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Document 32005R0335
Commission Regulation (EC) No 335/2005 of 25 February 2005 on the issue of import licences for garlic imported under the autonomous tariff quota opened by Regulation (EC) No 218/2005
Regolamento (CE) n. 335/2005 della Commissione, del 25 febbraio 2005, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 218/2005
Regolamento (CE) n. 335/2005 della Commissione, del 25 febbraio 2005, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 218/2005
GU L 53 del 26.2.2005, p. 22–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005
26.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 335/2005 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2005
concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 218/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 218/2005 della Commissione, dell’10 febbraio 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 218/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 22 febbraio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 2,985 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 218/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 22 febbraio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 0,741 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2005.
Esso si applica fino al 30 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 5.