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Document 32005L0033
Directive 2005/33/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending Directive 1999/32/EC
Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
GU L 191 del 22.7.2005, p. 59–69
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2016; abrog. impl. da 32016L0802
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999L0032 | complemento | articolo 2 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | cancellazione | articolo 4.4 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | modifica | articolo 2 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | aggiunta | articolo 4 TR | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | sostituzione | articolo 7 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | aggiunta | articolo 6.1 BI | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | modifica | articolo 4.1 | 01/01/2010 | |
Modifies | 31999L0032 | cancellazione | articolo 4.3 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | aggiunta | allegato | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | sostituzione | articolo 1.2 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | aggiunta | articolo 4 BI | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | aggiunta | articolo 4 QT | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | modifica | articolo 6.2 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | sostituzione | articolo 9 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31999L0032 | sostituzione | articolo 3 | 11/08/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016L0802 | 10/06/2016 |
22.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 191/59 |
DIRETTIVA 2005/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2005
che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulla base dell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente. |
(2) |
La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (5), stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità. |
(3) |
La direttiva 1999/32/CE impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione e di presentare, eventualmente, una proposta al riguardo. |
(4) |
Le emissioni da navi derivanti dall'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, nuocendo alla salute umana, provocando danni all'ambiente, a beni pubblici e privati e al patrimonio culturale e contribuendo all'acidificazione. |
(5) |
Gli uomini e la natura nelle zone costiere e nelle vicinanze dei porti sono particolarmente colpiti dall'inquinamento causato dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Si rendono pertanto necessarie misure specifiche in materia. |
(6) |
Le misure contenute nella presente direttiva integrano le misure nazionali degli Stati membri volte a rispettare limiti di emissione per gli inquinanti atmosferici ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili presenta certi vantaggi per le navi che li utilizzano, in termini di efficienza di funzionamento e di costi di manutenzione, e facilita l'utilizzo efficace di talune tecniche di riduzione delle emissioni quale la riduzione catalitica selettiva. |
(8) |
Il trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. |
(9) |
Nel 1997, una conferenza diplomatica ha adottato un protocollo che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, modificato in seguito dal protocollo del 1978 ad essa relativo (di seguito «convenzione MARPOL») Tale protocollo aggiunge un nuovo allegato VI alla convenzione MARPOL, contenente norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. Il protocollo del 1997 e di conseguenza l'allegato VI della convenzione MARPOL sono entrate in vigore il 19 maggio 2005. |
(10) |
L'allegato VI della convenzione MARPOL prevede la designazione di alcune aree come zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo (di seguito «zone di controllo delle emissioni di SOx»). Esso ha già designato il mar Baltico tra tali zone. Le discussioni nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sono sfociate in un accordo sul principio di designazione del Mare del Nord, compreso il Canale della Manica, come zona di controllo delle emissioni di SOx in seguito all'entrata in vigore dell'allegato VI. |
(11) |
Dato il carattere globale del settore dei trasporti marittimi, è necessario compiere ogni sforzo per trovare soluzioni internazionali. Sia la Commissione che gli Stati membri devono cercare di assicurare, in seno all'IMO, una riduzione su scala mondiale del tenore massimo di zolfo autorizzato nei combustibili per uso marittimo, anche valutando i vantaggi che comporterebbe la designazione di nuove zone marittime quali zone di controllo delle emissioni di SOx nel quadro dell'allegato VI della convenzione MARPOL. |
(12) |
L'applicazione delle prescrizioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Un efficace campionamento e sanzioni dissuasive sono necessarie in tutta la Comunità per assicurare un'attuazione credibile della presente direttiva. Gli Stati membri devono prendere misure di applicazione nei riguardi delle navi battenti la loro bandiera e delle navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti. È altresì opportuno che gli Stati membri cooperino strettamente per prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi di altre navi, conformemente al diritto marittimo internazionale. |
(13) |
Per dare all'industria marittima un tempo sufficiente a permetterle di adeguare a livello tecnico il limite massimo dello 0,1 % in peso di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari, la data di applicazione di tale condizione dovrebbe essere il 1o gennaio 2010. Poiché questo termine potrebbe porre problemi tecnici alla Grecia, è opportuno prevedere una deroga temporanea per alcune navi specifiche che operano all'interno del territorio della Repubblica ellenica. |
(14) |
La presente direttiva deve essere vista come la prima fase di un processo in corso inteso a ridurre le emissioni derivanti dai trasporti marittimi, che offre prospettive per ulteriori riduzioni delle emissioni attraverso limiti più bassi per lo zolfo presente nei combustibili e tecnologie di riduzione delle emissioni, nonché per strumenti economici da sviluppare come incentivo per raggiungere riduzioni significative. |
(15) |
È essenziale rafforzare le posizioni degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati IMO, in particolare per promuovere, nella fase di revisione dell'allegato VI della convenzione MARPOL, la considerazione di misure più ambiziose in materia di inasprimento dei limiti di zolfo per i combustibili pesanti utilizzati dalle navi e il ricorso a misure alternative equivalenti di riduzione delle emissioni. |
(16) |
Con risoluzione A.926(22) l'assemblea dell'IMO ha invitato i governi, in particolare quelli degli Stati sul cui territorio sono state designate zone di controllo delle emissioni di SOx, a garantire la disponibilità di olio combustibile di bunkeraggio a basso tenore di zolfo nelle zone soggette alla loro giurisdizione e a chiedere alle industrie petrolifere e marittime di agevolare la disponibilità e l'uso di detto olio combustibile. Gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate per garantire che i fornitori locali di combustibile per uso marittimo mettano a disposizione il combustibile conforme in quantità sufficienti a soddisfare la domanda. |
(17) |
L'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL e deve elaborare linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie di riduzione delle emissioni di SOx nelle zone di controllo delle emissioni di SOx. |
(18) |
La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (7), rifonde la direttiva 88/609/CEE del Consiglio (8). La direttiva 1999/32/CE deve essere riveduta di conseguenza, come previsto nel suo articolo 3, paragrafo 4. |
(19) |
È opportuno che l'attuale comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito con regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), assista la Commissione in sede di approvazione delle tecniche di riduzione delle emissioni. |
(20) |
Le tecnologie di riduzione delle emissioni, purché non abbiano effetti negativi sugli ecosistemi e siano sviluppate subordinatamente ad approvazioni e meccanismi di controllo appropriati, possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti o anche superiori a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo. È di primaria importanza che sussistano le condizioni corrette per promuovere la nascita di nuove tecnologie di riduzione delle emissioni. |
(21) |
L'Agenzia europea per la sicurezza marittima deve fornire assistenza alla Commissione e agli Stati membri, in maniera appropriata, per i controlli sull'applicazione della presente direttiva. |
(22) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). |
(23) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/32/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 1999/32/CE è modificata come segue:
1) |
All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
2) |
L'articolo 2 è modificato come segue:
|
3) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2003, non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1 % in massa.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali modifiche della direttiva 2001/80/CE. |
4) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
|
5) |
Sono aggiunti i seguenti articoli: «Articolo 4 bis Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità. 2. Le date di messa in applicazione del paragrafo 1 sono le seguenti:
3. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 1 almeno per quanto riguarda:
Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale. 4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti. 5. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile. 6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), e a norma della regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri:
7. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché non siano immessi sul mercato nel loro territorio oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. 8. La Commissione notifica agli Stati membri le date di messa in applicazione menzionate al paragrafo 2, lettera b), e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 ter Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le navi in appresso non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa:
2. Il paragrafo 1 non si applica:
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,1 % in massa. Articolo 4 quater Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni 1. Gli Stati membri possono, se del caso in cooperazione con altri Stati membri, approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che:
2. Le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (13), tenendo conto:
3. I criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO. 4. Come alternativa all'utilizzazione di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo prevista dagli articoli 4 bis e 4 ter, gli Stati membri possono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni, a condizione che tali navi:
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6) |
L'articolo 6 è modificato come segue:
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7) |
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Relazioni e riesame 1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione include una registrazione del numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al 11 agosto 2005. 2. Sulla base, fra l'altro,
entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Insieme alla relazione, la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, riguardanti in particolare:
La Commissione esamina con particolare attenzione le proposte concernenti:
3. Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale ricorso a strumenti economici, compresi, meccanismi quali diritti differenziati e tariffe a chilometro, diritti di emissione commercializzabili e compensazioni. La Commissione può valutare l'opportunità di presentare proposte relative a strumenti economici quali misure alternative o complementari nel quadro della revisione del 2008, a condizione che sia possibile dimostrare chiaramente i loro benefici per l'ambiente e per la salute. 4. Gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.» |
8) |
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (14), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.» |
9) |
È aggiunto l'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 11 agosto 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 277.
(2) GU C 208 del 3.9.2003, pag. 27.
(3) Parere del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 311), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2004 (GU C 63 E del 15.3.2005, pag. 26), posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 maggio 2005.
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 121 del 11.5.1999, pag. 13. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003
(7) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.
(8) GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»;
(12) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»
(13) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).»
(14) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23
ALLEGATO
«ALLEGATO
NAVI GRECHE
NOME DELLA NAVE |
ANNO DI CONSEGNA |
NUMERO IMO |
ARIADNE PALACE |
2002 |
9221310 |
IKARUS PALACE |
1997 |
9144811 |
KNOSSOS PALACE |
2001 |
9204063 |
OLYMPIA PALACE |
2001 |
9220330 |
PASIPHAE PALACE |
1997 |
9161948 |
FESTOS PALACE |
2001 |
9204568 |
EUROPA PALACE |
2002 |
9220342 |
BLUE STAR I |
2000 |
9197105 |
BLUE STAR II |
2000 |
9207584 |
BLUE STAR ITHAKI |
1999 |
9203916 |
BLUE STAR NAXOS |
2002 |
9241786 |
BLUE STAR PAROS |
2002 |
9241774 |
HELLENIC SPIRIT |
2001 |
9216030 |
OLYMPIC CHAMPION |
2000 |
9216028 |
LEFKA ORI |
1991 |
9035876 |
SOPHOKLIS VENIZELOS |
1990 |
8916607» |