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Document 32005R0377
Commission Regulation (EC) No 377/2005 of 4 March 2005 repealing Regulation (EC) No 72/2005 suspending the preferential customs duties and re-establishing the Common Customs Tariff duty on imports of uniflorous (bloom) carnations originating in the West Bank and the Gaza Strip
Regolamento (CE) n. 377/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, che abroga il regolamento (CE) n. 72/2005 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
Regolamento (CE) n. 377/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, che abroga il regolamento (CE) n. 72/2005 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
GU L 59 del 5.3.2005, p. 6–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32005R0072 |
5.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 377/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2005
che abroga il regolamento (CE) n. 72/2005 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito della decisione 2005/4/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (2), dal 1o gennaio 2005 non è più necessario fissare prezzi minimi d’entrata per le rose e i garofani importati dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza, poiché tutte le importazioni effettuate entro i limiti del contingente tariffario sono soggette al regime dei dazi doganali preferenziali. |
(2) |
Questi prezzi sono stati nondimeno calcolati e i calcoli hanno portato all’adozione del regolamento (CE) n. 72/2005 della Commissione (3). |
(3) |
È pertanto necessario ripristinare i dazi doganali preferenziali istituiti dal regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (4). |
(4) |
Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 72/2005, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, fermo restando che è possibile procedere al rimborso dei dazi doganali percepiti in virtù del suddetto regolamento, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (5) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6). |
(5) |
La Commissione deve adottare tali misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 72/2005 è abrogato con effetto a decorrere dal 18 gennaio 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.
(3) GU L 14 del 18.1.2005, pag. 13.
(4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 38).
(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(6) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).