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Document 32005E0585

Azione comune 2005/585/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2005, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan

GU L 199 del 29.7.2005, p. 96–96 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 164M del 16.6.2006, p. 356–356 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/585/oj

29.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/96


AZIONE COMUNE 2005/585/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2005

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 dicembre 2003, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/871/PESC che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan (1)

(2)

Il 2 febbraio 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/95/PESC (2) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea fino al 31 agosto 2005.

(3)

In base al riesame dell’azione comune 2003/871/PESC, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale di altri 6 mesi.

(4)

Il rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Afghanistan è prorogato sino al 28 febbraio 2006.

Articolo 2

Nell’azione comune 2003/871/PESC, articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE ammonta a 620 000 EUR.»

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 41.

(2)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 69.


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