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Document 32005D0371

    2005/371/CE: Decisione del Consiglio, del 3 marzo 2005, relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    GU L 124 del 17.5.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 164M del 16.6.2006, p. 20–20 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/371/oj

    Related international agreement

    17.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 124/21


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 3 marzo 2005

    relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    (2005/371/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

    (2)

    I relativi negoziati si sono svolti nei giorni 15 e 16 maggio, 18 settembre e 5 novembre 2003.

    (3)

    È opportuno firmare l'accordo siglato a Bruxelles il 18 dicembre 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

    (4)

    A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. BILTGEN


    Top

    17.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 124/22


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

    LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

    DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

    DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

    b)

    «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

    c)

    «cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

    d)

    «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

    e)

    «apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

    f)

    «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

    g)

    «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

    Articolo 2

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

    Articolo 3

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

    b)

    sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

    b)

    lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

    2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

    Articolo 5

    Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

    a)

    possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

    b)

    siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

    2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

    a)

    il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

    b)

    l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

    la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

    il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

    3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

    4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 6

    Principio

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

    2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

    Articolo 7

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

    b)

    indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

    2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

    Articolo 8

    Prove della nazionalità

    1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

    3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

    Articolo 9

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

    2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

    3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

    Articolo 10

    Termini

    1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

    3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 11

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

    2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

    Articolo 12

    Riammissione indebita

    L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 13

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

    2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

    3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

    a)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

    b)

    se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

    c)

    per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

    4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

    Articolo 14

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

    b)

    dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

    2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

    3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 15

    Costi di trasporto e di transito

    Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

    Articolo 16

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

    b)

    i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

    dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

    passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

    scali e itinerari,

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

    f)

    l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

    g)

    l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

    i)

    le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

    Articolo 17

    Clausola di non incidenza

    1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

    2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 18

    Comitato misto di riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

    b)

    stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

    c)

    procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

    d)

    decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

    e)

    raccomandare modifiche del presente accordo.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

    4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 19

    Protocolli di attuazione

    1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

    a)

    la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

    3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

    Articolo 20

    Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

    2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 22

    Entrata in vigore, durata e recesso

    1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Articolo 23

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Për Komunitetin Evropian

    Image

    Por la República de Albania

    Za Albánskou republiku

    På Republikken Albaniens vegne

    Für die Republik Albanien

    Albaania Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

    For the Republic of Albania

    Pour la République d'Albanie

    Per la Repubblica di Albania

    Albānijas Republikas vārdā -

    Albanijos Respublikos vardu

    az Albán Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika ta' l-Albanija

    Voor de Republiek Albanië

    W imieniu Republiki Albanii

    Për Republikën e Shqipërisë

    För Republiken Albanien

    Albanian tasavallan puolesta

    Za Republiko Albanijo

    Za Albánsku republiku

    Pela República da Albânia

    Image


    (1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

    (2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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