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Document 32005E0561

    Azione Comune 2005/561/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

    GU L 189 del 21.7.2005, p. 69–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 164M del 16.6.2006, p. 258–259 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/561/oj

    21.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 189/69


    AZIONE COMUNE 2005/561/PESC DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2005

    relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 giugno 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/473/PESC (1), relativa al contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale che ha avuto termine il 30 giugno 2005.

    (2)

    Il contributo dell’UE nel quadro di tale azione comune alla missione dell’OSCE in Georgia ha consentito di garantire il funzionamento dei Segretariati permanenti per le parti georgiana e dell’Ossezia meridionale sotto l’egida dell’OSCE e di agevolare le riunioni nell’ambito della Commissione congiunta di controllo (JCC), che costituisce il principale consesso del processo di risoluzione del conflitto.

    (3)

    L’OSCE e le copresidenze della JCC hanno chiesto il proseguimento dell’assistenza dell’UE, e quest’ultima ha deciso di continuare a offrire ulteriore assistenza finanziaria al processo di risoluzione del conflitto.

    (4)

    L’UE ritiene che la sua assistenza abbia rafforzato l’efficacia del suo ruolo nonché di quello dell’OSCE nella risoluzione del conflitto e che sia opportuno proseguirla.

    (5)

    È opportuno garantire un’adeguata visibilità del contributo dell’UE al progetto.

    (6)

    L’8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/872/PESC (2) che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale. Ai sensi della presente azione comune il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale dovrebbe essere tra l’altro quello di contribuire alla prevenzione del conflitto, aiutare alla risoluzione dei conflitti e intensificare il dialogo dell’Unione europea con i principali attori interessati per quanto riguarda la regione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1.   L’Unione europea contribuisce a rafforzare il processo di risoluzione del conflitto nell’Ossezia meridionale.

    2.   A tale fine l’Unione europea fornisce un contributo all’OSCE, allo scopo di finanziare le riunioni della JCC e di altri meccanismi nell’ambito della stessa, e di provvedere all’organizzazione di conferenze sotto l’egida della JCC, al mobilio, agli elaboratori elettronici e ad altre attrezzature dei due segretariati, nonché di coprire talune spese di funzionamento di questi ultimi per un anno.

    Articolo 2

    La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC è incaricata dell’attuazione della presente azione comune allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1.

    Articolo 3

    1.   L’erogazione dell’aiuto finanziario ai sensi della presente azione comune è subordinata all’organizzazione di riunioni periodiche della JCC e di altri meccanismi nell’ambito della stessa entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo di finanziamento che sarà concluso tra la Commissione e la missione dell’OSCE in Georgia. La Georgia e l’Ossezia meridionale dovrebbero compiere sforzi dimostrabili al fine di realizzare progressi politici reali verso una risoluzione duratura e pacifica delle controversie che le oppongono.

    2.   La Commissione ha il compito di controllare e valutare l’attuazione del contributo finanziario dell’UE, in particolare per quanto riguarda le condizioni di cui al paragrafo 1. A tal fine la Commissione conclude con la missione dell’OSCE in Georgia un accordo di finanziamento sull’utilizzazione del contributo dell’Unione europea, che assume la forma di sovvenzione. La Commissione garantisce inoltre la corretta utilizzazione della sovvenzione per gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    3.   La Missione dell’OSCE in Georgia è incaricata del rimborso delle spese di missione, dell’organizzazione di conferenze sotto l’egida della JCC e dell’acquisto e della consegna delle attrezzature. L’accordo di finanziamento stipulerà che la missione dell’OSCE in Georgia garantirà visibilità al contributo dell’UE al progetto e riferirà periodicamente alla Commissione sulla sua attuazione.

    4.   La Commissione, in stretta cooperazione con il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale è in stretto collegamento con la missione dell’OSCE in Georgia al fine di controllare e valutare l’impatto del contributo dell’UE.

    5.   La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio sotto la responsabilità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC, riguardo all’attuazione della presente azione comune. Le informazioni fornite dalla Commissione saranno basate in particolare sulle relazioni periodiche che la missione dell’OSCE in Georgia elaborerà come previsto nel paragrafo 3.

    Articolo 4

    1.   L’importo di riferimento finanziario del contributo dell’UE di cui all’articolo 1, paragrafo 2 è pari a EUR 133 000.

    2.   La spesa finanziata con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita conformemente alle procedure della Comunità europea e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, con l’eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità europea.

    3.   La spesa è ammissibile al 1o luglio 2005.

    Articolo 5

    1.   La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa si applica dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

    2.   La presente azione comune è riesaminata dieci mesi dopo la sua entrata in vigore. A tal fine il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale, in associazione con la Commissione, valuta la necessità di un ulteriore contributo al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale e se del caso formula raccomandazioni al Consiglio.

    Articolo 6

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 72.

    (2)  GU L 326 del 13.2.2003, pag. 44. Azione comune modificata dall’azione comune 2005/330/PESC (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 36).


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