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Document 32005D0524

    2005/524/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari

    GU L 192 del 22.7.2005, p. 78–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 334M del 12.12.2008, p. 345–349 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/524/oj

    Related international agreement

    22.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 192/78


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 2 giugno 2005

    relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari

    (2005/524/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 71, 80, 95, 127, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 166, 175, 280 e 308, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

    Il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 ha approvato l'«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l’integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione secondo i principi stabiliti per la partecipazione dei paesi candidati.Nella comunicazione «Preparare la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle agenzie comunitari» la Commissione ha raccomandato di concludere, rispettivamente, con l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia e Montenegro un accordo quadro che stabilisca i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 aprile 2004, la Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato con la Repubblica d’Albania un accordo quadro che stabilisce i principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari.Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità il 22 novembre 2004 a Bruxelles, con riserva di un’eventuale conclusione a una data successiva.Per quanto riguarda alcuni programmi interessati dall’accordo, il trattato non prevede altri poteri rispetto a quelli indicati all’articolo 308.Le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari, segnatamente il contributo finanziario da versare, dovrebbero essere determinati dalla Commissione a nome della Comunità. A tale scopo è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.Ai sensi del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2), o in applicazione di regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Repubblica d’Albania che potranno essere adottati in futuro, la Repubblica d’Albania può chiedere un’assistenza finanziaria per partecipare ai programmi comunitari.L’applicazione dell’accordo deve essere riesaminata periodicamente.È opportuno approvare il presente accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (3).

    Articolo 2

    1.   La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Repubblica d’Albania a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

    2.   Qualora la Repubblica d’Albania chieda un’assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 2666/2000 nonché da regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Repubblica d’Albania che potranno essere adottati in futuro.

    Articolo 3

    Entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, e successivamente con frequenza triennale, la Commissione riesamina l’attuazione dell’accordo stesso e presenta al Consiglio una relazione al riguardo, eventualmente corredata di proposte adeguate.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all’articolo 10 dell’accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. FRIEDEN


    (1)  Parere conforme espresso il 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

    (3)  Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.


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