Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0329

    Posizione comune 2005/329/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2005, relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

    GU L 106 del 27.4.2005, p. 32–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 159M del 13.6.2006, p. 388–391 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/329/oj

    27.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 106/32


    POSIZIONE COMUNE 2005/329/PESC DEL CONSIGLIO

    del 25 aprile 2005

    relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione europea continua a riconoscere il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) come pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare, presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, in virtù dell'articolo VI del TNP, e elemento importante per un ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici.

    (2)

    Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

    (3)

    Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, all'unanimità, la risoluzione 1540 (2004) che individua nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali.

    (4)

    La conferenza delle parti del 1995 per l'esame e la proroga del trattato di non proliferazione delle armi nucleari ha adottato decisioni sulla proroga indeterminata del trattato stesso, sui principi e sugli obiettivi della non proliferazione e del disarmo nucleari, sul rafforzamento del processo di revisione di detto trattato e su una risoluzione relativa al Medio Oriente.

    (5)

    Il 13 aprile 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/297/PESC relativa alla conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (2).

    (6)

    La conferenza di revisione del 2000 del TNP ha adottato un documento finale.

    (7)

    Il comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2005 del TNP ha tenuto tre sessioni: a New York dall'8 al 19 aprile 2002, a Ginevra dal 28 aprile al 9 maggio 2003 e a New York dal 26 aprile al 7 maggio 2004.

    (8)

    Il 29 aprile 1997 il Consiglio ha adottato l'azione comune 97/288/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della trasparenza dei controlli delle esportazioni connesse con materiali nucleari (3).

    (9)

    Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (4).

    (10)

    Il 1o giugno 2004 il Consiglio ha adottato una dichiarazione di sostegno all'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

    (11)

    Sono stati firmati e sono entrati in vigore il 30 aprile 2004 il protocollo aggiuntivo dell'accordo di verifica fra gli Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) non dotati di armi nucleari, l'Euratom e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia tra la Francia, l'Euratom e l'AIEA e il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia tra il Regno Unito, l'Euratom e l'AIEA.

    (12)

    Alla luce dei risultati della conferenza di revisione del 2000 e delle discussioni durante le tre sessioni del comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2005 del TNP e tenendo conto della situazione attuale, è opportuno aggiornare e sviluppare ulteriormente gli obiettivi indicati nella posizione comune 2000/297/PESC e le iniziative intraprese in base alla stessa,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare il regime internazionale di non proliferazione nucleare adoperandosi per un risultato positivo della conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

    Articolo 2

    Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:

    a)

    contribuisce ad una revisione strutturata ed equilibrata del funzionamento del TNP in sede di conferenza di revisione del 2005, che comprenda l'attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti nel quadro di detto trattato, nonché l'individuazione dei settori e dei mezzi attraverso i quali conseguire ulteriori progressi in futuro;

    b)

    contribuisce alla formazione di un consenso sulla base del quadro stabilito dal TNP, sostenendo le decisioni e la risoluzione adottate dalla conferenza del 1995 per l'esame e la proroga e il documento finale della conferenza di revisione del 2000 del TNP, e tiene conto della situazione attuale e promuove, fra l'altro, i seguenti temi essenziali:

    1)

    compiere sforzi per preservare l'integralità del TNP e rafforzarne l'attuazione;

    2)

    riconoscere che il TNP è lo strumento multilaterale unico e imprescindibile per mantenere e rafforzare la pace, la sicurezza e la stabilità internazionali in quanto stabilisce il quadro giuridico per prevenire una crescente proliferazione delle armi nucleari e sviluppare maggiormente il sistema di verifica che garantisce l'impiego a fini esclusivamente pacifici dell'energia nucleare da parte degli Stati non dotati di armi nucleari e in quanto rappresenta il fondamento essenziale della prosecuzione del disarmo nucleare conformemente al suo articolo VI;

    3)

    promuovere l'universalizzazione del TNP;

    4)

    sottolineare la necessità assoluta di assicurare che tutti gli Stati parti rispettino appieno l'insieme delle disposizioni del TNP;

    5)

    esortare tutti gli Stati che non sono parti del TNP ad impegnarsi a favore della non proliferazione e del disarmo e a diventare parti del TNP in quanto Stati non dotati di armi nucleari;

    6)

    riconoscere che dalla conclusione della conferenza di revisione del 2000 si sono verificati eventi gravi riguardanti la proliferazione nucleare;

    7)

    sottolineare la necessità di rafforzare il ruolo del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto arbitro finale, affinché adotti le azioni appropriate in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal TNP, conformemente allo statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), compresa l'applicazione delle garanzie;

    8)

    ricordare le possibili implicazioni per la pace e la sicurezza internazionali di un ritiro dal TNP. Favorire l'adozione di misure intese a dissuadere dal ritiro di detto trattato;

    9)

    chiedere la sospensione delle cooperazioni nucleari con un dato Stato quando l'AIEA non è in grado di dare garanzie sufficienti sui fini esclusivamente pacifici del programma nucleare di tale Stato, e ciò fino a quando l'Agenzia potrà darle;

    10)

    lanciare un appello agli Stati della regione perché sia istituita in Medio Oriente una zona priva di armi nucleari, nonché di altre armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, effettivamente verificabile, conformemente alla risoluzione relativa al Medio Oriente della conferenza del 1995 per l'esame e la proroga;

    11)

    poiché la sicurezza in Europa è legata alla sicurezza nel Mediterraneo, attribuire un'importanza prioritaria all'attuazione del regime di non proliferazione nucleare in questa regione;

    12)

    riconoscere l'importanza - per la pace e la sicurezza - delle zone prive di armi nucleari sulla scorta di accordi conclusi liberamente tra gli Stati nella regione interessata;

    13)

    sottolineare la necessità di adoperarsi al massimo per prevenire il rischio di terrorismo nucleare legato al possibile accesso di terroristi ad armi nucleari o a materiali nucleari impiegabili nella fabbricazione di ordigni a dispersione radiologica e, in tale ambito, sottolineare la necessità di osservare gli obblighi derivanti dalla risoluzione 1540 (2004) del consiglio di sicurezza. Invita al rafforzamento della sicurezza delle sorgenti radioattive ad alta attività. Sostenere a questo proposito l'azione del G8 e dell'AIEA;

    14)

    riconoscere che, a fronte della crescente minaccia della proliferazione nucleare e del terrorismo, occorre approvare l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione, l'iniziativa per la riduzione della minaccia globale e l'iniziativa di partenariato globale del G8;

    15)

    chiedere di universalizzare gli accordi di salvaguardia globali e i protocolli aggiuntivi;

    16)

    riconoscere che gli accordi di salvaguardia globali e i protocolli aggiuntivi esercitano un effetto dissuasivo sulla proliferazione nucleare e costituiscono il parametro di verifica attuale e continuare ad adoperarsi per una maggiore individuabilità delle eventuali violazioni degli obblighi del TNP;

    17)

    adoperarsi per far riconoscere al consiglio dei governatori dell'AIEA che la conclusione di un accordo di salvaguardia globale e di un protocollo aggiuntivo costituisce l'attuale parametro di verifica;

    18)

    sottolineare il ruolo unico dell'AIEA di verifica del rispetto degli impegni di non proliferazione nucleare da parte degli Stati e di assistenza agli stessi, su richiesta, nel rafforzamento della sicurezza dei materiali e degli impianti nucleari ed esortare gli Stati ad apportare il loro sostegno all'Agenzia;

    19)

    riconoscere l'importanza di controlli effettivi e adeguati delle esportazioni in ottemperanza alla risoluzione 1540 (2004) del consiglio di sicurezza e in conformità dell'articolo III, paragrafo 2 del TNP;

    20)

    attuare, sul piano nazionale, controlli efficaci all'esportazione, al transito, al trasbordo e alla riesportazione e, a tal fine, adeguate disposizioni legislative e regolamentari;

    21)

    emanare sanzioni penali efficaci e dissuasive per prevenire attività illecite di esportazione, transito, intermediazione, traffico e relativo finanziamento, in ottemperanza alla risoluzione 1540 (2004) del consiglio di sicurezza;

    22)

    incoraggiare il comitato Zangger e il gruppo dei fornitori nucleari a condividere le loro esperienze in materia di controllo delle esportazioni, in modo tale che tutti gli Stati si ispirino alle intese del comitato Zangger e agli orientamenti del gruppo dei fornitori nucleari (GFN);

    23)

    ricordare la necessità di rafforzare a breve termine gli orientamenti del GFN per adeguarle alle nuove sfide della non proliferazione;

    24)

    invitare gli Stati parti della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari ad adoperarsi per una rapida conclusione della convenzione emendata;

    25)

    riconoscere agli Stati parti del TNP il diritto all'energia nucleare per scopi pacifici, conformemente al suo articolo IV e nel rispetto dei suoi articoli I, II e II;

    26)

    sottolineare l'importanza della costante cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza nucleare, la sicura gestione dei residui e la radioprotezione e invitare gli Stati, che ancora non l'abbiano fatto, a sottoscrivere al più presto tutte le convenzioni pertinenti e a porre in essere i relativi impegni;

    27)

    rilevare che gli Stati parti del TNP, conformemente al suo articolo IV, possono far ricorso agli impieghi pacifici dell'energia nucleare, tra l'altro nel settore della produzione di elettricità, dell'industria, della sanità e dell'agricoltura;

    28)

    favorire la formulazione di garanzie di accesso ai servizi connessi con il combustibile nucleare, o al combustibile nucleare stesso, a condizioni adeguate;

    29)

    prendere atto della relazione del gruppo di esperti dell'AIEA sugli approcci multinazionali al ciclo del combustibile nucleare e favorire il rapido avvio del relativo esame in sede di AIEA;

    30)

    Sottolineare, pur riconoscendo le riduzioni degli armamenti nucleari attuate dalla fine della guerra fredda, la necessità di una riduzione globale degli arsenali nucleari nella prosecuzione degli sforzi sistematici e progressivi verso il disarmo nucleare a titolo dell'articolo VI del TNP e congratularsi in tale contesto per la ratifica nel 2002 del trattato di Mosca da parte della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America, sottolineando nel contempo la necessità di compiere ulteriori progressi nella riduzione dei rispettivi arsenali;

    31)

    sottolineare la necessità di dare attuazione alle dichiarazioni presidenziali russa e americana del 1991-1992 relative alle riduzioni unilaterali delle loro riserve di armi nucleari non strategiche e esortare tutti gli Stati detentori di armi nucleari non strategiche ad includerle, in vista della loro riduzione ed eliminazione, nei rispettivi processi generali di controllo degli armamenti e di disarmo;

    32)

    riconoscere l'applicazione del principio dell'irreversibilità a tutte le misure nel campo del disarmo nucleare e del controllo degli armamenti come contributo al mantenimento e al rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità internazionali, tenendo conto di queste condizioni;

    33)

    riconoscere l'importanza, sotto il profilo del disarmo nucleare, dei programmi di distruzione ed eliminazione delle armi nucleari e di eliminazione del materiale fissile, quale definito nel quadro del partenariato mondiale del G8;

    34)

    proseguire negli sforzi di trasparenza che costituiscono una misura volontaria mirante a rafforzare la fiducia per sostenere ulteriori progressi in materia di disarmo;

    35)

    considerato che il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) costituisce un elemento essenziale del regime del disarmo e della non proliferazione nucleari e in vista della sua entrata in vigore, quanto prima e senza condizioni, invitare gli Stati, in particolare quelli elencati nell'allegato II, a firmare e a ratificare senza indugio e senza condizioni detto trattato e, nell'attesa della sua entrata in vigore, esortare tutti gli Stati a rispettare una moratoria e ad astenersi da ogni azione contraria agli obblighi e alle disposizioni di detto trattato. Sottolineare l'importanza del lavoro svolto dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per l'applicazione del trattato per il bando completo della sperimentazione nucleare e sostenere attivamente il lavoro del rappresentante speciale degli Stati che hanno ratificato detto trattato, incaricato di promuovere l'adesione universale allo stesso trattato;

    36)

    rilanciare un appello alla conferenza sul disarmo per un immediato avvio e rapida conclusione di un trattato non discriminatorio e universalmente applicabile che vieti la produzione di materiale fissile per armi nucleari o per altri ordigni esplosivi nucleari, senza precondizioni e tenendo presente la relazione del coordinatore speciale e il mandato in essa compreso e, in attesa dell'entrata in vigore del trattato in questione, invitare tutti gli Stati a dichiarare e a mantenere una moratoria della produzione di materiale fissile per armi nucleari o per altri ordigni esplosivi nucleari. L'UE si rallegra per l'azione degli Stati, tra i cinque dotati di armi nucleari, che hanno decretato un'adeguata moratoria;

    37)

    lanciare un appello a tutti gli Stati interessati affinché adottino misure pratiche adeguate per ridurre il rischio di una guerra nucleare accidentale;

    38)

    prosecuzione dell'esame della questione delle garanzie in materia di sicurezza da fornire agli Stati privi di armi nucleari parti del TNP;

    39)

    invitare gli Stati che dispongono di armi nucleari a rinnovare le attuali garanzie di sicurezza, di cui il consiglio di sicurezza della Nazioni Unite ha preso atto nella risoluzione 984 (1995), nonché a firmare e a ratificare i protocolli pertinenti relativi alle zone prive di armi nucleari, stabiliti in seguito alla conclusione delle consultazioni richieste, a riconoscimento del fatto che sono a disposizione di tali zone garanzie di sicurezza sotto forma di trattati;

    40)

    sottolineare la necessità di un disarmo generale;

    41)

    sottolineare l'importanza dell'universalizzazione e dell'attuazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC), della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e delle convenzioni, misure e iniziative che contribuiscono al controllo degli armamenti convenzionali;

    42)

    chiedere l'universalizzazione e l'applicazione effettiva del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici;

    43)

    adoperarsi al fine di risolvere i problemi d'instabilità e di insicurezza regionali, nonché le situazioni di conflitto spesso all'origine dei numerosi programmi di armamento.

    Articolo 3

    L'azione condotta dall'Unione europea ai fini dell'articolo 2 comprende:

    a)

    se del caso, iniziative della presidenza, conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea volte a promuovere l'universalità del TNP;

    b)

    iniziative della presidenza conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea nei confronti degli Stati parti del TNP, al fine di ottenere il loro appoggio agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente posizione comune;

    c)

    il perseguimento di un accordo tra gli Stati membri su progetti di proposte relative alle questioni sostanziali da sottoporre, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti del TNP, che potrebbero costituire la base di decisioni in seno alla conferenza di revisione del TNP del 2005;

    d)

    dichiarazioni dell'Unione europea formulate dalla presidenza nel quadro del dibattito generale e dei dibattiti nell'ambito dei tre comitati principali.

    Articolo 4

    La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

    Articolo 5

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

    (2)  GU L 97 del 19.4.2000, pag. 1.

    (3)  GU L 120 del 12.5.1997, pag. 1.

    (4)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.


    Top