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Document 32005D0053

    2005/53/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS) [notificata con il numero C(2005) 110]Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 22 del 26.1.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 269M del 14.10.2005, p. 301–302 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/53(1)/oj

    26.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 22/14


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 gennaio 2005

    riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS)

    [notificata con il numero C(2005) 110]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/53/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Vari Stati membri hanno attuato o intendono attuare principi e disposizioni comuni di sicurezza relativi alle apparecchiature del sistema d’identificazione automatica (AIS), installate a bordo di navi non sottoposte agli obblighi previsti dal capitolo V della convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (International Convention for the Safety of Life at Sea; in prosieguo «la convenzione SOLAS»).

    (2)

    Poiché l’armonizzazione dei servizi radio contribuisce a rendere più sicura la navigazione delle imbarcazioni cui non si applica la convenzione SOLAS, segnatamente in caso di situazioni d’emergenza e di problemi di sicurezza, gli Stati membri auspicano che tali imbarcazioni partecipino al sistema AIS.

    (3)

    L’AIS è descritto nella regola 19 del capitolo V della convenzione SOLAS dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI), intitolata «Carriage requirements for shipborne navigational systems and equipment» (prescrizioni relative all’installazione di sistemi e apparecchiature di navigazione a bordo delle navi).

    (4)

    I regolamenti radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) hanno assegnato alcune frequenze, in particolare quelle di 161.975 (AIS1) e 162.025 (AIS2) MHz, all’AIS. Altre frequenze riservate alle comunicazioni marittime possono essere messe a disposizione dell’AIS. Qualsiasi apparecchiatura radio che operi su tali frequenze dev’essere compatibile con le finalità specifiche cui queste sono destinate e deve fornire sufficienti garanzie di buon funzionamento al momento dell’utilizzo.

    (5)

    La decisione 2003/213/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, relativa all’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le apparecchiature radio di imbarcazioni non coperte dalla convenzione SOLAS e destinate a far parte del sistema d’identificazione automatico (AIS) (2), si applica soltanto alle apparecchiature destinate a essere utilizzate su navi non rientranti nell’ambito di applicazione della convenzione SOLAS. Si ritiene che il conseguimento di un alto livello di sicurezza dipenda dal corretto funzionamento di tutte le apparecchiature utilizzate su tali navi e nelle corrispondenti stazioni di terra partecipanti all’AIS. Pertanto, le stesse prescrizioni devono essere applicate a tutte le stazioni AIS.

    (6)

    Conseguentemente, al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza, la decisione 2003/213/CE dev’essere sostituita.

    (7)

    La presente decisione va applicata soltanto dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo perché i fabbricanti di apparecchiature possano allineare la loro produzione al nuovo requisito essenziale.

    (8)

    La presente decisione è conforme al parere del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le apparecchiature radio funzionanti nell’ambito del servizio mobile marittimo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 28, dei regolamenti radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, o nell’ambito del servizio mobile marittimo satellitare, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 29, di tali regolamenti, devono essere conformi ai requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE.

    A tal fine, le apparecchiature in questione devono essere concepite in modo da assicurare un corretto funzionamento nell’ambiente cui sono destinate quando vengono usate, tanto sulle navi non sottoposte alla convenzione SOLAS quanto nelle stazioni di terra, e devono rispettare tutte le prescrizioni operative pertinenti del sistema d’identificazione automatica (AIS).

    Articolo 2

    La decisione 2003/213/CE è abrogata con effetto dalla data di cui all’articolo 3.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 26 luglio 2005.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 81 del 28.3.2003, pag. 46.


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