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Document 32005D0747

2005/747/CE: Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 4054] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 280 del 25.10.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 470–473 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/747/oj

25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

[notificata con il numero C(2005) 4054]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima.

(2)

Alcuni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio devono essere esonerati (o continuare ad essere esonerati) da tale divieto, perché non è ancora possibile evitare l'impiego di queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione.

(3)

Il campo di applicazione di alcune esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che sarà possibile evitarne l'impiego in tali applicazioni.

(4)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE ciascuna esenzione di cui all'allegato deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

(5)

La direttiva 2002/95/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2) (di seguito «comitato»).

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata dalla decisione 2005/717/CE della Commissione (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 48).

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato come segue:

1)

il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

«7.

Piombo in saldature (a stagno) ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, contenenti l'85 % o più di piombo in peso),

piombo in saldature (a stagno) per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione delle telecomunicazioni,

piombo in parti elettroniche di ceramica (per esempio dispositivi piezoelettrici).»;

2)

il punto 8 è sostituito dal seguente testo:

«8.

Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE (1) recante modifica della direttiva 76/769/CEE (2) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

3)

sono aggiunti i seguenti punti:

«11.

Piombo in sistemi di connettori a pin conformi.

12.

Piombo come materiale di rivestimento per l’anello “C-Ring” dei moduli a conduzione termica.

13.

Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.

14.

Piombo in saldature (a stagno) costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo tra l'80 % e l'85 % in peso.

15.

Piombo in saldature (a stagno) destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”.»


(1)  GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.»;


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