Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.
Dokuments 32005L0063
Commission Directive 2005/63/EC of 3 October 2005 correcting Directive 2005/26/EC concerning the list of food ingredients or substances provisionally excluded from Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 258 del 4.10.2005., 3.–3. lpp.
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 287M del 18.10.2006., 493.–493. lpp.
(MT)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 25/11/2007
| Saistība | Tiesību akts | Komentārs | Attiecīgā pakārtotā sadaļa | No | līdz |
|---|---|---|---|---|---|
| Grozījums | 32005L0026 | modifica | allegato | 05/10/2005 |
|
4.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/3 |
DIRETTIVA 2005/63/CE DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2005
che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1) e in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2005/26/CE della Commissione (2) ha fissato l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE in seguito al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). |
|
(2) |
Nel parere del 2 dicembre 2004 relativo a taluni impieghi della gelatina di pesce l’AESA ha concluso che tale prodotto, se impiegato come supporto per la preparazione di vitamine e di carotenoidi, non dovrebbe causare reazioni allergiche di grave entità. |
|
(3) |
I carotenoidi sono stati erroneamente omessi nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 2005/26/CE e devono pertanto venire aggiunti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell’allegato alla direttiva 2005/26/CE, alla seconda colonna, il settimo trattino è sostituito dal testo seguente:
|
«— |
Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi.» |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano dette disposizioni dal 25 novembre 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(2) GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33.