle vendite.

(84)

L’esenzione dalle accise e dai dazi equivalenti sulle importazioni («dazi doganali supplementari»), tuttavia, non comporta la rinuncia ad entrate altrimenti obbligatorie. Le accise e i dazi doganali supplementari, se versati, potrebbero essere usati come crediti per futuri pagamenti di dazi (il cosiddetto meccanismo CENVAT). Tali dazi non sono quindi definitivi. Con il sistema di crediti CENVAT, il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto e non sui fattori di produzione.

(85)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base, solamente l’esenzione dai dazi doganali di base e dai dazi doganali speciali supplementari e il rimborso delle imposte sulle vendite costituiscono sovvenzioni. Inoltre, tali provvedimenti sono condizionati di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di una EOU, di cui al paragrafo 6.1 delle politiche import-export 02-07 è una conditio sine qua non per ottenere gli incentivi.

(86)

Inoltre, le sovvenzioni in oggetto non possono, contrariamente a quanto affermato da un esportatore, essere ritenute sistemi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conformi alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. La presunta analogia tra il sistema EOU e il sistema comunitario di perfezionamento attivo è irrilevante, in quanto tale sistema non è oggetto dell’inchiesta presente.

(87)

Se il rimborso delle imposte sulle vendite e l’esenzione dei dazi all’importazione sono utilizzati per l’acquisto di beni strumentali, ciò viola le condizioni relative ai sistemi consentiti di restituzione, in quanto tali beni non sono immessi nel processo di produzione, come richiesto dall’allegato I, lettere h) (rimborso delle imposte sulle vendite) e i) (restituzione dei dazi all’importazione). L’esportatore ha obiettato che, poiché i beni strumentali sono necessari alla produzione, essi non possono in quanto tali essere esclusi da un sistema consentito di restituzione del dazio. Tuttavia, tale argomentazione non trova riscontro nella formulazione chiara dell’allegato I, lettere h) ed i), in quanto i beni strumentali sono utilizzati per la produzione e non consumati nel processo. L’argomento addotto è pertanto respinto.

(88)

Relativamente agli altri vantaggi accessibili nel quadro di tale sistema, nonostante l’analisi attenta delle argomentazioni dell’esportatore, la Commissione ha confermato che le autorità indiane non avevano attuato un sistema o una procedura di verifica efficace in grado di determinare se e in quale misura i fattori produttivi acquistati in esenzione dai dazi e dalle imposte sulle vendite fossero stati consumati nella produzione del prodotto esportato (allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso del sistema di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2, del regolamento di base).

(89)

Una EOU può vendere una proporzione significativa della propria produzione, corrispondente al 50 % da fatturato annuo, sul mercato interno e non esiste quindi l’obbligo giuridico di esportare la totalità dei prodotti fabbricati. Inoltre, a causa della procedura di autocertificazione, le transazioni relative al mercato interno avvengono senza la supervisione ed il controllo di funzionari statali. Pertanto, le sedi delle EOU non sono completamente soggette ad un controllo fisico da parte delle autorità indiane. Date queste circostanze, affinché un sistema di verifica della restituzione dei dazi sia ritenuto tale, è necessario disporre di ulteriori elementi di verifica, in particolare elementi in grado di determinare la relazione esistente tra i fattori produttivi importati in esenzione dai dazi e i prodotti risultanti destinati all’esportazione. Durante il periodo dell’inchiesta, la EOU oggetto dell’inchiesta attuale non ha venduto sul mercato interno per un valore corrispondente al 50 % del suo fatturato annuo, ma solamente al 5 % circa. Tale dato non ha però alcuna incidenza sulla valutazione generale dell’adeguatezza del sistema di verifica applicato.

(90)

Per quanto concerne gli altri sistemi di verifica applicati, va osservato, come indicato al considerando 77 e confermato dalle comunicazioni dell’esportatore, che le EOU non sono mai obbligate di diritto a descrivere la relazione tra ogni partita di merci importate e la destinazione del corrispondente prodotto risultante. Solo il controllo di tali partite di merci, però, fornirebbe alle autorità indiane informazioni sulla destinazione finale dei fattori produttivi sufficienti a verificare che le esenzioni dai dazi e dalle imposte sulle vendite non siano superiori alla quantità di fattori immessi nel processo produttivo destinato all’esportazione. Le dichiarazioni mensili autocertificate dei versamenti delle imposte sulle vendite sul mercato interno, che vengono periodicamente controllate dalle autorità indiane, non sono sufficienti. Nemmeno i sistemi interni delle società, adottati ma non obbligatori ai sensi delle politiche import-export 02-07, per esempio i sistemi di controllo delle partite, non soddisfano tutti i criteri di un sistema di verifica della restituzione dei dazi. Inoltre, i sistemi di verifica della restituzione dei dazi devono essere elaborati ed adottati dalle autorità pubbliche e la creazione di un sistema di informazioni non deve essere lasciata alla discrezionalità degli amministratori delle singole società. Le revisioni contabili previste dalle autorità indiane sono state richieste sia alla società che all’amministrazione stessa, ma non sono mai state presentate; pertanto, esse non sono state utilizzate come elementi di prova. La Commissione conferma quindi che, poiché alle EOU non viene esplicitamente richiesto, in base alle politiche import-export 02-07, di registrare la relazione tra fattori produttivi e prodotti risultanti, le autorità indiane non hanno adottato un meccanismo di controllo efficace in grado di determinare quali fattori, e in quali quantità, sono stati immessi nella produzione destinata all’esportazione.

(91)

Le autorità indiane non hanno effettuato esami ulteriori, previsti ove il meccanismo o la procedura di verifica non esistano (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, né sono riuscite a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione eccessiva. In linea di principio, tali ulteriori esami dovrebbero essere completati prima della visita di verifica effettuata nel quadro dell’inchiesta, in modo che l’eventuale verifica possa basarsi sui risultati di tali esami (articolo 11, paragrafo 8, e articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base).

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(92)

Pertanto, in mancanza di sistemi consentiti di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione, nel periodo dell’inchiesta del riesame, dell’integrità dei dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali speciali supplementari) normalmente dovuti al momento dell’importazione e del rimborso delle imposte sulle vendite.

(93)

La richiesta dell’esportatore di tenere conto solamente dell’importo dei dazi e delle imposte sulle vendite risparmiati, relativi ai fattori produttivi consumati durante il periodo dell’inchiesta del riesame, è stata respinta. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il conferimento del vantaggio avviene al momento dell’acquisto in esenzione da dazi e da imposte sulla vendita di fattori produttivi importati, in quanto a tale stadio i dazi dovrebbero essere versati.

i)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali speciali supplementari) e rimborso delle imposte sulle vendite relative alle materie prime

(94)

Per l’esportatore che ha beneficiato del sistema EOU, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo di dazi non riscossi (dazi doganali di base e dazi doganali speciali supplementari) sui materiali importati per il settore produzione, ovverosia farmaci sfusi e prodotti intermedi, e alle imposte sulle vendite rimborsate, durante il periodo di inchiesta del riesame. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni generato dal settore dei prodotti farmaceutici sfusi («settore») durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari al 29,6 %.

ii)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali speciali supplementari) sui beni strumentali

(95)

Diversamente dalle materie prime, i beni strumentali non vengono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio conferito alla società oggetto dell’inchiesta è stato calcolato in base all’ammontare dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria del prodotto in esame. Per determinare il normale periodo di ammortamento si è utilizzata la media ponderata dei periodi di ammortamento di tutti gli esportatori che hanno collaborato. La richiesta dell’EOU oggetto dell’inchiesta di utilizzare il periodo di ammortamento della singola società è stata respinta, in quanto «normale» non è sinonimo di «individuale», ma di «media rappresentativa». L’importo calcolato in questo modo, attribuibile al periodo di inchiesta del riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, al fine di ottenere il valore del vantaggio nel tempo e quindi determinare il vantaggio integrale di cui il destinatario ha beneficiato nel quadro di tale sistema. Gli interessi aggiunti sono stati calcolati sulla base dei tassi di interesse commerciali vigenti in India nel periodo dell’inchiesta del riesame. La richiesta dell’esportatore di utilizzare il proprio tasso di interesse inferiore non ha modificato il risultato; il margine di sovvenzione è rimasto lo stesso. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni generato dal settore durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari all’1,3 %.

(96)

Pertanto il margine di sovvenzione complessivo di cui ha beneficiato la società nel quadro del sistema EOU è risultato pari al 30,9 %.

4)   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, «EPCGS»)

a)   Base giuridica

(97)

La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al paragrafo 5 delle politiche import-export 02-07 e al capitolo 5 del manuale di procedura 02-07, volume I.

b)   Ammissibilità

(98)

Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e i fornitori di servizi.

c)   Attuazione pratica

(99)

A condizione che osservi l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e vecchi fino a dieci anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un’imposta, le autorità indiane rilasciano una licenza EPCGS. Dall’aprile 2000, il sistema prevede una riduzione del 5 % del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro di tale sistema. Fino al 31 marzo 2000, le aliquote dei dazi in vigore erano dell’11 % (con possibilità di supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere immessi, per un certo periodo, nel processo produttivo di un certo quantitativo di beni destinati all’esportazione.

(100)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può reclamare i vantaggi connessi alle presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali ad un titolare di licenza EPCGS.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(101)

Alla comunicazione delle informazioni, le autorità indiane e un produttore esportatore hanno obiettato i) che il periodo di ammortamento utilizzato per i beni strumentali non è stato adeguatamente comunicato alle parti interessate e ii) che la Commissione non ha espresso con sufficiente chiarezza perché e in quale misura, per calcolare il valore della sovvenzione compensabile, sono stati aggiunti gli interessi.

e)   Conclusioni relative al sistema EPCG

(102)

Il sistema EPCG costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dalle autorità indiane, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore in quanto i dazi risparmiati all’importazione ne migliorano la liquidità.

(103)

Il sistema EPCG, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Per questo motivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso è ritenuto specifico e compensabile.

(104)

Infine, tale sistema non può essere considerato un sistema consentito di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi consentiti, di cui all’allegato I, lettera i), non riguardano i beni strumentali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(105)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria degli antibiotici. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al periodo dell’inchiesta del riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo, sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciali vigenti in India nel periodo dell’inchiesta del riesame. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Nel periodo dell’inchiesta del riesame, quattro società hanno beneficiato del sistema. Le sovvenzioni ottenute sono state trascurabili.

(106)

Poiché, nel caso in oggetto, il sistema EPCG non sarà compensato, non si ritiene necessario rispondere ai commenti pervenuti dopo la comunicazione delle informazioni.

5)   Sistema di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme, «ECS»).

a)   Base giuridica

(107)

I dettagli relativi a tale sistema si trovano nella Master Circular IECD n. 5/04.02.02/2002-03 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 4/04.02.02/2002-03 (crediti all’esportazione in rupie) pubblicate dalla Banca centrale indiana e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

b)   Ammissibilità

(108)

Possono beneficiare di tale sistema produttori esportatori e operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica

(109)

Nel quadro di questo sistema, la Banca centrale indiana fissa ufficialmente i tassi massimi di interesse applicabili ai crediti all’esportazione in valuta estera ed in rupie che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori, allo scopo di rendere accessibili a questi ultimi il credito a tassi competitivi a livello internazionale. Il sistema EC consiste di due sottosistemi, il sistema di crediti all’esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, «packing credit»), che riguarda i crediti forniti ad un esportatore per l’acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l’imballaggio e/o la spedizione di beni prima dell’esportazione, e il sistema di crediti all’esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine relativi alle esportazioni. La Banca centrale indiana obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del credito netto al finanziamento delle esportazioni.

(110)

Grazie a quanto previsto da queste Master Circulars, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi di interesse migliori rispetto ai tassi d’interesse dei crediti commerciali normali («crediti per cassa»), che sono a livello di mercato. A tale proposito, la Master Circular sui crediti all’esportazione in rupie precisa che i tassi d’interesse massimi relativi al credito concesso agli esportatori prescritti dalla circolare sono inferiori ai tassi di prestito normalmente concessi ad altri mutuatari e sono pertanto da considerarsi agevolati. La differenza di tasso può essere inferiore per società con una buona classificazione creditizia. Le società con le migliori classificazioni creditizie, infatti, possono ottenere crediti all’esportazione e crediti per cassa alle stesse condizioni.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(111)

Alla comunicazione delle informazioni, due esportatori che hanno beneficiato di tale sistema hanno obiettato che il sistema EC non è una sovvenzione compensabile, sostenendo che i) le sovvenzioni compensabili presuppongono il trasferimento di fondi pubblici, ii) i tassi dei crediti del sistema EC sono a livello di mercato, in quanto banche commerciali diverse offrono tassi d’interesse significativamente diversi e iii) i tassi d’interesse relativi ai crediti per cassa sono superiori rispetto a quelli dei crediti all’esportazione, in quanto il finanziamento delle esportazioni è meno rischioso (self-executing) e, nel caso dei crediti all’esportazione in valuta straniera, a causa della presunta minore inflazione delle valute straniere liberamente convertibili rispetto alle rupie indiane, che, sostengono gli esportatori, ha un’incidenza sui tassi d’interesse.

(112)

Inoltre, un esportatore ha sostenuto, senza proporre un nuovo metodo di calcolo del margine di sovvenzione, che, ai fini di tale calcolo, si sarebbero dovuti usare i tassi praticati da altre banche, e non da quelle individuate come banche prestatarie durante la visita di verifica, scegliendo, in ogni caso, per il confronto, i tassi più bassi sia per i crediti all’esportazione che per i crediti di cassa. Un altro esportatore ha sostenuto, senza fornire alcun elemento di prova, che l’importo del prestito dovesse essere ridotto del 25 %, una percentuale che rappresentava capitale proprio, pur essendo stata registrata nella contabilità come capitale straniero.

e)   Conclusioni sul sistema EC

(113)

In primo luogo, i tassi d’interesse preferenziali del sistema di crediti all’esportazione stabiliti dalle Master Circulars della Banca centrale indiana, di cui al considerando 107, possono diminuire i costi degli interessi sostenuti dagli esportatori, rispetto al costo del credito determinato dalle condizioni del mercato e conferire quindi un vantaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che sia stato conferito un vantaggio solamente nei casi dei produttori esportatori in cui si sono riscontrate tali differenze tra tassi d’interesse. Contrariamente alle osservazioni di cui sopra, le differenze non si possono spiegare solamente facendo riferimento alle strategie di mercato delle banche commerciali. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento interno. In realtà, esso è normalmente considerato più rischioso e l’ampiezza delle garanzie necessarie per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale della banca commerciale. Le differenze di tasso tra banche diverse dipendono dalla scelta della Banca centrale indiana di fissare i tassi massimi dei mutui per ogni singola banca commerciale. Inoltre, se non fosse per le Master Circulars della Banca centrale, le banche commerciali non sarebbero obbligate a offrire, ai mutuatari di finanziamenti alle esportazioni, crediti all’esportazione in valuta straniera a tassi d’interesse forse più vantaggiosi. Per riassumere la risposta alle obiezioni di cui sopra, va osservato che l’obiettivo delle Master Circulars della Banca centrale è quello di fornire finanziamenti alle esportazioni a «tassi competitivi a livello internazionale» e che la stessa Banca centrale considera i tassi dei crediti all’esportazione «agevolati». In secondo luogo, nonostante il fatto che i crediti agevolati del sistema di crediti all’esportazione siano concessi da banche commerciali, il vantaggio è un contributo finanziario accordato da una pubblica amministrazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base. Va osservato a questo proposito che né l’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base, né l’accordo SMC prevedono che sia necessario un onere a carico dei conti pubblici, ovvero il rimborso versato alle banche commerciali da parte delle autorità indiane, per qualificare un’operazione come sovvenzione; è sufficiente infatti che la pubblica amministrazione incarichi o dia ordine di svolgere le funzioni di cui ai punti i), ii) e iii), dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. La Banca centrale indiana è un ente pubblico che rientra nella definizione di pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, essendo di proprietà statale al 100 %, perseguendo finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio in materia di politica monetaria, ed essendo i suoi dirigenti nominati dal governo indiano. La Banca centrale indiana determina le scelte di enti privati, in quanto le banche commerciali sono vincolate dalle condizioni, relative tra l’altro ai tetti massimi per i tassi d’interesse sui crediti all’esportazione, pubblicate nelle sue Master Circulars e dalle sue disposizioni relative al fatto che le banche commerciali debbano destinare una certa percentuale di credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tale azione obbliga le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie mutui sotto forma di finanziamento agevolato delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari sarebbero di norma di competenza della pubblica amministrazione e la prassi non differisce in modo significativo dalla prassi normalmente seguita dalle pubbliche amministrazioni, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La sovvenzione è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d’interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e quindi condizionati all’andamento delle esportazioni, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(114)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato per i crediti all’esportazione utilizzati durante il periodo dell’inchiesta del riesame e l’importo che sarebbe stato pagato se fossero stati applicati gli stessi interessi dei normali crediti commerciali utilizzati dalla società in oggetto. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale relativo alle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. L’obiezione, pervenuta in ritardo, di un esportatore, secondo la quale l’importo del credito verificato durante la visita di verifica dovrebbe essere diminuito del 25 % in quanto costituito, in tale percentuale, da capitali propri, un fatto mai nominato, né prima né durante la visita di verifica, non è stata suffragata da elementi di prova e non può quindi essere accolta. Per quanto riguarda la richiesta di utilizzare, per quanto concerne le banche prestatarie, informazioni nuove e diverse dalle informazioni fornite durante la visita di verifica, essa è stata ugualmente respinta, in quanto tali informazioni non sono pervenute in tempo utile e non sono state oggetto di verifica. In ogni caso, l’esportatore in questione non ha dimostrato di avere ottenuto finanziamenti all’esportazione dalle banche commerciali che offrivano le condizioni più vantaggiose. Sei società hanno beneficiato del sistema dei crediti all’esportazione, ottenendo sovvenzioni fino al 2,3 %.

6)   Sistemi di esenzione dall’imposta sul reddito

a)   Esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione (Export Income Tax Exemption Scheme, «EITES»)

i)   Sezione 80HHC della legge sulle imposte sul reddito del 1961 (Income Tax Act 1961, «ITA»).

(115)

La Commissione ha rilevato che, durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, quattro esportatori oggetto dell’inchiesta hanno beneficiato di un’esenzione parziale dall’imposta sul reddito relativamente ai profitti derivanti dalle vendite all’esportazione. La base giuridica dell’esenzione si ritrova nella sezione 80HHC dell’ITA.

(116)

Tale disposizione dell’ITA è stata revocata a partire dall’anno di accertamento 2005-2006 (ossia per l’anno finanziario che va dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005) e non conferirà pertanto al richiedente alcun vantaggio dopo il 31 marzo 2004. Anche se quattro esportatori oggetto dell’inchiesta hanno beneficiato del sistema nel periodo dell’inchiesta del riesame, essendo stato successivamente revocato, esso non sarà compensato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

ii)   Sezioni 10A e 10B dell’ITA

(117)

Rimane invece applicabile fino al 31 marzo 2010 e per 10 anni a partire dall’inizio della produzione, l’esenzione totale delle imposte sul reddito relativa alle entrate derivanti dalle vendite all’esportazione delle società stabilitesi di recente in una SEZ, in una zona di libero scambio o nei parchi tecnologici per la produzione di hardware e software (ITA, sezione 10A) o delle EOU costituitesi di recente (ITA, sezione 10B).

(118)

Una società ha beneficato negli ultimi dieci anni, a cominciare dall’anno finanziario 1993-1994, dei vantaggi previsti dall’ITA, sezione 10B e non sarà quindi più ammissibile a tali vantaggi a partire dall’anno finanziario 2003-2004. In questo caso, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, tale sistema non sarà pertanto compensato.

b)   Incentivi a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo (Income Tax Incentive for Research and Development, «ITIRAD»)

i)   Base giuridica

(119)

La descrizione dettagliata degli ITIRAD si trova nella sezione 35 (2AB) dell’ITA.

ii)   Ammissibilità

(120)

Possono beneficiare di tale sistema le società impegnate nella produzione di biotecnologia, prodotti farmaceutici, prodotti chimici, apparecchiature elettroniche, computer e software per computer, apparecchiature per telecomunicazioni, elicotteri, aeromobili ed eventuali altri articoli o prodotti oggetto di notifica.

iii)   Attuazione pratica

(121)

Previa approvazione del dipartimento di ricerca scientifica e industriale del governo indiano, per qualsiasi spesa (esclusi il costo del terreno o dell’immobile) relativa alla ricerca e allo sviluppo, è prevista una deduzione, ai fini del versamento delle imposte, di una somma pari al 150 % dei costi effettivamente sostenuti. Pertanto, grazie ad una deduzione del 50 % di spese fittizie (ovverosia spese non sostenute), la base imponibile e quindi la pressione fiscale diminuiscono artificialmente.

iv)   Commenti sulle informazioni comunicate

(122)

Dopo la comunicazione delle informazioni, un esportatore, che ha beneficiato dei vantaggi previsti da questo sistema, ha presentato le osservazioni seguenti: lo schema non dovrebbe essere compensato, perché i), anche se effettivamente limitati ad alcuni settori, gli ITIRAD non sarebbero specifici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto tutte le società di tali settori sono ammissibili e ii), conformemente alla sezione 35 (2AB), sottosezione 5), dell’ITA, le spese sostenute dopo il 31 marzo 2005 non rientreranno nel sistema.

v)   Conclusioni sugli ITIRAD

(123)

Gli ITIRAD costituiscono una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione artificiale della base imponibile prevista dalla sezione 35 (2AB) dell’ITA costituisce un contributo finanziario delle autorità indiane, in quanto comporta la rinuncia da parte del governo indiano ad entrate fiscali che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dell’imposta sul reddito conferisce un vantaggio alla società, in quanto ne migliora la liquidità.

(124)

Le autorità indiane hanno argomentato, ribadendolo dopo la comunicazione delle informazioni, che l’ammissibilità agli ITIRAD è basata su criteri oggettivi e che pertanto il sistema non è specifico. Tuttavia, la formulazione chiara della sezione 35 (2AB) dell’ITA dimostra che gli ITIRAD sono effettivamente specifici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e quindi compensabili. L’ammissibilità al sistema non si basa su criteri obiettivi, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, sono neutri. I vantaggi di questo sistema sono accessibili solamente ad alcuni settori industriali di cui al considerando 120 e le autorità indiane non hanno esteso l’ammissibilità a tutti i settori. Contrariamente all’osservazione presentata da un esportatore, tale limitazione costituisce specificità, poiché la categoria «gruppo di industrie» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base è praticamente sinonimo di restrizioni di settore. La restrizione in oggetto non è di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero dei dipendenti e la dimensione dell’impresa.

(125)

Inoltre, l’affermazione che le spese sostenute dopo il 31 marzo 2005 non rientrano più nel sistema non ne comporta la non compensabilità ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Non è infatti stato dimostrato che il sistema fosse già revocato al momento della preparazione delle conclusioni dell’inchiesta, né che l’esportatore non otterrà più vantaggi nel quadro degli ITIRAD. Al contrario, gli ITIRAD saranno in vigore per tutto l’anno di valutazione 2005/2006 (ovverosia l’anno finanziario 2004/2005) e il relativo sistema continuerà pertanto a conferire ulteriori vantaggi. Inoltre, l’esportatore non ha dimostrato la fondatezza della sua affermazione che il governo indiano non prevede di prorogare il sistema in questione. In realtà, il sistema è già stato prorogato in passato (8). Non ci sono indicazioni che una tale proroga non verrà introdotta con la prossima legge finanziaria, in particolare perché il governo indiano, né al momento della consultazione, né nelle sue osservazioni successive alla comunicazione delle informazioni, ha accennato al fatto che a partire dal 31 marzo 2005 il sistema i) scadrà e ii) non sarà sostituito da una disposizione analoga di agevolazione fiscale.

vi)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(126)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base della differenza tra le imposte sul reddito dovute nel periodo dell’inchiesta del riesame e le imposte modificate dall’applicazione delle disposizioni della sezione 35(2AB) dell’ITA. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione calcolato per la società che ha beneficiato degli ITIRAD è risultato pari all’1,5 %.

III.   Sistemi regionali

1)   Sistemi di incentivi all’industria (Industrial Incentive Schemes, IIS) delle pubbliche amministrazioni del Gujarat e del Punjab.

(127)

Gli Stati del Gujarat e del Punjab accordano alle imprese industriali ammissibili incentivi sotto forma di esenzione e/o differimento di imposte sulle vendite e sull’acquisto, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo industriale di zone economicamente arretrate situate nel proprio territorio. In quanto praticamente identici, i due sistemi sono valutati insieme.

a)   Base giuridica

(128)

La descrizione dettagliata dei sistemi applicati dai governi del Gujarat e del Punjab si trova nella risoluzione del governo del Gujarat n. INC-1090-1023-(2)-I(GR n. 2) del 16 ottobre 1990 e nella risoluzione del governo del Punjab n. 15/43/96-5IB/2238 del 20 marzo 1996.

b)   Ammissibilità

(129)

Possono beneficiare dei vantaggi previsti dai sistemi in oggetto le società che aprono nuovi impianti industriali o espandono in misura significativa impianti industriali esistenti in aree economicamente arretrate. Tuttavia, esistono elenchi completi di industrie non ammissibili, per evitare che le società attive in determinati campi beneficino degli incentivi.

c)   Attuazione pratica

(130)

Per beneficiare dei sistemi, le società devono investire in zone economicamente arretrate. Queste zone, che rappresentano unità territoriali nei due Stati, sono classificate in base allo sviluppo economico in diverse categorie; altre aree sono invece escluse dall’applicazione di questi sistemi di incentivi. I criteri principali per fissare l’importo degli incentivi sono l’entità degli investimenti e il tipo di zona in cui l’impresa opera od opererà.

(131)

Gli incentivi possono essere concessi in qualsiasi momento poiché non ci sono limiti di tempo relativi alla presentazione delle richieste di incentivi o all’adempimento dei criteri quantitativi.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(132)

Dopo la comunicazione delle informazioni, due esportatori che hanno beneficiato di vantaggi nel quadro del sistema di incentivi all’industria hanno affermato che i) il sistema non rappresenta una sovvenzione alle esportazioni, ii) esso costituisce una compensazione delle spese straordinarie sostenute a causa della mancanza di strutture appropriate nelle aree economicamente arretrate e iii) un esportatore non ne beneficia più dal 5 luglio 2003.

e)   Conclusioni sul sistema di incentivi all’industria

(133)

Questi sistemi costituiscono una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, rappresentando rispettivamente contributi finanziari da parte dei governi del Gujarat e del Punjab, poiché gli incentivi concessi, nella fattispecie esenzioni dalle imposte sulle vendite e sugli acquisti, diminuiscono il gettito fiscale che sarebbe altrimenti dovuto. Inoltre, gli incentivi conferiscono un vantaggio ad una società, in quanto, poiché le imposte dovute non vengono versate, ne migliorano la situazione finanziaria.

(134)

Inoltre, i sistemi sono specifici in quanto regionali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto di essi beneficiano solo alcune società che hanno investito all’interno di alcune aree geografiche definite, che rientrano nella giurisdizione degli Stati in questione. Le società ubicate all’esterno di tali zone non sono ammissibili e inoltre il livello del vantaggio varia in base alla zona.

(135)

Le autorità indiane non approvano tale valutazione. In primo luogo, esse sostengono che il commercio internazionale non è per sua natura soggetto alle imposte sulle vendite, come stabilisce la costituzione indiana. Ne consegue, secondo le autorità indiane, che i sistemi in questione non comportano, nel caso delle operazioni di esportazione, la rinuncia a entrate altrimenti dovute e che non devono pertanto essere compensati. Tuttavia, e contrariamente alle osservazioni in materia di due esportatori successive alla comunicazione delle informazioni, il sistema non è stato valutato come sovvenzione alle esportazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, cioè direttamente collegato alle esportazioni del prodotto in esame, ma come specifico in un altro senso (cfr. considerando 134). Non è necessario che esista un collegamento diretto tra la sovvenzione e il prodotto esportato per rendere compensabile un sistema di sovvenzioni. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base, è sufficiente stabilire che esiste un legame diretto tra la sovvenzione e la società produttrice. Sulla base del principio che «il denaro è fungibile», tutti i tipi di sovvenzioni interne di questo tipo si ripercuotono, grazie ai prezzi più bassi che possono essere praticati, sulle operazioni di esportazione, in quanto esse migliorano la liquidità generale della società. Inoltre, le autorità indiane non hanno dimostrato che, nel caso delle vendite all’esportazione, l’esenzione generale dalle imposte sulle vendite non copra anche oneri fiscali relativi a fattori produttivi. In effetti, nel caso in oggetto, le società hanno utilizzato gli incentivi all’industria per compensare oneri fiscali relativi agli acquisti.

(136)

Le autorità indiane hanno inoltre obiettato che il sistema di crediti all’industria, anche se, per propria ammissione, limitato ad alcune zone economicamente arretrate all’interno dei territori del Gujarat e del Punjab, non deve essere ritenuto specifico, in quanto, all’interno di queste regioni speciali, non favorisce alcune società. Le autorità indiane hanno però ammesso che non tutte le produzioni attestate in tali territori sono ammissibili a tale sistema. Una restrizione di carattere regionale relativa ad un sistema statale di sovvenzioni che ne limita l’applicazione a zone ben definite all’interno del suo territorio costituisce specificità. Sistemi di questo tipo favoriscono chiaramente alcune società rispetto ad altre, in quanto una società ubicata in una regione ammissibile può ottenere degli aiuti, a differenza di un concorrente che opera in una regione non ammissibile. Tale differenziazione non è obiettiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base ed è pertanto specifica, in quanto il sistema non è applicato orizzontalmente su tutto il territorio dello Stato.

(137)

L’obiezione che il sistema di crediti all’industria sia servito per compensare le spese straordinarie sostenute a causa delle infrastrutture insufficienti, presentata da un esportatore, non altera la conclusione che la sovvenzione è compensabile, in quanto tali spese non sono state dimostrate.

(138)

L’esportatore che ha obiettato di non risultare più ammissibile al sistema degli incentivi all’industria non ha fornito elementi di prova a conferma di tale obiezione, per esempio una dichiarazione del governo del Gujarat. Al contrario, nella relazione sulla gestione relativa al 2002-2003 (ovverosia il periodo dell’inchiesta del riesame), egli ha affermato che avrebbe cercato di ottenere la proroga degli incentivi all’industria fino al 2012. Va osservato che una proroga di questo tipo è prevista dal sistema dei crediti all’industria del Gujarat. La società non ha fornito elementi di prova che dimostrassero che il governo del Gujarat avesse negato tale proroga.

(139)

Le argomentazioni delle autorità indiane e le osservazioni presentate dopo la comunicazione delle informazioni non hanno pertanto alterato la valutazione del sistema (esenzione dalle imposte sulla vendita e sull’acquisto) che è pertanto considerato compensabile.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(140)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo delle imposte sulle vendite e sugli acquisti normalmente dovute nel periodo dell’inchiesta del riesame e che, nel quadro di tali sistemi, non sono state versate. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base alle vendite complessive registrate durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Nel periodo in questione, tre società hanno beneficiato dei sistemi, ottenendo vantaggi pari al 2,4 % (due società) e al 3,1 %.

2)   Sistema di esenzione dall’imposta sull’elettricità (Electricity Duty Exemption Scheme,«EDE») del governo del Gujarat

(141)

Lo Stato del Gujarat accorda alle imprese industriali ammissibili incentivi sotto forma di esenzione dal pagamento dell’imposta sull’elettricità allo scopo di incoraggiare lo sviluppo industriale di zone economicamente arretrate situate in tali Stati.

a)   Base giuridica

(142)

La descrizione dettagliata del sistema EDE applicato dal governo del Gujarat si trova nella legge relativa all’imposta sull’elettricità di Bombay (Bombay Electricity Duty Act) del 1958, in particolare alle sezioni 3(2)(vi) e 3(2)(vii)(a) e (b), modificata dall’ordinanza di modifica delle leggi del Gujarat (Gujarat Adaptation of Laws Order) del 1960.

b)   Ammissibilità

(143)

Possono beneficiare dei vantaggi previsti da questo sistema le società che aprono nuovi impianti industriali o espandono in misura significativa impianti industriali esistenti in aree economicamente arretrate.

c)   Attuazione pratica

(144)

Possono beneficiare del sistema soltanto le società che hanno realizzato investimenti in talune aree geografiche ben definite nel territorio dello Stato del Gujarat. Il sistema permette al governo del Gujarat di escludere qualsiasi zona e qualsiasi nuova impresa industriale dal pagamento dell’imposta sull’elettricità. Inoltre, le nuove imprese industriali che si stabiliscono in aree speciali possono beneficiare, per un periodo di cinque anni dall’inizio della produzione, dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sull’elettricità o di una riduzione del 50 % di tale imposta.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(145)

Dopo la comunicazione delle informazioni, un esportatore che ha beneficiato del sistema ha obiettato che a partire dal 4 giugno 2004 non ne ha più beneficiato, mentre un secondo esportatore ha affermato di non averne mai beneficiato. Tuttavia, va osservato che, per quanto riguarda il secondo esportatore, non si è tenuto conto di tale sistema nel calcolo dell’importo della sua sovvenzione.

e)   Conclusioni sul sistema EDE

(146)

Questo sistema costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Esso costituisce un contributo finanziario del governo del Gujarat, in quanto riduce le entrate statali dovute e conferisce un vantaggio alla società che ne beneficia. Il sistema è anche specifico in quanto regionale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto di esso beneficiano solo alcune società che hanno investito all’interno di alcune aree geografiche definite, che rientrano nella giurisdizione dello Stato del Gujarat. Infine, i criteri e le condizioni di ammissibilità che regolano l’incentivo in questione non sono chiaramente stabiliti per legge, regolamento o altro atto ufficiale. La visita di verifica ha permesso di stabilire che una società ha beneficiato del sistema per nove anni. Nemmeno su richiesta esplicita, la società ha fornito informazioni, diverse dallo stesso Bombay Electricity Duty Act, che avrebbero potuto modificare la conclusione.

(147)

Le autorità indiane hanno obiettato che, poiché nel 1999, in un caso analogo, il sistema non è stato compensato, in quanto ritenuto applicato orizzontalmente in tutto uno Stato, esso non deve essere compensato. A tale proposito, essa si sono limitate a presentare una notifica del dipartimento dell’Industria, dell’energia e del lavoro dello Stato del Maharashtra, relativa al Bombay Electricity Duty Act del 1958. Tale informazione non riguarda però lo Stato del Gujarat. Inoltre, va osservato che, in base a tale notifica, l’incentivo EDE non sembra risultare applicabile a tutte le regioni/zone del Maharashtra, risultando quindi specifico, in quanto limitato ad alcune regioni. Un esportatore oggetto dell’inchiesta ha beneficiato di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta del riesame. Per le ragioni di cui al considerando precedente, nel caso di questo esportatore il sistema viene ritenuto compensabile.

(148)

L’esportatore che ha obiettato di non risultare più ammissibile al sistema EDE non ha fornito elementi di prova a conferma di tale affermazione, per esempio una dichiarazione del governo del Gujarat. Al contrario, nella relazione sulla gestione relativa al 2002-2003 (corrispondente al periodo dell’inchiesta del riesame), egli ha affermato che avrebbe cercato di ottenere la proroga degli incentivi EDE fino al 2012; in passato, era riuscito ad ottenere proroghe per un totale di nove anni, nonostante la normativa in vigore prevedesse che il periodo di esenzione EDE fosse di cinque anni. La società non ha fornito elementi di prova che dimostrassero che il governo del Gujarat ha negato tale proroga.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(149)

Il vantaggio conferito all’esportatore è stato calcolato in base all’importo dell’imposta normalmente dovuta durante il periodo dell’inchiesta del riesame, ma non corrisposto in virtù del sistema. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base alle vendite complessive registrate durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto essa si riferisce alle vendite complessive, interne e all’esportazione, e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione calcolato per la società che ha beneficiato del sistema EDE è risultato pari allo 0,2 %.

3)   Sistema d’incentivi (Package Scheme of Incentives, «PSI») del governo del Maharashtra

(150)

Nessun produttore esportatore ha beneficiato del PSI.

IV.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(151)

Per il calcolo del tasso di sovvenzione, la Commissione ha sempre considerato le società collegate come un’entità unica, perché il calcolo di tassi singoli potrebbe incoraggiare l’elusione delle misure compensative e il conseguente annullamento della loro efficacia, permettendo ai produttori collegati di introdurre le proprie merci nella Comunità attraverso la società con il tasso individuale più basso. Per evitare una situazione di questo tipo, per ogni società collegata viene calcolata un’aliquota individuale relativa al sistema di cui ha beneficiato e successivamente viene determinata la media ponderata degli importi delle sovvenzioni, che viene attribuita a tutte le società collegate.

(152)

Due produttori esportatori sono stati considerati società collegate ed è stato loro assegnato un tasso di sovvenzione unico, in quanto ognuno di loro è in grado di esercitare un potere di costrizione sull’altro. Secondo le relazioni annuali, i principali amministratori delle due società sono parenti e possono esercitare un’influenza reciproca significativa. Conformemente ai principi contabili in vigore in India, un’influenza reciproca significa la partecipazione alle decisioni operative o finanziarie della società; in presenza di un’influenza di questo tipo, sempre conformemente ai principi contabili in vigore in India, due società si ritengono collegate. Inoltre, conformemente alla normativa europea in materia di dogane, due parti sono ritenute legate quando si controllano reciprocamente o appartengono alla stessa famiglia (9).

(153)

Dopo la comunicazione delle informazioni, un produttore esportatore non si è dichiarato d’accordo con tale analisi sostenendo, senza fornire elementi di prova, che tra le due società in questione non esistono relazioni commerciali. Il produttore esportatore non ha tuttavia contestato la descrizione di cui al considerando 152, né ha dimostrato perché, nonostante i fatti, le società non dovrebbero essere considerate parti collegate. L’argomentazione deve pertanto essere respinta.

Per i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili ai sensi delle disposizioni del regolamento di base varia tra il 25,3 % e il 35,1 %.

(154)

Tenuto conto dell’alto livello di collaborazione, l’aliquota della sovvenzione per tutte le società che non hanno collaborato è fissata al livello del più elevato tasso individuale, ovverosia al 35,1 %.

SISTEMA →

ALS

DEPBS

EOUS

EPCGS

ECS

ITIRAD

PSI

GIIS

PIIS

EDE

Totale

SOCIETÀ ↓

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

KDL Biotech Ltd.

22,8

4,6

zero

trascurabile

1,0

zero

zero

zero

zero

zero

28,4

Nectar Lifesciences Ltd.

25,8

3,2

zero

trascurabile

2,3

zero

zero

zero

2,4

zero

33,7

Nestor Pharmaceuticals Ltd.

22,0

3,3

zero

zero

trasc.

zero

zero

zero

zero

zero

25,3

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.

zero

zero

30,9

zero

1,1

zero

zero

zero

zero

zero

32,0

Ranbaxy Laboratories Ltd.

25,6

8,0

zero

trascurabile

trascurabile

1,5

zero

zero

zero

zero

35,1

Surya Pharmaceutical Ltd.

25,8

3,2

zero

trascurabile

2,3

zero

zero

zero

2,4

zero

33,7

Torrent Gujarat Biotech Ltd.

24,8

zero

zero

zero

zero

zero

zero

3,1

zero

0,2

28,1

D.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

(155)

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni.

(156)

Come illustrato ai considerando 21 e 153, la Commissione ha appurato che durante il periodo dell’inchiesta del riesame, gli esportatori indiani del prodotto in esame hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dalle autorità indiane. In effetti, i margini di sovvenzione riscontrati durante il riesame sono più alti di quelli rilevati nell’inchiesta iniziale, che erano compresi tra lo 0 % e il 15,3 % [considerando 43 del regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio]. Solo il sistema di sovvenzioni di cui ai considerando 115 e 116 (80 HHC ITA) è stato revocato; in altri casi, alcune società sono diventate non ammissibili a beneficiare di certi sistemi. Di ciò, la Commissione ha tenuto conto nel calcolo delle aliquote di sovvenzione. I restanti sistemi di sovvenzioni esaminati conferiscono continui vantaggi e niente indica che tali programmi saranno gradualmente abbandonati o modificati in un futuro prossimo. Se la situazione non cambia, gli esportatori del prodotto in esame continueranno a ricevere sovvenzioni compensabili. Ogni esportatore è ammissibile a più programmi di sovvenzioni. Tenuto conto della situazione, la Commissione ha ritenuto ragionevole concludere che è probabile che le sovvenzioni continueranno in futuro.

(157)

Poiché è stato dimostrato che le sovvenzioni sono state continue durante il periodo del riesame e che con ogni probabilità continueranno in futuro, la questione della probabilità della reiterazione delle sovvenzioni è irrilevante.

E.   INDUSTRIA COMUNITARIA

I.   Produzione comunitaria

(158)

Durante il periodo di inchiesta del riesame, nella Comunità il prodotto simile è stato prodotto dai seguenti produttori comunitari: Sandoz, DSM, ACS Dobfar SpA and Antibioticos SA. La Sandoz ha chiesto un riesame combinato, uno in previsione della scadenze e uno intermedio, delle misure antisovvenzione in vigore e la DSM ha sostenuto la richiesta. La Sandoz e la DSM hanno collaborato senza riserve all’inchiesta del riesame. Gli altri produttori comunitari non hanno collaborato, ma non si sono opposti all’apertura del riesame combinato in previsione della scadenza e intermedio.

(159)

Durante il periodo in esame, un produttore esportatore ha importato due tipi di prodotto in esame dall’India e da altri paesi terzi, ma tale circostanza non ne muta lo status di produttore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. Rispetto alla sua produzione di prodotto simile, i quantitativi importati dall’India durante il periodo dell’inchiesta del riesame hanno rappresentato una proporzione relativamente bassa, pari a meno del 10 %. Inoltre, le sue importazioni del prodotto in esame dall’India sono state di natura transitoria, in quanto esso è in fase di ristrutturazione della produzione nella Comunità ed ha cominciato a produrre tipi di prodotto in esame che prima importava, tra gli altri paesi, dall’India.

II.   Definizione di industria comunitaria

(160)

Il prodotto simile, prodotto dai produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo di inchiesta del riesame, ha rappresentato il 70,5 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile. Tali società costituiscono quindi l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base e vengono considerate l’industria comunitaria.

F.   ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

I.   Introduzione

(161)

Per determinare le tendenze relative a volumi e prezzi, sono state usate le statistiche Eurostat relative ai codici TARIC 2941101010, 2941102010 e 2941900030 e le informazioni contenute nelle risposte fornite al questionario dall’industria comunitaria, sottoposte a verifica.

(162)

I dati relativi all’industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta.

(163)

Se necessario, per ragioni di riservatezza, per illustrare l’evoluzione delle tendenze vengono usati indici.

(164)

Dopo la comunicazione delle informazioni, un esportatore ha affermato che l’esame del pregiudizio avrebbe dovuto essere svolto sulla base delle informazioni relative alla situazione del mercato comunitario successivo all’allargamento del 1o maggio 2004, ovverosia comprendendo i nuovi dieci Stati membri.

(165)

Tenuto conto del fatto che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non siano di norma prese in considerazione, la richiesta è stata respinta. In ogni caso, le informazioni disponibili indicano che i dieci nuovi Stati membri non producono il prodotto in esame; pertanto, la situazione dell’industria comunitaria non è stata modificata dall’allargamento.

(166)

Un esportatore ha affermato, come osservazione di carattere generale non suffragata da elementi di prova, che l’analisi del pregiudizio pubblicata non ha tenuto conto di tutti i fattori di cui all’articolo 8 del regolamento di base e non si è basata su elementi di prova diretti.

(167)

Le osservazioni relative ad aspetti specifici dell’analisi del pregiudizio saranno trattate nel contesto dei paragrafi corrispondenti dell’analisi che segue. Tuttavia, in risposta all’osservazione di carattere generale, si osserva che i) l’analisi del pregiudizio si è basata su fatti verificati e suffragati da elementi di prova e ii) come ripreso di seguito, sono stati esaminati tutti i fattori relativi alle importazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i 17 indicatori di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base relativi alla situazione dell’industria comunitaria e tutti i fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate di cui all’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base.

II.   Determinazione del mercato comunitario in questione

(168)

Per poter stabilire se l’industria comunitaria abbia o meno subito un pregiudizio e determinare il consumo e i diversi indicatori economici relativi alla situazione di detta industria, si è esaminato se, e in quale misura, l’analisi dovesse tener conto dell’uso cui viene destinata successivamente la produzione del prodotto simile dell’industria comunitaria.

(169)

Il prodotto simile è venduto dall’industria comunitaria i) ad acquirenti non collegati e ii) nell’ambito dello stesso gruppo di società (entità collegate) per successive trasformazioni. Le vendite alle entità non collegate sono state considerate vendite sul mercato libero, mentre le vendite alle entità collegate in vista di una nuova trasformazione del prodotto sono state considerate vendite per uso vincolato, a causa dell’impossibilità di scegliere liberamente il fornitore.

(170)

Per quanto riguarda gli indicatori relativi all’industria comunitaria, quali volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato comunitario, quota di mercato, crescita, redditività, volume e prezzi delle esportazioni, è emerso che ai fini di un’analisi e di una valutazione significative era necessario concentrarsi sulla situazione prevalente sul mercato libero. Poi, se possibile e giustificato, per disporre di un’immagine completa della situazione dell’industria comunitaria, tali conclusioni sono state messe a confronto con i dati relativi al mercato vincolato.

(171)

Quanto invece agli altri indicatori economici, si è accertato nel corso dell’inchiesta che essi potevano essere ragionevolmente esaminati facendo riferimento all’attività complessiva dell’industria comunitaria. In effetti, la produzione (destinata all’uso vincolato o ad essere venduta sul mercato libero), la capacità, l’utilizzazione degli impianti, gli investimenti, le scorte, l’occupazione, la produttività, i salari e la capacità di ottenere capitali dipendono dall’intera gamma delle attività, sia che la produzione venga destinata all’uso vincolato, sia che il prodotto venga venduto sul mercato libero.

(172)

Due esportatori non hanno accettato tale analisi relativa ai mercati libero e vincolato, sostenendo che non fosse obiettiva ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base.

(173)

La Commissione ritiene però che l’inchiesta in questione abbia distinto nettamente tra mercato libero e mercato vincolato. Poiché l’acquirente vincolato poteva infatti comprare solamente dal suo fornitore vincolato, l’analisi ha dovuto concentrarsi sul mercato libero, poiché le vendite sul mercato vincolato non erano soggette alla concorrenza con i prodotti venduti sul mercato libero e non sono state condizionate dalle importazioni sovvenzionate. Va inoltre osservato che, nonostante questa chiara separazione, l’analisi del pregiudizio non ha ignorato il mercato vincolato. Al contrario, come illustrato di seguito, per ottenere una conclusione finale obiettiva sullo stato dell’industria comunitaria nel suo insieme, si è proceduto ad un confronto tra le situazioni dei due mercati. L’argomentazione deve pertanto essere respinta.

III.   Consumo nella Comunità

(174)

Nel calcolare il consumo comunitario apparente del prodotto in esame e del prodotto simile, la Commissione ha sommato:

il volume totale delle importazioni del prodotto in esame e del prodotto simile nella Comunità, secondo i dati Eurostat,

il volume delle vendite nella Comunità del prodotto simile prodotto dall’industria comunitaria,

il volume del prodotto simile che l’industria comunitaria ha destinato all’uso vincolato e,

secondo le informazioni contenute nella richiesta di riesame, il volume stimato delle vendite del prodotto simile effettuate nella Comunità dagli altri produttori comunitari noti.

Come rivela la tabella, il consumo nella Comunità del prodotto in esame e del prodotto simile è aumentato, nel periodo in esame, del 51 %.

Consumo

(in kg)

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Prodotto in esame e prodotto simile

2 482 053

3 240 481

3 254 464

3 801 666

3 745 549

indice

100

131

131

153

151

(175)

Le autorità indiane e un esportatore hanno sostenuto che i dettagli relativi al consumo avrebbero dovuto essere comunicati con maggiore precisione, in particolare riferendoli ai singoli produttori comunitari e distinguendo tra consumo libero e vincolato. Inoltre, essi hanno sostenuto che non è stata verificata l’attendibilità dei dati relativi ai produttori comunitari che non rientrano nell’industria comunitaria.

(176)

Va osservato che l’industria comunitaria è composta da due sole parti, una sola delle quali opera sul mercato vincolato. Pertanto, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di base (trattamento riservato), non è possibile pubblicare ulteriori dettagli. Per quanto concerne le informazioni relative ai produttori comunitari che non fanno parte dell’industria comunitaria, va osservato che essi non hanno collaborato all’inchiesta. In mancanza di altre informazioni disponibili relative al loro contributo al consumo comunitario, sono stati utilizzati i dati contenuti nella richiesta di riesame. Infine, nessuna parte ha presentato informazioni contraddittorie e le verifiche non hanno dato adito a dubbi circa la loro attendibilità.

IV.   Importazioni del prodotto in esame nella Comunità

1)   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni provenienti dall’India

Importazioni

(in kg)

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Prodotto in esame

36 800

47 400

72 100

101 800

95 200

indice

100

129

196

277

259

(177)

Per tutto il periodo in esame, le importazioni del prodotto in esame hanno continuato ad aumentare in misura significativa. Nel periodo dell’inchiesta del riesame, le importazioni sono state pari al 159 % delle importazioni del 1999. Le importazioni sono cresciute molto più velocemente dell’aumento generale del consumo, pari al 51 %, dell’aumento delle importazioni da paesi terzi diversi dall’India, pari al 13 %, e dell’aumento delle vendite dell’industria comunitaria, pari all’80 %, registrati nello stesso periodo. Quanto allo status di paese in via di sviluppo dell’India e all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, è stato accertato che il volume delle importazioni dall’India nel periodo dell’inchiesta era considerevolmente superiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità.

Prezzo medio delle importazioni (EUR/kg)

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Prodotto in esame

34,66

33,94

35,51

36,57

35,34

indice

100

98

102

106

102

(178)

Il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame è leggermente aumentato, raggiungendo un picco nel 2002, ed è quindi sceso al livello precedente al 2001.

Quota detenuta sul mercato comunitario

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Prodotto in esame

1,5 %

1,5 %

2,2 %

2,7 %

2,5 %

indice

100

99

149

181

171

(179)

Nel periodo in esame, la quota detenuta dalle importazioni indiane sul mercato comunitario è aumentata del 71 %. È stato affermato che l’aumento indicizzato dovrebbe essere pari al 66 % e non al 71 %. In base alla percentuale di quota di mercato arrotondata per difetto, la proposta è aritmeticamente valida, ma l’indice in questione è corretto. Per indicizzare in modo preciso la quota di mercato, i punti percentuali non sono stati arrotondati, come si può osservare confrontando le cifre indicizzate e i punti percentuali relativi al 1999 e al 2000. Inoltre, tale metodo è stato applicato sistematicamente in tutte le tabelle del presente regolamento.

2)   Sottoquotazioni

(180)

Per determinare le sottoquotazioni dei prezzi, sono stati analizzati i dati sui prezzi relativi al periodo dell’inchiesta del riesame. A questo scopo sono stati messi a confronto i prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria ai primi acquirenti non collegati, a livello franco fabbrica, ed i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori indiani ai primi acquirenti indipendenti della Comunità, a livello cif, in entrambi casi al netto di sconti, riduzioni e commissioni.

(181)

Ai fini del confronto, utilizzando le risposte al questionario, sono stati definiti diversi sottotipi del prodotto in esame, in base al tipo di prodotto (amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina) e alle sue varianti (in polvere o in compresse).

(182)

I prezzi di vendita dell’industria comunitaria e i prezzi cif all’importazione praticati dai produttori esportatori sono stati confrontati a parità di stadio commerciale, corrispondente a quello degli operatori commerciali/distributori nel mercato comunitario, in base alla media ponderata dei prezzi per sottotipo di prodotto. Durante il periodo dell’inchiesta del riesame, praticamente tutte le vendite dei produttori esportatori nella Comunità sono state effettuate per il tramite di operatori commerciali/distributori.

(183)

I risultati del confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dei produttori comunitari durante il periodo dell’inchiesta del riesame, mostrano margini considerevoli di sottoquotazione dei prezzi. Con riferimento alle singole società, sono stati accertati margini compresi tra l’11,5 % e il 17,1 %. Di conseguenza, i margini di sottoquotazione dei prezzi sono un’indicazione della continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane sul mercato comunitario, nonostante l’esistenza di misure.

V.   Situazione economica dell’industria comunitaria

1)   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Produzione indicizzata

100

121

127

154

160

Capacità indicizzata

100

117

123

148

157

Utilizzazione degli impianti indicizzata

100

103

103

104

102

(184)

A seguito dell’espansione costante del consumo comunitario, la produzione del prodotto in esame da parte dell’industria comunitaria è aumentata continuamente durante il periodo in esame. La tendenza positiva è divenuta più pronunciata nel periodo dell’inchiesta del riesame, allorché uno dei produttori esportatori comunitari che hanno collaborato ha cominciato a produrre nella Comunità un tipo di prodotto in esame che in precedenza si era limitato ad importare.

(185)

La capacità produttiva ha evidenziato una tendenza positiva analoga alla produzione. Ciò dipende in parte dai massicci investimenti in un nuovo impianto produttivo effettuati durante il periodo dell’inchiesta del riesame da uno dei produttori comunitari che hanno collaborato.

(186)

Nel periodo in esame, il tasso di utilizzazione degli impianti si è stabilmente mantenuto ad un livello relativamente elevato. Un livello così alto di utilizzazione è comune in questo tipo di industria, a causa del processo di produzione continua di lotti utilizzato per la fabbricazione del prodotto simile e, nel caso dell’industria comunitaria, dell’uso vincolato.

(187)

Alla comunicazione delle informazioni, tre esportatori hanno obiettato che l’andamento di tali fattori non evidenzia alcun segno di pregiudizio. La conclusione sul pregiudizio non si è tuttavia basata su tali fattori.

2)   Volumi e prezzi di vendita, quote di mercato e loro evoluzione

a)   Vendite sul mercato libero

Vendite sul mercato libero nella Comunità

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Volume indicizzato

100

170

162

192

180

Prezzo medio di vendita indicizzato

100

94

94

94

95

Quota di mercato indicizzata

100

130

123

125

120

(188)

Grazie all’andamento positivo del consumo comunitario, nel periodo considerato il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato libero della Comunità è aumentato significativamente. Il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato libero ha evidenziato, nel periodo in esame, una crescita maggiore della crescita del consumo comunitario. Tuttavia, tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta del riesame, l’aumento del volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato libero è stato inferiore all’aumento del consumo comunitario. Il notevole aumento del volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato libero registrato tra il 1999 e il 2000 è imputabile al fatto che l’industria comunitaria ha rilevato le attività di altri produttori comunitari. Tuttavia, l’aumento dell’80 % del volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato libero della Comunità registrato nel periodo in esame è stato meno pronunciato dell’aumento delle importazioni del prodotto in esame nello stesso periodo, che è stato pari al 159 %.

(189)

Le autorità indiane e quattro esportatori hanno osservato che l’aumento generale delle vendite dell’industria comunitaria è un segno positivo, su cui non ci si può basare per sostenere l’esistenza di un pregiudizio. Essi hanno inoltre sostenuto che il confronto tra i risultati ottenuti dall’industria comunitaria e quelli realizzati dagli esportatori indiani in termini relativi è fuorviante, a causa della significativa differenza tra le dimensioni dei concorrenti.

(190)

In risposta a tali osservazioni, va osservato che l’andamento del volume delle vendite non è stato considerato un fattore chiave indicativo dell’entità del pregiudizio subito. Tuttavia, poiché tale aumento è largamente imputabile ad un’acquisizione avvenuta nel 2000, ovverosia all’integrazione delle vendite di un ex concorrente piuttosto che a vendite nuove, non può nemmeno essere utilizzato come indicatore di assenza di pregiudizio. Inoltre, nel 2001 e durante il protocollo d’intesa, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato libero è diminuito.

(191)

Nonostante la crescita della domanda evidenziata dall’aumento del consumo comunitario, tra il 1999 e il 2000 i prezzi di vendita medi dell’industria comunitaria sul mercato libero sono diminuiti. Ciò indica che i concorrenti hanno esercitato una pressione sui prezzi. I prezzi sono rimasti praticamente stabili al livello più basso fino alla fine del periodo dell’inchiesta del riesame, anche se la domanda è ulteriormente aumentata.

(192)

La pubblica amministrazione indiana e tre esportatori hanno affermato che l’andamento dei prezzi dovrebbe essere considerato positivo per l’industria comunitaria.

(193)

Questa obiezione non può essere accolta; in effetti, nel periodo in esame l’industria comunitaria non si è mai trovata nella posizione di praticare prezzi non pregiudizievoli.

(194)

Tra il 1999 e il 2000, l’industria comunitaria ha aumentato la sua quota di mercato del 30 %, penalizzando le quote di mercato detenute dagli altri produttori comunitari e dagli esportatori da paesi terzi diversi dall’India. Tuttavia, la quota di mercato dell’industria comunitaria è scesa tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta del riesame, quando ha raggiunto il suo livello più basso dopo il 1999. Tale periodo ha coinciso con una marcata accelerazione della crescita della quota di mercato delle importazioni dall’India.

(195)

Un esportatore ha sostenuto che la diminuzione della quota di mercato dell’industria comunitaria nel 2001 e nel periodo dell’inchiesta è insignificante rispetto all’aumento registrato nel 2000 e che è necessario tenere conto dell’aumento complessivo di quota di mercato nel periodo in esame.

(196)

Tuttavia, tale osservazione non può essere condivisa, poiché si basa su un confronto tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta considerati isolatamente e trascura la natura eccezionale dell’aumento registrato nel 2000. L’esportatore non ha fornito alcuna spiegazione del perché la contrazione evidente della quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria sul libero mercato dopo il 2000 non dovrebbe essere considerata negativa.

(197)

A questo proposito, due esportatori hanno sostenuto che l’andamento più positivo del mercato vincolato indicherebbe una scelta deliberata dell’industria comunitaria di orientarsi verso il mercato più redditizio delle formulazioni.

(198)

Tale obiezione non può essere accolta in quanto trascura l’aumento delle scorte che avrebbero potuto essere vendute sul mercato libero.

b)   Vendite vincolate

Vendite vincolate nella Comunità

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Volume indicizzato

100

88

124

180

189

Prezzo medio di vendita indicizzato

100

102

104

102

99

Quota di mercato indicizzata

100

67

95

117

125

(199)

Mentre nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato libero è aumentato dell’80 %, il volume delle vendite sul mercato vincolato è aumentato dell’89 %. In particolare, si può osservare che a partire dal 2001 l’industria comunitaria si è espansa sul mercato vincolato, mentre la sua situazione sul mercato libero è rimasta inalterata. Contemporaneamente, sono decisamente aumentate le importazioni dall’India destinate al mercato libero; ciò indica che l’industria comunitaria ha deciso di cambiare mercato per evitare la competizione diretta con le importazioni sovvenzionate a basso prezzo del prodotto in esame.

(200)

Una tendenza analoga si può osservare esaminando comparativamente l’andamento della crescita della quota di mercato dell’industria comunitaria sul mercato libero e su quello vincolato. Tale confronto rivela che a partire dal 2001, il mercato vincolato ha avuto una crescente importanza strategica.

(201)

I prezzi sul mercato libero hanno cominciato a diminuire già nel 2000, mentre i prezzi di trasferimento sul mercato vincolato hanno continuato ad aumentare moderatamente fino al 2001. Comunque, a partire dal 2002, anche i prezzi sul mercato vincolato hanno evidenziato una tendenza al ribasso. Ciò può essere spiegato dal fatto che i prezzi di trasferimento non sono soggetti a modifiche altrettanto rapide, in quanto non sono determinati dalla competizione diretta. Va osservato che nel periodo in esame, l’andamento generale dei prezzi sul mercato libero e sul mercato vincolato sono risultati, a grandi linee, simili.

3)   Scorte

Scorte

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Indice

100

74

100

141

161

(202)

Tra il 1999 e il 2000, i livelli di fine anno dell’industria comunitaria rispetto alla produzione sono diminuiti del 26 %, per poi aumentare drasticamente, di oltre il 115 %, verso la fine del periodo dell’inchiesta del riesame. Tale aumento è coinciso con il raddoppio delle importazioni indiane.

(203)

Le autorità indiane e quattro esportatori hanno obiettato che l’aumento delle scorte non era anormale e non poteva essere interpretato come un indicatore di pregiudizio. Inoltre, essi hanno contestato l’uso delle scorte di fine anno, proponendo, come indicatori più appropriati, altri approcci, quali l’utilizzo della media mobile delle scorte o il tempo medio di rotazione delle scorte.

(204)

In risposta alla presente osservazione, va osservato che è stata applicata la metodologia standard che la Commissione utilizza per quantificare i livelli delle scorte. Tale approccio è obiettivo e conforme agli obblighi OMC. La richiesta di una metodologia diversa non è stata giustificata e quindi la proposta si scegliere una metodologia alternativa è stata respinta. In secondo luogo, i fatti verificati dimostrano che i livelli delle scorte sono aumentati in misura drastica.

4)   Redditività

a)   Vendite sul mercato libero

Redditività

(vendite sul mercato libero nella Comunità)

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Indice

– 100

113

239

146

87

(205)

La redditività dell’industria comunitaria espressa in termini di utile sulle vendite nette sul mercato libero è migliorata significativamente rispetto alla situazione negativa del 1999. Dopo l’istituzione nel 1998 delle misure attualmente in vigore, la redditività è aumentata fino al 2001, per poi deteriorarsi significativamente verso la fine del periodo dell’inchiesta del riesame. Va inoltre sottolineato che, durante il periodo in esame, l’industria comunitaria non è mai stata considerata in posizione di raggiungere nemmeno la metà del margine di profitto che, in base alle conclusioni dell’inchiesta iniziale, essa avrebbe ragionevolmente potuto ottenere in assenza delle importazioni sovvenzionate (15 %). L’andamento della redditività e il suo declino a partire dal 2002 è considerato estremamente importante, in quanto incide sul livello di risorse finanziarie di cui l’industria comunitaria può disporre per investimenti nei settori della ricerca e dello sviluppo, necessari al miglioramento dei processi produttivi relativi ai prodotti esistenti e allo sviluppo di nuovi prodotti.

(206)

Le autorità indiane e quattro esportatori hanno presentato delle osservazioni sull’analisi della redditività, sostenendo i) che l’industria comunitaria ha raggiunto un livello ragionevole di redditività, ii) che un margine di redditività non pregiudizievole del 10 % (cfr. considerando 260) è troppo elevato mentre è sufficiente un margine del 5 %, iii) che l’andamento negativo della redditività potrebbe dipendere essenzialmente dalla politica degli investimenti dell’industria comunitaria, iv) che sono stati i costi di avvio sostenuti da una parte a causare il pregiudizio e v) che l’andamento della redditività avrebbe dovuto essere divulgato per ogni singolo produttore comunitario.

(207)

La Commissione ribadisce che durante il periodo in esame, l’industria comunitaria non è mai stata considerata in posizione di raggiungere margini di profitto ragionevoli. Il deterioramento osservabile a partire dal 2002 non ha fatto che peggiorare una situazione già poco positiva. Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche del settore farmaceutico, un margine di profitto del 5 % non può essere considerato sufficiente. L’industria comunitaria ha dimostrato di potere raggiungere, per farmaci sfusi analoghi, livelli di profitto superiori al 10 %. Tali margini sono necessari per fornire al settore farmaceutico in modo durevole le risorse finanziarie necessarie a promuovere il rinnovamento del settore, che comporta rischi economici elevati. Inoltre, la mancanza di margini di profitto ragionevoli raggiunti dall’industria comunitaria non si può spiegare semplicemente con la sua politica degli investimenti. Solo un produttore comunitario si è trovato in fase di avvio durante il periodo in esame, ma nessuna parte ha ottenuto margini di profitto ragionevoli. Infine, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di base (trattamento riservato), non è possibile pubblicare ulteriori dettagli.

b)   Vendite vincolate

Redditività

(vendite vincolate nella Comunità)

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Indice

100

482

564

431

325

(208)

L’andamento della redditività delle vendite vincolate è analogo a quello descritto sopra, anche se ad un livello più elevato: positivo fino al 2001 e quindi negativo. Le differenze tra i livelli di redditività possono essere imputate al fatto che i) le spese generali, amministrative e di vendita relative alle vendite vincolate sono più basse, in quanto prive di costi di marketing, e ii) i prezzi di trasferimento sono più alti rispetto ai prezzi praticati sul mercato libero. Senza i più alti livelli di redditività registrati con le vendite vincolate, l’industria si troverebbe in una situazione finanziaria ancora peggiore.

5)   Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di raccogliere capitali

 

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Investimenti indicizzati

0

100

300

1 123

351

Utile sul capitale investito indicizzato

– 100

160

286

161

91

Flusso di cassa indicizzato

100

186

71

160

33

(209)

Dopo il 1999, l’industria comunitaria ha continuato ad investire nella produzione del prodotto simile. In particolare nel 2002 essa ha investito massicciamente in nuove tecniche di produzione per rimanere competitiva, migliorare gli standard ambientali e di sicurezza e potenziare la capacità produttiva.

(210)

Dal 1999 al 2001, ovverosia dopo l’istituzione delle misure, l’utile sul capitale investito è migliorato. In seguito, esso è diminuito drasticamente. Anche se questa evoluzione è in parte imputabile alla fase di avvio di un nuovo impianto di produzione, anche l’andamento poco soddisfacente della redditività, causato dalla pressione sui prezzi esercitata dai concorrenti, ha contribuito a creare tale situazione.

(211)

Nel periodo in esame, le fluttuazioni del flusso di cassa causate dalle vendite del prodotto simile sono in un certo senso la conseguenza della politica di investimenti seguita in questo periodo dall’industria comunitaria. Tuttavia, il drastico deterioramento del flusso di cassa tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta del riesame non possono dipendere da questo fattore. La pressione sui prezzi esercitata dalla concorrenza ha contribuito anche all’andamento insoddisfacente del flusso di cassa.

(212)

L’industria comunitaria non ha incontrato particolari difficoltà nel reperire capitale.

(213)

Alla comunicazione delle informazioni, le autorità indiane e gli esportatori hanno osservato i) che i dati in questione avrebbero dovuto essere presentati ripartiti per singolo produttore comunitario, ii) che la capacità di ottenere capitale non sembra indicare l’esistenza di un pregiudizio, iii) che, considerati l’andamento dell’utile sul capitale investito e della redditività, il flusso di cassa non può avere avuto un andamento del tipo descritto e dovrebbe quindi essere riesaminato e iv) che, senza altri elementi di prova, l’analisi non può essere ritenuta sufficiente.

(214)

In risposta a queste osservazioni, va notato che ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di base (trattamento riservato) i dati non possono essere presentati separatamente per ogni produttore comunitario. Per quanto concerne la capacità di ottenere capitale, la conclusione di pregiudizio non si è basata su questo indicatore. Per quanto riguarda l’osservazione relativa al flusso di cassa, dopo una revisione attenta è stato confermato il rispettivo indice. Per quanto riguarda l’osservazione generale relativa all’insufficienza dell’analisi, si osserva i) che la conclusione di esistenza di pregiudizio non si basa necessariamente su questi fattori e ii) che l’osservazione non ha precisato in che modo un ulteriore calcolo potrebbe alterare la conclusione generale.

6)   Occupazione, produttività e salari

 

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Occupazione indicizzata

100

101

101

187

185

Produzione indicizzata

100

120

127

83

86

Salari indicizzati

100

103

106

185

178

(215)

L’occupazione relativa al prodotto simile è rimasta stabile fino al 2001, per poi aumentare significativamente nel 2002, a causa dell’apertura di un nuovo stabilimento industriale nella Comunità, ad opera di uno dei produttori comunitari che hanno collaborato. Il costo relativo ai salari ha evidenziato un andamento analogo. Tuttavia, la produttività per addetto è aumentata fino al 2001, per poi scendere nel 2002. Ciò può essere attribuito alla fase di avvio di un nuovo impianto di produzione. L’inchiesta non ha evidenziato alcuna diminuzione dell’efficienza.

(216)

Le autorità indiane e quattro esportatori hanno osservato che l’andamento dell’occupazione, della produttività e dei salari non indicano l’esistenza di un pregiudizio notevole.

(217)

Va tuttavia osservato che, nel caso dell’occupazione e della produttività, non è stata tratta alcuna conclusione del genere. Per quanto riguarda i salari, è solamente l’importo complessivo che è aumentato, mentre i salari per addetto sono invece leggermente diminuiti (cfr. tabella seguente). Ciò dimostra i) che non c’è stato alcuno sviluppo positivo per i singoli addetti e ii) la volontà dell’industria comunitaria di essere efficiente dal punto di vista dei costi.

 

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Salario per addetto indicizzato

100

103

105

99

96

7.   Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni

(218)

Tenuto conto del volume e in particolare dei prezzi delle importazioni sovvenzionate originarie dell’India, l’impatto dell’effettivo importo delle sovvenzioni, che è risultato essere significativo, non può essere considerato trascurabile.

(219)

A tale proposito, le autorità indiane e tre esportatori hanno osservato che i margini di sovvenzioni risultano essere superiori a quelli reali.

(220)

Tuttavia, come indicato ai considerando 153 e 154, l’inchiesta ha dimostrato che l’importo delle sovvenzioni compensabili espresse ad valorem per i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta è compreso tra il 25,3 % e il 35,1 %. Ciò dimostra chiaramente che le sovvenzioni sono state significative.

(221)

Nel periodo in esame, l’industria comunitaria ha migliorato la propria situazione, ma non è riuscita a riprendersi completamente dalle sovvenzioni precedenti e rimane debole.

VI.   Conclusioni relative alla situazione economica dell’industria comunitaria

(222)

Tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta del riesame, il volume delle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame è aumentato significativamente del 159 %, mentre la quota di mercato detenuta sul mercato comunitario è cresciuta del 70 %. Tale andamento contrasta con l’andamento molto meno positivo degli esportatori di altri paesi terzi e dell’industria comunitaria. Nel periodo in esame, le importazioni nella Comunità provenienti da altri paesi sono aumentate solamente del 7 %, mentre la corrispondente quota di mercato è diminuita del 29 %. Il volume delle vendite dell’industria comunitaria è aumentato dell’80 % e la quota di mercato del 20 %. Tuttavia, tale andamento positivo va essenzialmente attribuito all’acquisizione, avvenuta nel 2000, di altri produttori comunitari da parte dell’industria comunitaria. Dopo il 2001, l’andamento della quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è stato negativo. In particolare, si può osservare che a partire dal 2000, l’industria comunitaria non è riuscita, in termini relativi, a tenere il passo dell’aumento del consumo comunitario e della forte crescita dei suoi concorrenti indiani sul mercato comunitario.

(223)

In tale contesto, va osservato che nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India sono stati considerevolmente più bassi di quelli praticati dall’industria comunitaria. Inoltre, durante il periodo dell’inchiesta del riesame, i prezzi delle importazioni dal paese in questione sono stati inferiori a quelli dell’industria comunitaria. In termini di media ponderata, la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta del riesame è stata compresa tra l’11,5 % e il 17,1 %.

(224)

Come conseguenza di questa pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane sovvenzionate, l’industria comunitaria non è mai stata, nel periodo in esame, in posizione di raggiungere livelli di prezzi non pregiudizievoli. Anche se dopo l’istituzione delle misure la redditività dell’industria comunitaria è migliorata, questa ha cominciato a peggiorare dal 2001 e il livello attuale è ben al di sotto di quello che sarebbe stato ragionevole raggiungere in assenza delle importazioni sovvenzionate, ovvero del 10 % (cfr. considerando 260). Tuttavia, solo un livello accettabile di redditività permetterà all’industria comunitaria di rimanere efficiente in modo sostenibile.

(225)

La tendenza negativa dell’industria comunitaria si riflette anche dall’andamento dell’utile sugli investimenti e del flusso di cassa.

(226)

Per quanto riguarda le vendite vincolate, la possibilità che l’industria comunitaria ha di vendere una parte della propria produzione sul mercato vincolato le ha permesso di mantenere elevati i livelli di utilizzazione degli impianti. Tali livelli elevati di utilizzazione degli impianti contribuiscono a diminuire i costi di produzione grazie alle economie di scala. Inoltre, come indicato sopra, l’andamento dei volumi delle vendite, dei prezzi e della quota di mercato tra il mercato libero e il mercato vincolato non è stato molto diverso. Senza i più alti livelli di redditività registrati con le vendite vincolate, l’industria si troverebbe in una situazione finanziaria ancora peggiore. L’uso vincolato non ha quindi contribuito al pregiudizio; al contrario, senza un mercato vincolato, la situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria avrebbe potuto essere ancora peggiore.

(227)

Due esportatori hanno sostenuto che non si può concludere che le vendite sul mercato vincolato non abbiano contribuito alla situazione pregiudizievole, poiché i prezzi delle vendite vincolate sarebbero inaffidabili e la redditività delle vendite vincolate artificialmente troppo elevata.

(228)

Tuttavia, la maggiore redditività del mercato vincolato non è stata l’effetto dei maggiori prezzi del trasferimento del prodotto, ma è dipesa dal minore livello di spese generali, amministrative e di vendita (cfr. considerando 208). Inoltre, tale osservazione trascura l’effetto delle economie di scala. Essa non può quindi modificare la conclusione che le vendite vincolate non hanno contributo al pregiudizio.

(229)

Alla luce di quanto precede è confermato che, in generale, l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Va osservato che ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, non è necessario che tutti gli indicatori economici dell’industria comunitaria siano negativi per concludere che vi sia un pregiudizio notevole. Inoltre, non tutti gli indicatori economici hanno lo stesso peso. La redditività, tuttavia, è uno degli indicatori economici fondamentali, in quanto costituisce il fine ultimo di ogni impresa economica. Nel caso presente, l’inchiesta ha stabilito che i livelli di redditività erano insufficienti. Un altro importante indicatore di pregiudizio che ha un impatto importante sulla redditività è il livello dei prezzi. Durante il periodo in esame, a causa della pressione esterna sui prezzi, esercitata principalmente dalle importazioni indiane pesantemente sovvenzionate, l’industria comunitaria non è mai riuscita a raggiungere livelli di prezzi non pregiudizievoli.

VII.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(230)

Nel 2000, molto probabilmente a causa dell’istituzione delle misure, l’India ha perduto per un certo periodo la sua posizione di secondo principale esportatore verso il mercato comunitario, mentre gli esportatori dell’Oman hanno guadagnato quote di mercato. Tuttavia, da allora gli esportatori indiani non solo hanno recuperato la loro posizione, ma nel periodo dell’inchiesta del riesame sono addirittura diventati il principale esportatore nella Comunità.

(231)

La crescita di volume delle importazioni indiane sovvenzionate a partire dal 2002 è coincisa con il fatto che nel 2002 la redditività dell’industria comunitaria è diminuita, rispetto all’anno precedente, del 36 %. L’inchiesta ha permesso di stabilire che, in questo periodo, un produttore comunitario ha aperto un nuovo impianto, trovandosi quindi in una fase di avvio che può avere avuto un’incidenza sulla redditività. Tuttavia, è emerso anche che l’altro produttore comunitario, che non si trovava in fase di avvio, ha subito un calo significativo di redditività, pari al 17 % rispetto al 2001, che si è aggravato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. Inoltre, come affermato al considerando 207, l’industria comunitaria non si è mai trovata nella situazione di raggiungere livelli di prezzi non pregiudizievoli. Al contrario, sempre a partire dal 2002, l’industria comunitaria ha dovuto abbassare i prezzi per difendere la propria quota di mercato.

(232)

Alla comunicazione delle informazioni, tre esportatori hanno osservato che la quota delle importazioni indiane sul mercato comunitario, pari al 2,5 % nel periodo dell’inchiesta, e il corrispondente volume rispetto al totale delle importazioni, pari all’8,4 % nel periodo dell’inchiesta (percentuali che sono lievemente diminuite rispetto al 2002), sarebbero troppo esigui e marginali per avere un’incidenza pregiudizievole, soprattutto tenuto conto della maggiore quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria. Inoltre, essi hanno argomentato che un’analisi espressa in termini relativi sarebbe fuorviante, in quanto l’India è partita da livelli molto bassi, pari, nel 1999, all’1,5 % di quota di mercato e al 3,7 % di volume di importazioni.

(233)

In risposta a tali osservazioni, va osservato che sia la quota di mercato dell’India sia il volume delle sue importazioni nel periodo dell’inchiesta sono ben al di sopra delle soglie minime di cui all’articolo 10, paragrafo 11, e all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base e che quindi possono esercitare un’incidenza sul pregiudizio. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, sia il volume delle importazioni che il livello dei prezzi possono esercitare una tale incidenza. Nel caso in oggetto, tale effetto è stato chiaramente esercitato dal livello dei prezzi. Come già determinato durante l’inchiesta iniziale, il prodotto in esame, un prodotto sfuso, è molto sensibile ai prezzi e reagisce rapidamente alle pressioni al ribasso. In tali casi, anche quantitativi contenuti possono agire sui prezzi di mercato. Infatti, nel periodo in esame, sono stati in genere i prezzi indiani a determinare la pressione esercitata sui prezzi.

(234)

La Commissione conferma pertanto che durante il periodo in esame le importazioni sovvenzionate dall’India hanno avuto un impatto considerevolmente negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, in particolare a livello di redditività.

VIII.   Impatto di altri fattori

1)   Importazioni da altri paesi terzi

Importazioni da paesi terzi

1999

2000

2001

2002

Periodo dell’inchiesta

Volume (kg)

India

36 800

47 400

72 100

101 800

95 200

Indice

100

129

196

277

259

Oman

77 400

119 700

85 100

88 400

93 500

Indice

100

155

110

114

121

Stati Uniti

11 100

2 800

16 600

106 300

70 000

Indice

100

25

149

932

631

Cina

0

3 900

21 800

75 600

63 000

Indice

0

100

559

1 938

1 615

Corea del Sud

19 800

75 300

40 200

54 500

45 000

Indice

100

380

203

275

227

Singapore

0

4 600

128 300

62 700

37 700

Indice

0

100

2 789

1 363

820

Prezzo medio all’importazione (EUR/kg)

India

34,66

33,94

35,51

36,57

35,34

Indice

100

98

102

106

102

Oman

36,10

36,21

39,30

39,15

38,34

Indice

100

100

109

108

106

Stati Uniti

74,87

115,35

108,90

101,40

48,74

Indice

100

154

145

135

65

Cina

0,00

188,97

116,06

68,22

58,59

Indice

0

100

61

36

31

Corea del Sud

34,84

37,52

37,66

45,59

48,06

Indice

100

108

108

131

138

Singapore

0,00

76,88

57,47

57,47

51,28

Indice

0

100

75

75

67

(235)

Le importazioni del prodotto in esame da paesi diversi dall’India sono aumentate solamente del 7 % tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta, ossia molto meno del tasso di incremento del consumo comunitario. Tra questi paesi, i principali fornitori del mercato comunitario sono Oman, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e Singapore. Tuttavia, i loro prezzi medi all’importazione sono stati considerevolmente più alti dei prezzi delle importazioni dall’India e, ad eccezione dei prezzi delle importazioni dall’Oman, anche dei prezzi dell’industria comunitaria. I prezzi all’importazione praticati dai produttori dell’Oman sono ad un livello paragonabile ai prezzi dell’industria comunitaria, ma l’aumento della quota di mercato dell’Oman, nel periodo in esame, è stato molto meno pronunciato rispetto ad altri paesi terzi.

(236)

Dopo la comunicazione delle informazioni, le autorità indiane e due esportatori hanno osservato che, per il confronto tra i prezzi medi di vendita, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del dazio compensativo in vigore sulle importazioni indiane. Ciò avrebbe dato livelli di prezzi paragonabili tra India e Oman. Inoltre, essi hanno argomentato che i prezzi medi di altri paesi terzi, in particolare Stati Uniti e Cina, sono diminuiti in misura significativa nel periodo in esame mentre i prezzi di altri paesi, tra cui l’India, sono aumentati. Un altro esportatore ha affermato che l’analisi non ha tenuto debito conto della diminuzione del volume delle importazioni indiane tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta del riesame, del fatto che altri paesi terzi sono stati i fornitori principali e che i prezzi medi di Corea del Sud e India sono stati simili tra il 1999 e il 2001.

(237)

Per quanto concerne il dazio compensativo in vigore, va osservato che la stragrande maggioranza delle importazioni dall’India erano soggette ad un’aliquota di dazio pari a zero o ad un’aliquota che comunque permette di ottenere prezzi medi allo sbarco inferiori ai prezzi medi dell’Oman. Pertanto, in media, le importazioni originarie dell’Oman non hanno esercitato lo stessa pressione sui prezzi. Inoltre, il fatto che i prezzi all’importazione praticati da tutti gli altri paesi terzi siano risultati in media più alti, nel periodo in esame, dei prezzi indiani identifica l’India come principale fonte di pressione sui prezzi. Dal punto di vista del volume, è giusto affermare che l’India non sia stata l’unica fonte significativa di importazione nel periodo in esame, ma va osservato che l’India è l’unico paese soggetto a misure. Ciò ha naturalmente avuto un’incidenza sul flusso commerciale del prodotto in esame. Inoltre, nonostante le misure, le importazioni indiane sono fortemente cresciute dopo il 2001 e l’India ha riconquistato la posizione di secondo più importante esportatore nel 2002 per diventare, nel periodo dell’inchiesta, il primo esportatore. Pertanto, la lieve flessione delle importazioni indiane tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta non ha avuto alcuna incidenza sul mercato, il quale, alla fine, ha ricompensato la politica dei prezzi indiana. Tali argomentazioni non possono quindi essere accolte. La Commissione conferma che le importazioni dai paesi terzi non possono avere causato all’industria comunitaria alcun pregiudizio che possa annullare il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate dall’India e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

2)   Andamento del consumo sul mercato comunitario

(238)

Nel periodo in esame, il consumo del prodotto in esame sul mercato comunitario è aumentato del 51 %. Pertanto, il pregiudizio subito dall’industria comunitaria non può essere attribuito ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.

3)   Esportazioni dell’industria comunitaria

(239)

Nel corso del periodo in esame, i prezzi medi di vendita dell’industria comunitaria sono diminuiti del 16 %. I prezzi all’esportazione dell’industria comunitaria sono risultati in media tra il 10 % e il 15 % superiori ai prezzi di vendita nella Comunità. Le esportazioni dell’industria comunitaria non hanno quindi potuto contribuire alla situazione pregiudizievole di quest’ultima.

(240)

Le autorità indiane e un esportatore hanno commentato che, nelle risposte al questionario, l’industria comunitaria ha parlato di situazione concorrenziale tesa a causa di concorrenti indiani sui mercati dei paesi terzi, con conseguente abbassamento dei prezzi dell’industria comunitaria e perdita di quote di mercato nei paesi terzi, dati che, ad un primo esame, sembrerebbero contraddire le conclusioni di cui sopra. In base a tale valutazione, l’industria comunitaria non subirebbe alcun pregiudizio sul mercato comunitario, almeno non a causa delle importazioni indiane.

(241)

A tale proposito, va osservato che, tenuto conto della crescita a livello mondiale del mercato di tali prodotti, non c’è contraddizione tra la diminuzione dei prezzi all’esportazione e la perdita di quote di mercato dell’industria comunitaria nei paesi terzi, da una parte, e l’aumento del volume di tali esportazioni e il fatto che i prezzi fossero maggiori dei prezzi di vendita nella Comunità praticati dall’industria comunitaria, dall’altra. Pertanto, anche se l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria avrebbe potuto essere migliore in assenza della concorrenza delle esportazioni indiane a basso prezzo e sovvenzionate, nulla indica che, a causa dell’andamento delle esportazioni, l’industria comunitaria non sia stata soggetta ad una concorrenza pregiudizievole in termini di prezzi sul mercato comunitario, causata essenzialmente dalle importazioni a basso prezzo e sovvenzionate originarie dell’India. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

4)   Competitività dell’industria comunitaria

(242)

Come dimostra la quota di mercato, l’industria comunitaria è un concorrente importante per il prodotto in esame, che ha sempre investito per garantire un prodotto all’avanguardia. Il calo di produttività per addetto calcolata per kg di prodotto, registrato dopo il 2001, può essere attribuito esclusivamente alla fase di avvio di un nuovo impianto di produzione aperto da un produttore comunitario ed è quindi un fenomeno temporaneo. Pertanto, non sono emersi elementi di prova che dimostrino che la mancanza di competitività avrebbe potuto annullare il nesso causale tra le importazioni dall’India e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

5)   Uso vincolato

(243)

Come affermato al considerando 226, l’uso vincolato non ha contribuito alla situazione pregiudizievole. Al contrario, senza un mercato vincolato, la situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria avrebbe potuto essere ancora peggiore.

G.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(244)

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione del pregiudizio.

(245)

Come risulta dai considerando 161 e 243, la Commissione ha appurato che durante il periodo dell’inchiesta del riesame e nonostante le misure in vigore, l’industria comunitaria ha continuato a subire un pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame. Il livello di eliminazione del pregiudizio individuato nell’inchiesta presente varia tra il 17,3 % e il 48,1 % ed è superiore a quello emerso nell’inchiesta iniziale (compreso tra il 12,6 % e il 28,9 %), nonostante il fatto che in questo riesame il margine ragionevole di profitto dell’industria comunitaria sia stato fissato ad un livello inferiore di un terzo rispetto all’inchiesta iniziale (cfr. considerando 260). Inoltre, l’inchiesta ha permesso di stabilire che, nonostante le vendite sul mercato interno e le esportazioni verso altri paesi, esistono in India ancora notevoli capacità inutilizzate relative al prodotto in esame, in particolare per gli esportatori che sono soggetti ad aliquote del dazio relativamente alte nella Comunità. La Commissione ha quindi ritenuto ragionevole concludere che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni sovvenzionate a basso prezzo provenienti dall’India aumenterebbero in futuro.

(246)

Poiché l’industria comunitaria continua a subire un pregiudizio notevole causato dalle importazioni sovvenzionate, nonostante l’esistenza delle misure, non è stato necessario analizzare la probabilità di reiterazione del pregiudizio.

H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

I.   Introduzione

(247)

La Commissione ha esaminato se non esistano validi motivi per concludere che, nella fattispecie, la proroga delle misure non sia nell’interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate all’inchiesta. Per valutare se fosse nell’interesse della Comunità istituire delle misure, è stato inviato un questionario agli utilizzatori e agli importatori del prodotto in questione e ai fornitori a monte delle materie prime utilizzate nella produzione del prodotto simile.

II.   Interesse dell’industria comunitaria

(248)

Come indicato sopra, l’industria comunitaria che produce il prodotto simile ha continuamente aumentato la produzione. Ciò è stato reso possibile dal costante aumento degli investimenti effettuati dall’industria comunitaria per mantenere la propria competitività, come devono fare, per quanto riguarda il prodotto in esame, i principali concorrenti. Nel periodo dell’inchiesta del riesame, l’industria comunitaria ha espanso le proprie strutture produttive, aperto una nuova fabbrica all’interno della Comunità e preparato dei progetti di apertura di una nuova struttura nella Comunità. Tale processo di continui investimenti da parte dell’industria comunitaria viene ostacolato in particolare dall’andamento insoddisfacente della redditività, causato dalla continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane del prodotto in esame nel mercato comunitario.

La Commissione ritiene che in assenza delle misure in vigore, intese a correggere gli effetti delle importazioni sovvenzionate, l’industria comunitaria continuerà a dover affrontare la sottoquotazione, e quindi la riduzione, dei prezzi, con conseguente incidenza negativa su redditività, utile sugli investimenti e flusso di cassa. Infine, tale situazione potrebbe compromettere la stessa esistenza dell’industria comunitaria. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la scadenza delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

III.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(249)

La Commissione ha inviato un questionario a tutti gli importatori/operatori commerciali del prodotto in esame, ma solo uno su diciannove ha risposto. L’importatore che ha collaborato non ha però presentato alcun commento sulla probabile incidenza sulle sue attività della proroga delle misure. Dalle informazioni ricevute, risulta che gli importatori/operatori commerciali della Comunità acquistino il prodotto in esame da molte fonti diverse. Poiché non esistono differenze qualitative fondamentali tra il prodotto importato dall’India e il prodotto ottenuto da altre fonti, si ritiene che, se le misure dovessero essere prorogate, gli importatori/operatori commerciali della Comunità non avrebbero difficoltà ad ottenere il prodotto da molte altre fonti. Inoltre, l’importatore che ha collaborato è attivamente coinvolto nel commercio di una grande varietà di altri prodotti e la sua sopravvivenza non dipende quindi dal prodotto in esame. Anche se nel periodo in esame le vendite del prodotto in esame sono fortemente aumentate (di sette volte, per quanto riguarda il volume), tali vendite rappresentano una percentuale esigua (nel periodo dell’inchiesta del riesame, pari a circa l’1,4 %) del fatturato totale. Infine, l’importatore non ha indicato che la proroga delle misure avrebbe un’incidenza sull’occupazione, poiché le attività di importazione non sono ad uso intensivo di lavoro.

(250)

Sebbene gli importatori/operatori commerciali possano non essere a favore delle misure, la Commissione conclude, in base alle informazioni disponibili, che il loro possibile interesse a lasciare scadere le misure non supera l’effettivo interesse dell’industria comunitaria a mantenere le misure che correggono le pratiche commerciali indiane sleali e pregiudizievoli, come sintetizzato al considerando 248.

IV.   Interesse dei fornitori a monte

(251)

Al fine di valutare il probabile effetto della proroga delle misure compensative sui fornitori a monte dell’industria comunitaria è stato inviato un questionario a tutti i fornitori a monte noti. In totale, sono stati inviati sei questionari, due dei quali sono stati compilati e restituiti. Tali fornitori a monte, che forniscono glucosio e destrosio all’industria comunitaria, sono a favore della proroga delle misure. Anche se l’industria comunitaria non è uno dei principali clienti di questi fornitori a monte, tale rapporto commerciale contribuisce all’occupazione e alla redditività dei fornitori a monte. La riduzione o l’interruzione, da parte dell’industria comunitaria, della produzione del prodotto simile, comprometterebbe tale proficua relazione commerciale.

(252)

Pertanto, in mancanza di informazioni contrarie, la Commissione conclude che la proroga delle misure è conforme agli interesse dei fornitori a monte.

V.   Interesse degli utilizzatori

(253)

Un questionario è stato inviato anche a cinque utilizzatori comunitari noti (aziende farmaceutiche) del prodotto in questione. Tra le altre informazioni, la Commissione ha chiesto loro se la proroga delle misure in vigore sarebbe nell’interesse della Comunità e che tipo di ripercussioni continuerebbe ad avere sulla loro attività. Nessun questionario è stato compilato e quindi non sono stati presentati commenti in merito. Tenuto conto del fatto che gli utilizzatori possono ottenere il prodotto in esame non solo dall’India, ma anche da altre fonti, e della mancanza di informazioni sull’impatto economico delle misure sulle attività degli utilizzatori (per esempio, sul tasso di occupazione, sul rendimento, sugli investimenti), non è stato possibile stabilire se gli utilizzatori avessero un interesse equivalente.

(254)

Tuttavia, anche se, nonostante la mancanza di risposte, gli utilizzatori non fossero a favore delle misure, come indicano le informazioni presentate dalle parti interessate che hanno collaborato, nessun interesse giustificato degli utilizzatori contrario alla proroga delle misure potrebbe compensare l’effettivo interesse dell’industria comunitaria a continuare a correggere le pratiche commerciali indiane sleali e pregiudizievoli, come sintetizzato al considerando 248.

(255)

Un esportatore ha affermato che gli interessi degli utilizzatori comunitari non sono stati adeguatamente presi in considerazione e che pertanto l’analisi degli interessi della Comunità non è pienamente conforme all’articolo 31 del regolamento di base. Egli sostiene che gli interessi dei consumatori potrebbero essere danneggiati, se i produttori di formulazioni trasferissero i presunti aumenti di prezzo causati dall’aumento del costo di produzione del prodotto finito.

(256)

In risposta a tale osservazione, va osservato che nessuna associazione di consumatori ha presentato alcun commento nel corso dell’inchiesta. Inoltre, i consumatori comunitari sono generalmente coperti da un’assicurazione sanitaria. Non sono disponibili informazioni relative al fatto che un presunto aumento del costo di alcune formulazioni di antibiotici potrebbero incidere negativamente sui premi delle assicurazioni sanitarie. Inoltre, non è chiara la misura in cui i produttori di certe formulazioni di antibiotici, ovverosia gli utilizzatori, siano nella posizione di trasferire un aumento dei costi. In tali circostanze, è impossibile determinare se la proroga delle misure sia contraria agli interessi di uguale importanza dei consumatori.

VI.   Conclusioni

(257)

Avendo esaminato i vari interessi in gioco, la Commissione ritiene che dal punto di vista dell’interesse generale della Comunità, nessun interesse è superiore all’interesse dell’industria comunitaria di confermare le misure. Gli effetti della proroga delle misure potrebbero verosimilmente offrire all’industria comunitaria l’opportunità di migliorare la propria redditività fino a raggiungere un livello ragionevole e di continuare il programma di investimenti all’interno della Comunità, con ripercussioni positive su occupazione e competitività sul mercato. D’altra parte, in base alle informazioni disponibili, la Commissione non ha individuato interessi uguali e contrari di altre parti interessate nella Comunità (importatori/operatori commerciali, fornitori a monte, utilizzatori e consumatori).

I.   MISURE COMPENSATIVE

(258)

Tenuto conto delle conclusioni ottenute in relazione al persistere delle sovvenzioni, al pregiudizio e all’interesse della Comunità, la Commissione ritiene opportuno mantenere le misure compensative sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’India. Al fine di determinare il livello di tali misure, si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati durante il periodo dell’inchiesta del riesame e della percentuale di dazio necessaria ad eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

I.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(259)

L’aumento dei prezzi necessario ad eliminare il pregiudizio è stato determinato per singola società, confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione del prodotto in esame con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. La differenza di prezzo è stata espressa come percentuale dei valori cif all’importazione.

(260)

Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo ponderato di produzione dell’industria comunitaria un margine di profitto del 10 %. Tale margine di profitto, inferiore di un terzo a quello utilizzato nell’inchiesta iniziale (cfr. considerando 205), rispecchia il margine di profitto ottenibile per gruppi di prodotti simili prodotti dall’industria comunitaria e non oggetto di concorrenza sleale. Tenuto conto dell’aumento della concorrenza, la Commissione ha ritenuto che questo fosse un minimo adeguato e ragionevole, invece del 15 % fissato nell’inchiesta iniziale. Tale margine di profitto dovrebbe permettere all’industria comunitaria di investire ulteriormente nella ricerca e nello sviluppo e quindi di rimanere competitiva.

II.   Forma e livello delle misure

(261)

In assenza di circostanze particolari, la Commissione ha ritenuto appropriato imporre il tipo standard di dazio, ovverosia un dazio ad valorem.

(262)

Per quanto concerne il livello di tale dazio, nel caso di quattro esportatori che hanno collaborato, l’aliquota di sovvenzione è risultata superiore al livello di eliminazione del pregiudizio. Pertanto, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, per quanto riguarda questi quattro esportatori, per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire un dazio inferiore, corrispondente al livello di eliminazione del pregiudizio. Le aliquote del dazio applicabili alle importazioni di questi esportatori saranno comprese tra il 17,3 % e il 30,3 %. Per quanto riguarda gli altri tre esportatori, i livelli di eliminazione del pregiudizio sono più alti dei margini di sovvenzione riscontrati e pertanto le misure relative a tali società si devono basare su queste ultime. Le aliquote del dazio applicabili alle importazioni di questi esportatori saranno comprese tra il 25,3 % e il 32 %. Tenuto conto del fatto che il livello di collaborazione degli esportatori indiani è stato elevato (oltre l’80 %), il livello di dazio per tutte le altre società dovrebbe essere fissato al livello della società con l’aliquota di dazio individuale più elevata, ovverosia al 32 %.

(263)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame, relativa agli esportatori che hanno collaborato. Pertanto, esse si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotto in esame prodotto da tali società. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società che non compare espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(264)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (10) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, forme o imballaggi per la vendita al minuto, di cui ai codici NC ex 2941 10 10 (codice TARIC 2941101010), ex 2941 10 20 (codice TARIC 2941102010) e ex 2941 90 00 (codice TARIC 2941900030) originarie dell’India.

2.   L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle importazioni prodotte in India dalle società sottoelencate, è la seguente:

17,3 % per la KDL Biotech Ltd., Mumbai (codice addizionale TARIC: A580),

28,1 % per la Nectar Lifesciences Ltd., Chandigarh (codice addizionale TARIC: A581),

25,3 % per la Nestor Pharmaceuticals Ltd., Nuova Delhi (codice addizionale TARIC: A582),

30,3 % per la Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi (codice addizionale TARIC: 8221),

28,1 % per la Torrent Gujarat Biotech Ltd., Ahmedabad (codice addizionale TARIC: A583),

28,1 % per la Surya Pharmaceuticals Ltd., Chandigarh (codice addizionale TARIC: A584),

32 % per le altre società (codice addizionale TARIC: 8900).

3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.

(3)  GU C 8 del 14.1.2003, pag. 2.

(4)  GU C 241 dell’8.10.2003, pag. 7.

(5)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 17, considerando 9.

(6)  Comunicazione n. 1/2002-07 del 31.3.2002 del ministero del Commercio e dell’industria del governo indiano.

(7)  Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4), considerando 13.

(8)  La legge finanziaria indiana del 1999 ne ha prorogato l’applicazione dal 2000 al 2005.

(9)  Articolo 143, paragrafo 1, lettere e) ed h), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/93 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 del Consiglio (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(10)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.


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