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Document 32005D0004

    2005/4/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

    GU L 2 del 5.1.2005, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 159M del 13.6.2006, p. 1–2 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/4(1)/oj

    Related international agreement

    5.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 2/4


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2004

    relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

    (2005/4/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (1), in vigore dal 1o luglio 1997 (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli. L'articolo 14 prevede inoltre che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione.

    (3)

    Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le misure necessarie per l'attuazione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3.

    Articolo 3

    1.   La Commissione è assistita dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni dei regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3.   Il comitato adotta un proprio regolamento interno.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. VEERMAN


    (1)  GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

    (2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).


    ACCORDO

    in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

    Egregio Signor …,

    mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.

    I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

    In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

    1)

    il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere;

    2)

    l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi, di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato;

    3)

    entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione.

    Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

    Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio dell'Unione europea

    Egregio Signor …,

    mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

    «Mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: “l'Autorità palestinese”), dall'altra (in seguito denominato: “l'accordo interinale di associazione”), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.

    I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

    In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

    1)

    il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere;

    2)

    l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato;

    3)

    entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione.

    Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

    Posso comunicarLe l'accordo dell'Autorità palestinese sul contenuto di questa lettera.

    Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

    Per l'Autorità palestinese

    ALLEGATO I

    PROTOCOLLO N. 1

    relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    1.

    I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato.

    a)

    I dazi doganali sono soppressi o ridotti al livello indicato nella colonna «a».

    b)

    Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nelle colonne «a» e «c» si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui al codice 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

    c)

    Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna «b» Salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1o gennaio al 31 dicembre.

    d)

    Ai quantitativi importati oltre i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune si applicano, a seconda del prodotto, interamente o ridotti, nelle proporzioni indicate nella colonna «c».

    2.

    Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d».

    Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune si applica, a seconda del prodotto, interamente o ridotto, come indicato nella colonna «c».

    3.

    Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

    4.

    Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna «e». Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta.

    ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 1

    Codice NC (1)

    Designazione (2)

    Riduzione % del dazio doganale NPF (3)

    Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)

    Riduzione % del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o eventuale (3)

    Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)

    Disposizioni specifiche

    a

    b

    c

    d

    e

    0409 00 00

    Miele naturale

    100

    500

    0

     

    punto 4 — aumento annuo di 250 t

    ex06 03 10

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi

    100

    2 000

    0

     

    punto 4 — aumento annuo di 250 t

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o dicembre al 31 marzo

    100

     

    60

    2 000

     

    ex07 03 10

    Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio

    100

     

    60

     

     

    0709 30 00

    Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile

    100

     

    60

    3 000

     

    ex07 09 60

    Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta, fresche o refrigerate:

     

     

     

     

     

    0709 60 10

    peperoni

    100

     

    40

    1 000

     

    0709 60 99

    altre

    100

     

    80

     

     

    0709 90 70

    Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio

    100

     

    60

    300

     

    ex07099090

    Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio

    100

     

    60

     

     

    0710 80 59

    Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

    100

     

    80

     

     

    0711 90 10

    Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate

    100

     

    80

     

     

    0712 31 00

    0712 32 00

    0712 33 00

    0712 39 00

    Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi

    100

    500

    0

     

     

    ex08 05 10

    Arance, fresche

    100

     

    60

    25 000

     

    ex08 05 20

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

    100

     

    60

    500

     

    0805 40 00

    Pompelmi e pomeli

    100

     

    80

     

     

    ex08055010

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi

    100

     

    40

    800

     

    0806 10 10

    Uve da tavola, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio

    100

    1 000

    0

     

    punto 4 — aumento annuo di 500 t

    0807 19 00

    Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1o novembre al 31 maggio

    100

     

    50

    10 000

     

    0810 10 00

    Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo

    100

    2 000

    0

     

    punto 4 — aumento annuo di 500 t

    0812 90 20

    Arance, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate

    100

     

    80

     

     

    0904 20 30

    Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate

    100

     

    80

     

     

    1509 10

    Olio d'oliva vergine

    100

    2 000

    0

     

    punto 4 — aumento annuo di 500 t

    2001 90 20

    Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

    100

     

    80

     

     

    2005 90 10

    Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

    100

     

    80

     

     


    (1)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).

    (2)  Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    (3)  La riduzione del dazio si applica unicamente al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

    ALLEGATO II

    PROTOCOLLO N. 2

    relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità

    1.

    I prodotti originari della Comunità figuranti in allegato sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato.

    2.

    I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti al livello indicato nella colonna «a», entro i limiti dei contingenti tariffari annuali indicati nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».

    3.

    Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali in vigore nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».

    4.

    Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

    ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 2

    Codice NC

    Designazione

    Dazio

    (%)

    Contingente tariffario

    (t, salvo diversa indicazione)

    Disposizioni specifiche

    a

    b

    c

    0102 90 71

    Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche

    0

    300

     

    0202 30 90

    Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

    0

    200

     

    0206 22 00

    Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

    0

    100

     

    0406

    Formaggi e latticini

    0

    200

     

    0407 00 19

    Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche)

    0

    120 000 pezzi

     

    1101 00 15

    Farina di grano tenero e spelta

    0

    13 000

     

    2309 90 99

    Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    2

    100

     


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