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Document 32005D0747
2005/747/EC: Commission Decision of 21 October 2005 amending for the purposes of adapting to technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (notified under document number C(2005) 4054) (Text with EEA relevance)
2005/747/CE: Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 4054] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/747/CE: Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 4054] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 280 del 25.10.2005, p. 18–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 470–473
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002L0095 | modifica | allegato | 21/10/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32005D0747R(01) | (HU) | |||
Corrected by | 32005D0747R(02) | (MT) | |||
Repealed by | 32011L0065 |
25.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2005
che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
[notificata con il numero C(2005) 4054]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/747/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima. |
(2) |
Alcuni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio devono essere esonerati (o continuare ad essere esonerati) da tale divieto, perché non è ancora possibile evitare l'impiego di queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione. |
(3) |
Il campo di applicazione di alcune esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che sarà possibile evitarne l'impiego in tali applicazioni. |
(4) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE ciascuna esenzione di cui all'allegato deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. |
(5) |
La direttiva 2002/95/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(6) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2) (di seguito «comitato»). |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata dalla decisione 2005/717/CE della Commissione (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 48).
(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato come segue:
1) |
il punto 7 è sostituito dal seguente testo:
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2) |
il punto 8 è sostituito dal seguente testo:
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3) |
sono aggiunti i seguenti punti:
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