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Document 32004R1804

    Regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

    GU L 318 del 19.10.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 183M del 5.7.2006, p. 262–263 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2005; abrog. impl. da 32003R2201

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1804/oj

    19.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 14 ottobre 2004

    che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 1347/2000, le parti interessate possono richiedere che una sentenza pronunciata in uno Stato membro venga riconosciuta e dichiarata esecutiva anche in un altro Stato membro.

    (2)

    Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 indicano i giudici che hanno competenza negli Stati membri per le istanze di dichiarazione di esecutività e per i ricorsi contro tali decisioni, elencando a tal fine i mezzi d’impugnazione.

    (3)

    Gli allegati I, II e III sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003, onde includervi anche l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione dei paesi aderenti.

    (4)

    Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1347/2000, i testi che modificano gli elenchi dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione contenuti negli allegati I, II e III.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 1347/2000 deve essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è modificato come segue:

    1)

    L’allegato I è modificato come segue:

    a)

    il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Lettonia, al “rajona (pilsētas) tiesa”»;

    b)

    il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovenia, all’“okrožno sodišče”».

    2)

    L’allegato II è modificato come segue:

    a)

    il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

    «—

    in Lituania, dinanzi al “Lietuvos apeliacinis teismas”»;

    b)

    il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovenia, dinanzi all’“okrožno sodišče”»;

    c)

    il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovacchia, dinanzi all’“okresný súd”».

    3)

    L’allegato III è modificato come segue:

    a)

    il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

    «—

    in Lituania, ricorso in cassazione al “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”»;

    b)

    il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

    «—

    in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”»;

    c)

    è inserito il seguente trattino relativo alla Slovacchia:

    «—

    “dovolanie” in Slovacchia».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    António VITORINO

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19; regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


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