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Document 32005D0004
2005/4/EC: Council Decision of 22 December 2004 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Palestine Liberation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip concerning reciprocal liberalisation measures and the replacement of Protocols 1 and 2 to the EC-Palestinian Authority Interim Association Agreement
2005/4/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese
2005/4/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese
GU L 2 del 5.1.2005, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 1–2
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/4(1)/oj
5.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 2/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese
(2005/4/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (1), in vigore dal 1o luglio 1997 (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli. L'articolo 14 prevede inoltre che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione. |
(3) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le misure necessarie per l'attuazione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni dei regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta un proprio regolamento interno.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese
Egregio Signor …,
mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.
I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.
In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:
1) |
il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere; |
2) |
l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi, di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato; |
3) |
entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione. |
Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.
Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
Egregio Signor …,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: “l'Autorità palestinese”), dall'altra (in seguito denominato: “l'accordo interinale di associazione”), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.
I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.
In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:
1) |
il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere; |
2) |
l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato; |
3) |
entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione. |
Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»
Posso comunicarLe l'accordo dell'Autorità palestinese sul contenuto di questa lettera.
Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.
Per l'Autorità palestinese
ALLEGATO I
PROTOCOLLO N. 1
relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
1. |
I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato.
|
2. |
Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d». Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune si applica, a seconda del prodotto, interamente o ridotto, come indicato nella colonna «c». |
3. |
Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. |
4. |
Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna «e». Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta. |
ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 1
Codice NC (1) |
Designazione (2) |
Riduzione % del dazio doganale NPF (3) |
Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione) |
Riduzione % del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o eventuale (3) |
Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione) |
Disposizioni specifiche |
a |
b |
c |
d |
e |
||
0409 00 00 |
Miele naturale |
100 |
500 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 250 t |
ex06 03 10 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 250 t |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o dicembre al 31 marzo |
100 |
|
60 |
2 000 |
|
ex07 03 10 |
Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio |
100 |
|
60 |
|
|
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile |
100 |
|
60 |
3 000 |
|
ex07 09 60 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta, fresche o refrigerate: |
|
|
|
|
|
0709 60 10 |
peperoni |
100 |
|
40 |
1 000 |
|
0709 60 99 |
altre |
100 |
|
80 |
|
|
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio |
100 |
|
60 |
300 |
|
ex07099090 |
Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio |
100 |
|
60 |
|
|
0710 80 59 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, anche cotte in acqua o al vapore, congelate |
100 |
|
80 |
|
|
0711 90 10 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
|
80 |
|
|
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi |
100 |
500 |
0 |
|
|
ex08 05 10 |
Arance, fresche |
100 |
|
60 |
25 000 |
|
ex08 05 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi |
100 |
|
60 |
500 |
|
0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli |
100 |
|
80 |
|
|
ex08055010 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi |
100 |
|
40 |
800 |
|
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio |
100 |
1 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
0807 19 00 |
Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1o novembre al 31 maggio |
100 |
|
50 |
10 000 |
|
0810 10 00 |
Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
0812 90 20 |
Arance, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
|
80 |
|
|
0904 20 30 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate |
100 |
|
80 |
|
|
1509 10 |
Olio d'oliva vergine |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
2001 90 20 |
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico |
100 |
|
80 |
|
|
2005 90 10 |
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate |
100 |
|
80 |
|
|
(1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).
(2) Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(3) La riduzione del dazio si applica unicamente al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.
ALLEGATO II
PROTOCOLLO N. 2
relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità
1. |
I prodotti originari della Comunità figuranti in allegato sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato. |
2. |
I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti al livello indicato nella colonna «a», entro i limiti dei contingenti tariffari annuali indicati nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c». |
3. |
Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali in vigore nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c». |
4. |
Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. |
ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 2
Codice NC |
Designazione |
Dazio (%) |
Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione) |
Disposizioni specifiche |
a |
b |
c |
||
0102 90 71 |
Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche |
0 |
300 |
|
0202 30 90 |
Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» |
0 |
200 |
|
0206 22 00 |
Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati |
0 |
100 |
|
0406 |
Formaggi e latticini |
0 |
200 |
|
0407 00 19 |
Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche) |
0 |
120 000 pezzi |
|
1101 00 15 |
Farina di grano tenero e spelta |
0 |
13 000 |
|
2309 90 99 |
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
2 |
100 |
|